Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2022, n. 30378
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27297/2021 R.G. proposto da LA BI, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Paolo Bartesaghi e Matteo Bartesaghi, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
- ricorrente -
contro
C.A.A. COPAGRI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Giuseppe Maria Toscano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 61
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3029/2021 depositata in data 21 ottobre 2021 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Paolo Bartesaghi udito il difensore della parte controricorrente, avv. Giuseppe Maria Toscano
FATTI DI CAUSA
1. AB SA, deducendo di avere conferito mandato alla C.A.A. OP s.r.l. finalizzato alla presentazione della cd. Domanda Unica di Aiuto, prevista dal Regolamento CE 1307/2013, convenne la società dinanzi al Tribunale di Sondrio, lamentando l'erronea compilazione della domanda, e chiese la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 281.743,73 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti, pari alla differenza tra i contributi percepiti e quelli che sarebbero stati erogati se la domanda fosse stata inoltrata in modo corretto. La società convenuta si costituì in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva, dato che l'incarico era stato conferito alla CA OP Lombardia s.r.I., e replicando che l'attore, in ogni caso, non avrebbe avuto diritto ad accedere agli aiuti comunitari. Espletata la c.t.u., il Tribunale, in relazione alla dedotta carenza di legittimazione passiva, rilevò che: a) dal bollettino della Regione Lombardia, depositato agli atti di causa, si evinceva la natura di semplice articolazione locale rivestita dalle sedi operative regionali, tra le quali figurava anche quella presso la quale era stata presentata la domanda oggetto di contestazione;
b) in capo alla convenuta era ravvisabile una condotta inadempiente ex art. 1176 cod. civ., come documentato dall'attore ed accertato dal c.t.u. Condannò, pertanto, la società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'attore, della somma di euro 211.607,51, oltre interessi legali a decorrere dal 30 novembre 2016, nonché al rimborso delle spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento cautelare in corso di causa ed alla c.t.u.
2. La C.A.A. OP s.r.l. impugnò la sentenza e, all'esito della costituzione di AB SA, la Corte d'appello di Milano dichiarò il difetto di legittimazione passiva della società appellante, condannando l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Premettendo che la questione dirimente sulla quale era chiamata a pronunciarsi concerneva la legittimazione passiva della società appellante, la Corte milanese osservò che: a) il d.lgs. n. 165/99 - art.
3-bis - aveva istituito i Centri autorizzati di assistenza agricola per agevolare i rapporti tra gli agricoltori e gli enti pubblici;
il d.lgs. n. 74/2018 - art.
6 - disciplinava attualmente la materia;
b) dal documento n. 9) depositato da parte attrice in primo grado emergeva che: «La struttura organizzativa del CA COPAGRI s.r.l. si articola in: Assemblea dei soci - Consiglio di amministrazione - Direttore e/o Responsabile tecnico - Comitato tecnico - Responsabile Attività di controllo. L'attività organizzativa e direttiva si esprimeva in sedi e uffici con sede in Roma. La Direzione tecnica coordina, determinandone gli indirizzi, gli obiettivi e le modalità operative ed organizzative delle strutture territoriali. Le sedi territoriali sono gli uffici territoriali di cui si avvale il CA COPAGRI s.r.I.»;
c) la CA OP Lombardia s.r.l. e la CA OP s.r.l. erano «due società a responsabilità limitata diverse».Al fine di evidenziare gli elementi probatori che consentivano di accogliere l'appello, la Corte territoriale spiegò che: 1) i contratti di mandato e di delega sottoscritti in data 5 maggio 2014 e prodotti dal SA risultavano da quest'ultimo conferiti a CA OP Lombardia s.r.l. al fine anche di presentare la «Domanda Unica di Aiuto» (Domanda di accesso alla Riserva Nazionale) e, in forza di tale mandato, l'appellato agiva per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento contrattuale;
l'appellante risultava del tutto estranea a detto mandato (Punto uno);
2) dalla documentazione prodotta (Domanda Unica di pagamento - Domanda iniziale) emergeva che la domanda inoltrata in data 26 maggio 2015, nonché la domanda integrativa del 26 ottobre 2015 erano state presentate per il tramite di OP Lombardia Service s.r.I.;
