Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/09/2024, n. 24234
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In tema di ICI, l'omessa presentazione della dichiarazione, seguita dall'omesso versamento dell'imposta, è sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione (inadempiuta non solo in relazione al versamento dell'imposta, ma anche all'obbligo dichiarativo), fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in forza della continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi, anche nell'evenienza in cui le violazioni abbiano avuto ad oggetto plurimi immobili.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 20839/2020 Numero sezionale 811/2024 Numero di raccolta generale 24234/2024 Data pubblicazione 09/09/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E D I C A S S A Z I O N E SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Avviso accertamento ICI – Attività Composta da estrattiva – Cumulo giuridico sanzioni L P - Presidente - Oggetto U C - Consigliere - R.G.N. 20839/2020 F D P - Consigliere - Cron. G L S - Consigliere - UP – 30/05/2024 A P - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20839/2020 proposto da: COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (C.F.: 00229230602), in persona del Sindaco p.t. M B, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. R C (C.F.: CCRRNT67Cl9Al23Z) del Poro di Frosinone ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Panisperna n. 95, presso lo studio dell'Avv. S G;
- ricorrente -
contro
TRAVERTINI CAUCCI s.p.a., con sede in Tivoli (RO), alla Via Nazionale Tiburtina Km 25- 150 (C.F. e P.IVA: 038944 11002), in persona 1 Numero registro generale 20839/2020 Numero sezionale 811/2024 Numero di raccolta generale 24234/2024 Data pubblicazione 09/09/2024 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore M V, nato a Roma l'11.4.1975 e residente in Palombara Sabina (RO), al Piazzale Salvo D'Acquisto n. 3 (C.F.: VLPMRC75D11H501S), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Grimaldi del Foro di Tivoli (C.F.: GRMDNL67M31H501R) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Carla Gambardella del Foro di Roma (C.F.: GMBCRL66 P47H501J), in Roma alla Via Nicola Ricciotti n. 11, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso;
- controricorrente – e TRE ESSE Italia s.r.l.;
- intimata - -avverso la sentenza n. 6200/2019 emessa dalla CTR Lazio in data 07/11/2019 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. Dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi il difensore del ricorrente, Avv. R C, e il difensore della resistente, Avv. Daniele Grimaldi. Ritenuto in fatto 1. La Travertini Caucci s.p.a. proponeva ricorso alla CTP di Roma avverso l'avviso di accertamento per Ici 2010 relativa ad alcuni immobili siti nel Comune di Guidonia Montecelio.
2. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che, essendo l'attività estrattiva svolta nei terreni riconducibile a quella di tipo industriale, l'avviso di accertamento era legittimo, non potendo costituire motivo di esenzione dall'imposta la dedotta temporaneità della coltivazione della cava e la precarietà dei fabbricati.
3. Sull'impugnazione della contribuente, la CTR Lazio, in parziale accoglimento del gravame, determinava il valore degli immobili ai fini Ici in quello corrispondente al valore edificabile diminuito del 30% e stabiliva per le sanzioni il cumulo giuridico. A tal fine affermava che non era possibile riconoscere lo stesso valore economico ad un immobile edificabile contenuto 2 Numero registro generale 20839/2020 Numero sezionale 811/2024 Numero di raccolta generale 24234/2024 Data pubblicazione 09/09/2024 nel piano regolatore attuato ed approvato e ad un altro destinato, come nel caso di specie, ad attività estrattiva di travertino e che, nelle ipotesi di continuazione, andava applicato alle sanzioni il cumulo giuridico, anziché quello materiale.
4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Guidonia Montecelio sulla base di quattro motivi. La Travertini Caucci s.p.a. ha resistito con controricorso. La Tre Esse Italia s.r.l. non ha svolto difese. In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. Con ordinanza interlocutoria del 13.1.2023 il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ai fini della sua trattazione in pubblica udienza, evidenziando che il quarto motivo del ricorso (avente ad oggetto l'applicabilità o meno dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni irrogabili nel caso di omesso versamento ai fini Ici avente ad oggetto il solo anno 2010, pur riferendosi ad una pluralità di immobili) non presentava evidenza decisoria. In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato nuove memoria illustrative. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 504/1992, 59, n. 1, lett. g). d.lgs. n. 446/1997, 115 e 116 cod. proc. civ., e 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, rideterminato l'imposta dovuta non tenendo conto della correttezza dei valori delle aree fabbricabili contenuti nella delibera del Consiglio Comunale n. 23/2007, mai modificati dall'ente impositore, ed in assenza di una prova contraria offerta dalla contribuente in ordine alla erroneità dei detti valori.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR ridotto il valore di mercato delle aree accertate e, conseguentemente, l'imposta richiesta 3 Numero registro generale 20839/2020 Numero sezionale 811/2024 Numero di raccolta generale 24234/2024 Data pubblicazione 09/09/2024 con l'atto impugnato, in difetto di una specifica censura all'uopo mossa dal contribuente.
3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata violazione degli artt. 36 e 59 d.lgs. n. 546/1992 e 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR ridotto il valore dei terreni tassati in misura del 30% in difetto di adeguata motivazione.
4. Il primo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati, con conseguente assorbimento del secondo. Occorre fare riferimento al principio consolidato (cfr., di recente, Sez. 5, Ordinanza n. 7987 del 2019), da cui questo Collegio non intende discostarsi, in forza del quale: "In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi 4 Numero registro generale 20839/2020 Numero sezionale 811/2024 Numero di raccolta generale 24234/2024 Data pubblicazione 09/09/2024 dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio." (Cass. s.u. n. 25560 del 2006;
Cass. n. 20137 del 2012). A sua volta, Cass. n. 14409 del 09/06/2017 ha stabilito che: "In tema di ICI, ove l'area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale". Si è, in particolare, condivisibilmente osservato, in motivazione, che: "l'area di cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, così come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini