Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2022, n. 41097

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2022, n. 41097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41097
Data del deposito : 28 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C L, nato a Galatina il 31.01.1996;
avverso la sentenza del 19 agosto 2022 emessa dalla Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M,' che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni degli avvocati R T e R D M A che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha disposto la consegna di L C all'autorità giudiziaria tedesca, in attuazione di un mandato di arresto emesso in data 2 marzo 2022 dal Tribunale distrettuale di Norimberga per l'esecuzione della condanna emessa dal Tribunale stesso in data 13 maggio 2020, divenuta irrevocabile in data 21 maggio 2020, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente del tipo marjuana svoltosi tra Amburgo e Erlangen nell'aprile 2019. 2. Gli avvocati R T e R D M A, difensori del C, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento deducendo quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo i difensori deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. e, in particolare, la violazione dell'art. 17, comma 1, della legge n. 69 del 2005 nella parte in cui prevede che la Corte di appello debba provvedere sulla richiesta di consegna, in esecuzione del mandato di arresto europeo, con sentenza e non con ordinanza e la nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione. Rilevano i ricorrenti come molti dei requisiti di cui all'art. 546 cod. proc. pen. siano carenti nel caso di specie e, segnatamente, la formula «in nome del popolo italiano», l'indicazione esatta del capo di imputazione, delle conclusioni delle parti e degli elementi di cui all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Nel caso di specie, inoltre, la motivazione sarebbe meramente apparente nella parte nella quale la Corte di appello di Lecce ha affermato che «non sussistono o comunque non si ritiene di far prevalere le cause ostative di cui agli artt. 18, 18 bis e 19 legge 69/2005». La Corte di appello, dunque, non avrebbe espresso le ragioni per le quali aveva ritenuto di non far prevalere la causa ostativa alla consegna prevista dall'art. 18 bis della legge 69 del 2005, pur essendo il C un cittadino italiano, che non aveva prestato il proprio consenso alla consegna e che doveva scontare per la condanna emessa dall'autorità giudiziaria tedesca un residuo di pena inferiore ai due anni di reclusione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancata applicazione dell'art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69 del 2005 o, comunque, dell'art. 18 bis della legge n. 69 del 2005, in relazione alla richiesta di esecuzione della pena in territorio italiano. Rilevano i difensori che la persona richiesta in consegna è cittadino italiano, che da diverso tempo ha trasferito la propria residenza in territorio italiano, in Aradeo (LE), ed era in tale ambito territoriale era procinto di iniziare a lavorare stabilmente presso un'azienda.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 69 del 2005 e dell'art. 700 cod. proc. pen., in ragione dell'omessa allegazione della sentenza del Tribunale di Norimberga che ha dato luogo alla richiesta di consegna.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 23 e 24 della legge n. 69 del 2005 e dell'art. 709 cod. proc. pen., stante la pendenza in territorio italiano di altro procedimento penale e di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria anche in relazione a fatti di reato commessi in territorio italiano. Deducono, infatti, i difensori che, all'atto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo, il C avrebbe commesso i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e di danneggiamento e la persona richiesta in consegna, dunque, risulterebbe formalmente in stato di arresto per reati commessi in territorio italiano.
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