Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22052

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22052
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22052
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LIUZZI ANTONIO nato a ADELFIA il 02/12/1943 LOMBARDI ME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 05/08/1974 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA M che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 22 giugno 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Bari del 9-5-2017 che aveva condannato alle pene di legge L A e L M alle pene di legge in quanto ritenuti responsabili del delitto di concorso in ricettazione, commesso in Adelfia 1'11 aprile 2010. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati;
l'Avv.to C per L con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla omessa declaratoria di bis in idem in relazione alla condanna già pronunciata per i medesimi episodi dal tribunale di Bari con la pronuncia 4-10-2016 in relazione a plurimi episodi di furto aventi ad oggetto i medesimi beni;
- difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità;
- vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

1.3 L'avv.to R per L lamentava: 7 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. con riferimento all'art. 649 cod.proc.pen. poiché l'imputato risultava condannato per i medesimi fatti qualificati come distinte ipotesi di furto dal tribunale di Bari;
l'identità del fatto storico impediva la proposizione di distinti procedimenti ed aveva errato la corte di appello nell'affermare la parziale identità dei beni oggetto dei distinti procedimenti essendovi piena coincidenza, nonché, nel rilevare l'assenza di definitività della altra condanna trattandosi di elemento non decisivo;
- difetto di motivazione quanto alla riconosciuta recidiva ed alla determinazione della pena.
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