Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/04/2022, n. 11479

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/04/2022, n. 11479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11479
Data del deposito : 8 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 . J't ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5295/2016 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata;
RICORRENTE CONTRO la "Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.", con sede in Vicenza, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, e la "Iniziativa Ponte Alto S.r.l.", con sede in Montebello Vicentino (VI), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentate e difese dal Prof. Avv. A G, con studio in Vicenza, e dal Prof. Avv. G M, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTI AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Mestre il 23 luglio 2015 n. 1266/22/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 marzo 2022 dal Dott. G L S;
RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dì Venezia - Mestre il 23 luglio 2015 n. 1266/22/2015, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione ad un'ingiunzione emessa dal Tribunale di Vicenza a favore della "Impresa Costruzioni Giuseppe Malta uro S.p.A." nei confronti della "Iniziativa Ponte Alto S.r.l." per il pagamento della somma complessiva di C 352.460,88 (oltre ad IVA), a titolo di residuo corrispettivo per lavori eseguiti dopo la transazione conclusa per l'importo di C 3.000.000,00 in ordine all'appalto per la costruzione di un edificio artigianale in Vicenza, con tassazione in misura fissa sul corrispettivo per l'ultimazione dei lavori appaltati ed in misura proporzionale sul corrispettivo per la definizione transattiva, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A." e della "Iniziativa Ponte Alto S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza il 20 gennaio 2014 n. 49/09/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il decreto ingiuntivo non contenesse alcuna enunciazione della transazione, la quale, peraltro, si era limitata a liquidare il residuo corrispettivo dell'appalto soggetto ad IVA. La "Impresa Costruzioni Giuseppe Malta uro S.p.A." e la "Iniziativa Ponte Alto S.r.l." si sono costituite con controricorso. Il ricorso è affidato a quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. In prossimità dell'adunanza camerate, la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della controversia.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1975 e 1976 cod. civ., 29 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto che la transazione aveva carattere novativo (e non dichiarativo) rispetto all'appalto, per cui l'imposta di registro doveva essere applicata in misura proporzionale.

2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché omessa/insufficiente motivazione ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che le parti avevano espressamente convenuto la valenza novatíva (e sostitutiva) della transazione rispetto all'appalto ed avevano regolato in modo onnicomprensivo ogni altra pendenza a qualsiasi titolo (anche in relazione alla ripresa dei lavori ed alla relativa remunerazione).

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver escluso che il decreto ingiuntivo contenesse l'enunciazione della transazione, che era distinta ed autonoma rispetto all'appalto.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che la transazione era stata enunciata nel decreto ingiuntivo, essendo rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo inadempiuto. CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: In corso di causa, la "Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A." ha chiesto la sospensione del procedimento fino al 31 dicembre 2020, allegando copia dell'istanza presentata in via telematica per la definizione agevolata e della quietanza di pagamento dell'importo dovuto ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136. L'Agenzia delle Entrate ha respinto la domanda di definizione agevolata sul rilievo che: «Le liti aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all'applicazione dell'imposta di registro agli atti giudiziari non sono definibili ai sensi dell'art. 6 [del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136], avendo essenzialmente una funzione di riscossione dell'imposta dovuta in relazione alla registrazione dei predetti atti». La "Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A." ha proposto ricorso avverso il diniego di definizione agevolata sul presupposto che l'avviso di liquidazione costituirebbe - al di là del nomen iuris - un "atto impositivo", il quale, pertanto, rientrerebbe nella previsione dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136. L'Agenzia delle Entrate si è costituita per la sola partecipazione all'eventuale udienza di discussione sul ricorso avverso il diniego di definizione agevolata.
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