Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20213

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20213
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AR MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito l'avv. AMANDA GUGLIOTTA, difensore del ricorrente, che si è riportata ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Varese, con sentenza del 29 novembre 2019, ha condannato MA GN per il delitto di ricettazione di assegni, ritenuta l'ipotesi di lieve entità, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, riqualificando altresì l'altro delitto di cui agli artt. 482 e 491 cod. pen., originariamente contestato, nella fattispecie ex art. 485 cod. pen., non più costituente reato. La Corte di appello di Milano, a seguito della impugnazione dell'imputato, con sentenza del 12 settembre 2022, ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ritenendo infondati i motivi di appello attinenti alla esclusione della punibilità per tenuità del fatto e alla impossibilità di configurare il reato presupposto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione MA GN, a mezzo del proprio difensore, deducendo cinque motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo e il secondo motivo, la difesa lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., motivata dalla Corte di merito richiamando i limiti edittali della pena quale insuperabile elemento ostativo, senza considerare che era stata ha ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen. e comunque senza motivare in merito alla concreta offensività del fatto.

2.2. Con il terzo, quarto e quinto motivo, la difesa censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il difetto di correlazione tra contestazione e accusa, dal momento che, per quanto potrebbe evincersi dalla rubrica imputativa, il reato presupposto dovrebbe essere individuato nel falso riempimento degli assegni, restando il furto ascritto direttamente all'imputato (in maniera incompatibile con il fatto tipico di cui all'art. 648 cod. pen.). In ogni caso,

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