in dette domande l'ente indicato era «OP Lombardia Service s.r.l. S0402- Ufficio di Nuova Olonia Fraz. Dubino - Nuova Olonia Fraz. Dubino - V. Spluga 36-23015 SO»;
la OP Lombardia Service s.r.l. appariva essere società meramente operativa, non collegata all'appellante e costituente un distaccamento di CA OP Lombardia s.r.I., non essendo stata smentita la circostanza dedotta dall'appellante secondo cui, per depositare tale domanda, era necessaria una doppia autorizzazione di cui solo i CA disponevano (ovvero quella relativa all'utilizzo della denominazione di CA e quella afferente allo svolgimento delle attività previste per i CA, ai sensi del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 e del d.m. 27 marzo 2008);
la CA OP s.r.l. aveva allegato - già con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. - che solo con determinazione della Regione Lazio del 4 giugno 2015 era stata abilitata ad operare presso la sede di Sondrio Comune di Dubino - via Spluga, n. 36, sicché, recando la Domanda Unica di pagamento depositata dal SA la data del 26 maggio 2015, per essa nulla poteva imputarsi all'appellante (Punto due);3) con il bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 10 luglio 2013 erano stati aggiornati, al giugno 2013, gli elenchi delle sedi provinciali e operative dei centri di assistenza agricola dislocati nel territorio della Regione e, a pag. 72 del bollettino, si leggeva: «sedi operative CA OP riconosciute giugno 2013» e, tra le altre, compariva quella di «Sondrio via Spluga 36 Nuova Olonio Fraz. Dubino»;
il bollettino afferiva ad annualità pregresse rispetto a quella per la quale si discuteva e, pertanto, quand'anche fosse emersa la natura di semplice articolazione locale rivestita dalla sede di Sondrio operante in via Spluga, n. 36, Nuova Olonio, Fraz. Dubino, non era ragionevole ritenere che il bollettino regionale potesse attribuire alla CA OP con sede in Roma la legittimazione a rispondere di obbligazioni contratte da CA OP Lombardia s.r.l. espletate presso la sede di Sondrio, alla quale era stato conferito il mandato (Punto tre);
4) dal doc. 18 del fascicolo di parte attrice di primo grado emergeva che in data 14 agosto 2017 AB SA aveva denunciato alla RI Assicurazioni il sinistro per cui era causa, ma tale denuncia era irrilevante ai fini della decisione, considerato che il rapporto contrattuale riguardava la compagnia e l'appellante (Punto quattro);
5) nel verbale del 28 novembre 2012 di sopralluogo e di verifica delle nuove sedi operative dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola si leggeva: «nell'ambito dell'attività di vigilanza esercitata dalle Regioni e dalle Province autonome sui Centri Autorizzati di assistenza Agricola in ordine alla verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal DM 27 marzo 2008 del MIPAFF il funzionario regionale della Direzione Generale Agricoltura dott. Luigi Critelli in data 28 novembre 2012 ha effettuato il sopralluogo presso la sede operativa della società CA OP sita in Nuova Olonio, via Spluga 36 con esito della verifica POSITIVO»;
il verbale di sopralluogo nulla diceva in relazione alla CA OP Lombardia s.r.l. e alla CA OP s.r.I.;
il generico riferimento agli uffici nei termini di «sede operativa della Società Caa OP» non era esaustivo, né veniva indicato che si trattasse specificamente di una sede operativa di CA OP s.r.l. (Punto cinque);
6) il consulente tecnico d'ufficio non aveva analizzato la questione della legittimazione (Punto sei). All'esito dell'esame dei documenti prodotti, i giudici di appello ritennero, dunque, non provata la legittimazione passiva della società appellante, poiché non risultava ad essa conferito il mandato e comunque perché l'appellante presentava autonomia giuridica diversa da CA OP Lombardia s.r.l.;
neppure risultava che la società appellante avesse gestito «fisicamente» l'inserimento dei dati, essendo stato provato che il deposito della domanda era avvenuto tramite OP Lombardia Service s.r.l.
3. AB SA ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione d'appello, affidato a quattro motivi. CA OP s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.
4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata udienza pubblica. Con istanza del 29 aprile 2002 nell'interesse di AB SA è stata depositata richiesta di discussione orale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 e prorogato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 15 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., nonché sentenza della Corte di Appello di Milano n. 778/2022 pubblicata in data 8 marzo 2022. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, deducendo l'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.