Cass. pen., sez. V trib., ordinanza 04/03/2021, n. 08958

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., ordinanza 04/03/2021, n. 08958
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08958
Data del deposito : 4 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMI AMARILDO nato il 18/06/1997 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 13/07/2020, la Corte di appello di Firenze, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11), cod. pen., ha nel resto confermato la sentenza in data 06/11/2019 con la quale il Tribunale di Pisa, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato A L colpevole del reato di furto in appartamento aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione della legge e vizi di motivazione. Il ricorso avverso la sentenza del 17/06/2020 è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103. In tali ipotesi, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014;
conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169). Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
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