Cass. civ., sez. II, sentenza 28/11/2019, n. 31194
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 26344-2015 proposto da: SAPORI DI NORCIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato S C, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro F S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA n. 44, presso lo studio dell'avvocato P T, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R G;- controricorrente - nonchè contro Ric. 2015 n.26344 sez. S2 - ud. 20/09/2019 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA elettivamente domiciliata in PERUGIA, PIAZZA IV NOVEMBRE N. 36, presso lo studio dell'avvocato G T B, che la rappresenta e difende;- con troricorrente - avverso la sentenza n. 460/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 31/07/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2019 dal Consigliere Dott. L V;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati S C, LO BIANCO MICHELE E P T. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Spoleto accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale B.N.L. e Affin S.p.A. erano state condannate al pagamento del prezzo di una fornitura di lenticchie e funghi secchi effettuata da Natura Distribuzione Srl in favore di una ditta terza. La vicenda traeva origine da una comunicazione che nel corso dell'anno 2002 Natura Distribuzione aveva ricevuto dalla Bnl con l'invito a presentare un preventivo per la fornitura di lenticchie da utilizzare per la confezione di pacchi dono in occasione del Natale, a imprese diverse dalla Bnl che avrebbero provveduto all'acquisto sotto la "formale garanzia" della banca. Successivamente la Affin S.p.A. comunicava di aver conferito formale incarico ad una ditta terza per la confezione di 8500 pacchi dono nei quali andavano inclusi prodotti della Natura Distribuzione ai prezzi trattati con la direzione acquisti del gruppo Bnl. Natura distribuzione effettuava la fornitura richiesta in favore della ditta terza Ric. 2015 n.26344 sez. S2 - ud. 20/09/2019 che provvedeva al pagamento di soli C 20.000 a fronte di un credito di oltre C 60.000. 1.2 II Tribunale accoglieva le opposizioni, rilevando, quanto alla posizione della Bnl, la genericità dell'oggetto della garanzia e, quanto alla posizione della società Affin, che la sua missiva era di conferma al mandato conferito alla ditta terza a formalizzare la proposta d'acquisto e a provvedere al pagamento. 2. Natura distribuzione proponeva appello avverso la suddetta sentenza, si costituivano Bnl e Affin. 3. La Corte d'Appello rigettava il gravame. 3.1 In particolare, in merito alla posizione della Bnl, rilevava che la fideiussione per un debito futuro richiede, ai fini della propria validità ex art. 1938 c.c., l'indicazione dell'importo massimo garantito e, tale indicazione nella missiva della Bnl mancava del tutto. Inoltre, le successive comunicazioni di natura distribuzione non supplivano a tale carenza, posto che la fideiussione richiede una dichiarazione di volontà espressa ex articolo 1937 c.c., di talché il silenzio seguito alle suddette comunicazioni inviate da natura distribuzione con l'indicazione del costo dei prodotti non poteva valere a configurare alcun assenso della Bnl. 3.2 Con riferimento alla posizione della società Affin, la Corte d'Appello, rilevava che la mandataria senza rappresentanza assume i diritti e gli obblighi che scaturiscono dall'esecuzione del mandato, anche se i terzi sono a conoscenza dell'esistenza del mandato, quanto alla spendita del nome e alla configurabilità dell'esercizio di un potere di rappresentanza era evidente che il riferimento al gruppo Angelini contenuto nella missiva del 2 settembre 2002, non equivaleva alla spendita del nome della Affin S.p.A., e ciò indipendentemente dal contesto della missiva o dal significato della frase in cui il gruppo Angelini era citato. Ric. 2015 n.26344 sez. S2 - ud. 20/09/2019 3.3 Infine la Corte d'Appello disponeva la restituzione delle somme pagate in esecuzione del decreto ingiuntivo in accoglimento delle richieste avanzate dalla Bnl e dalla Affin. 4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Sapori di Norcia già Natura Distribuzione Srl sulla base di sei motivi di ricorso. 5. Hanno resistito con controricorso la Finaf s.p.a. incorporante la Affin S.p.A. e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 6. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza la ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: con riferimento all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione ed errata applicazione dell'articolo 343 c.p.c., nonché dell'articolo 324 c.p.c. La Corte d'Appello ha condannato l'appellante a restituire quanto versato in esecuzione del decreto ingiuntivo ad entrambe le società appellate, tuttavia, solo la Banca Nazionale del Lavoro aveva proposto appello incidentale sul punto. Il Tribunale, infatti, aveva rigettato ogni altra domanda compresa quella di restituzione delle somme avanzata dalla Affin che, essendo soccombente sul punto, avrebbe dovuto proporre appello incidentale, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta da depositare almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione ex articolo 166 c.p.c., secondo quanto previsto dall'articolo 343 c.p.c. La Affin invece si era costituita con comparsa alla prima udienza del 15 novembre 2012 anziché nei 20 giorni prima previsti a pena di decadenza e, dunque, la sua istanza di restituzione di quanto pagato, era inammissibile in quanto tardiva. Tale inammissibilità doveva essere rilevata d'ufficio dalla Corte d'Appello anche perché la Ric. 2015 n.26344 sez. 52 - ud. 20/09/2019 questione era coperta dal giudicato, venendosi altrimenti a ledere il principio del ne bis in idem. 1.2 n motivo è infondato. La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto ovvero in esecuzione della sentenza di primo grado fatta oggetto di appello (e provvisoriamente esecutiva "ex lege"), essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, oltre che conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e, perciò, è ammissibile in appello, non costituendo domanda nuova (Sez. 2, Sent. n. 12622 del 2010). In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto cui il collegio intende dare continuità: «Nel giudizio di appello, non soltanto la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado non configura una domanda nuova - essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata - e può dunque essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, ma detta restituzione può, altresì, essere disposta di ufficio dal giudice, atteso che l'art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 38 della legge 26 novembre 1990, n. 353), secondo cui la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che a seguito della sentenza di riforma vengono meno immediatamente - al fine di scoraggiare successive impugnazioni proposte a scopo dilatorio - sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, conseguentemente rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con la ulteriore conseguenza che il giudice di appello ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la Ric. 2015 n.26344 sez. S2 - ud. 20/09/2019 situazione precedente, non diversamente da quanto accade nella situazione disciplinata dall'art. 669 novies cod. proc. civ., in cui il giudice, nel dichiarare l'inefficacia del provvedimento cautelare, deve dare direttamente le disposizioni necessarie a ripristinare la situazione precedente (Sez. 3, Sent. n. 16170 del 2001).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi