Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2009, n. 16619
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Nel procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420-bis cod. proc. civ., la parte ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il testo integrale del contratto o accordo sul quale il ricorso si fonda, atteso il carattere strumentale dell'indicato adempimento rispetto all'adeguato esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di Cassazione; né la declaratoria di improcedibilità è impedita dal deposito ex art. 372 cod. proc. civ., stante l'incompatibilità di tale deposito con le finalità sottese alla normativa legale sull'accertamento pregiudiziale
Sul provvedimento
Testo completo
M E T 16619 .00 LUG. N E V E BLUG.200 T I AULA 'B' L E U 16 LUG. 2009 Q E I R E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA C E R E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N LAVORO E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 23145 /2007 Cron.16619 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. GUTDO VIDIRI Rel. Presidente - Ud. 10/06/2009 Dott. PASQUALE PICONE PUConsigliere - Dott. PAOLO STILE Consigliere Dott. B BTI Consigliere - Doll. GIUSEPPE MELIADO' Consigliere ha pronunciato la sequente SENTENZA sul ricorso 23145-2007 proposto da: S.P.A., in persona del legale TRENITALIA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato A P R, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente 2009 contro 2029 FRANCO SEBASTIANO, ALLOCCO LAURA, GAZZERA GIANALBERTO, B S, M AO, I P, GIBERTI GIACOMO, GERVASI ROCCO NICOLA, MASCARO TOMMASO, GIROLAMO DONATO, RECAGNO PIERLUIGI, GALATI AGAZIO, DI BLASI COSIMO, MELILLO PALMIRA, MIGNONE SILVANA, MAZZOLO SILVANA, RANUCCI OLINDO, RIFFERO LANFRANCO, SCORDI MAURIZIO, SCAGLIOLA FRANCO, S MO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA, 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
controricorrenti avversO la sentenza non definitiva n. 3623/2007 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 27/06/2007 R.G.N. 7375/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2009 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;
udito l'Avvocato MARIO MICELI per delega ROBERTO PESSI;
udito l'Avvocato VACTRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per improcedibilita', inammissibilità e in subordine, accoglimento per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con più ricorsi successivamente riuniti Pierluigi Recagno e gli altri litisconsorzi in epigrafe si rivolgevano al giudice del lavoro di Torino esponendo di essere dipendenti della s.p.a. Trenitalia, con diverse decorrenze dagli anni 1980 ovvero 1990 e con diversi inquadramenti professionali, e di essere stati assegnati alla stazione di Modane, ove avevano trasferito la propria residenza unitamente alla famiglia. In ragione di tale trasferimento era stato ad essi erogato dalle Ferrovie dello Stato, in aggiunta al trattamento retributivo, l'assegno di confine" non assoggettato a tassazione, pagato in 66 franchi francesi e, dal 2002 convertito in euro". Evidenziavano come talc assegno inizialmente regolato per legge e precisamente dalla legge 20 dicembre 1977 n. 966, con relativa tabella che ne fissava gli importi e successivamente con la legge 28 dicembre 1989 n. 425 era stato poi regolato, a seguito della privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, dalla contrattazione collettiva che, sulla base della natura indennitaria e non retributiva del suddetto assegno, ne aveva riconosciuto un automatico Guido Vishn adeguamento ogni due anni in conformità del resto con quanto in precedenza disposto dalle leggi in materia. Ciò premesso, lamentavano che nel periodo dal 1 gennaio 1995 sino al 31 dicembre 2002, detto adeguamento non cra stato ad essi corrisposto, e chiedevano quindi la condanna della s.p.a. Trenitalia al pagamento delle differenze economiche maturate. La società convenuta costituendosi deduceva l'infondatezza della domanda avversa dando alla sequela dei diversi contratti collettivi, aventi ad oggetto la regolamentazione dell'istituto in esame, una interpretazione secondo la quale le clausole pattizie citate dai lavoratori a sostegno della loro rivendicazione avevano un valore programmatico. Il Tribunale di Roma ritenendo che ricorresscro nel caso di specie i presupposti per l'accertamento ex art. 420 bis c.p.c sulla interpretazione di alcune clausole della contrattazione collettiva regolante l'assegno di confine - e sulle quali vi era già stato nella giurisprudenza di merito un contrasto di orientamenti ha accertato che "l'allegato 12, comma 2, del c.c.n.l. Ferrovieri 1990-1992 sottoscritto il 18 luglio 1990 e successivi rinnovi contrattuali sino al c.c.n.l. 14 aprile 2003, nonchè l'accordo nazionale 10 maggio 1995, devono essere interpretati nel senso di prevedere, per il periodo 1 gennaio 1989- 31 agosto 2003, un adeguamento biennale dell'assegno di confine alle variazioni del costo della vita nello stato estero sede di servizio". Lo stesso Tribunale con separata ordinanza ha poi disposto la prosecuzione del giudizio. Avverso la suddetta sentenza la s.p.a. Trenitalia propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resistono con controricorso i lavoratori in cpigrafe, che hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'allegato 12, art. 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Ferrovic 1990-1992 c violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e 1363 c.c. in relazione al principio crmeneutico generale "in claris non fit interpretatio", assumendo al riguardo che il suddetto allegato per il suo tenore letterale attestava che i sindacati e l'azienda si erano accordati nel senso di riconoscere alle Ferrovie dello Stato il potere di maggiorare o ridurre l'assegno di confine e di compiere tale operazione in base alle variazioni al costo della vita sicchè non si configurava un diritto dei Guido Violin lavoratori all'adeguamento automatico di tale assegno. Con il secondo e terzo motivo la società addebita alla impugnata sentenza violazione o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 966 del 1977 con riferimento alla