Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2019, n. 04218

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2019, n. 04218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04218
Data del deposito : 28 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d appello di Bologna nel procedimento a carico di N I nato Moldavia il 02/03/1993 avverso la sentenza del 15/11/2018 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen rale L T, che ha concluso chiedendo che il provvedimento sia ann !lato con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 15 novembre 2018, la Corte 'Appello di Bologna ha disposto il riconoscimento della sentenza penale e ssa nei confronti di I N dal Tribunale distrettuale di Capodistria il 26 giugno 2017 (definitiva il 31 agosto 2017), per il reato di passaggio illecito del confine o del territorio dello Stato, previsto dal codice penale sloveno nonch dalla legge nazionale all'art. 12, comma 3 lett. c), d.lgs 25 luglio 1998, n. 436;
ha quindi dichiarato eseguibile in Italia la sanzione sostitutiva di 780 ore di lavoro di pubblica utilità nel periodo massimo di due anni dal passaggio in g udicato della sentenza irrogata al prevenuto in sostituzione della pena di un anno e un mese di reclusione, previo adattamento ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, d.lgs 15 febbraio 2016, n. 38, e dell'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna chiede che la sentenza sia cassata per seguenti motivi.

2.1. Violazione dell'art. 10 d.lgs 15 febbraio 2016, n. 38, e degli artt. 8 e 9 DQ 2008/947/GAI del Consiglio UE, per avere la Corte d'appello erroneamente rilevato l'incompatibilità della decisione straniera con il nostro ord namento in relazione all'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, tenendo conto, ai fini dell'adattamento, dei limiti al lavoro di pubblica utilità previsti da detta disposizione. Con ciò omettendo di considerare come, ai fini della
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