Cass. pen., sez. V trib., sentenza 22/05/2023, n. 21871

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 22/05/2023, n. 21871
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21871
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GREISEL CHRISTINE NICOL nata in GERMANIA il 24/05/1970 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale K T, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. F A, per l'imputata, che ha chiesto di accogliere il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Brescia, che ha riformato - riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall. - la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva condannato G C N per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, relativi alla società "Greisel Italia s.r.l." (dichiarata fallita il 5 marzo 2015). Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata, nella qualità di liquidatore della società, avrebbe distratto alcuni beni della fallita (e, precisamente, i mobili, gli arredi di ufficio, le macchine elettroniche e un carrello a rimorchio) nonché avrebbe sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili dell'impresa allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, articolato con specifico riferimento alla bancarotta documentale, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. Sostiene che la Corte di appello avrebbe eluso l'obbligo di motivare in ordine all'elemento psicologico del reato, facendo riferimento a un presunto proposito dell'imputata di non adempiere alle proprie obbligazioni.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. Rappresenta che: l'imputata, prima dell'apertura del dibattimento, aveva risarcito il danno, versando alla curatela fallimentare la somma di euro 21.500,00, che copriva quasi integralmente il passivo fallimentare, che ammontava a euro 27.744,65;
la curatela fallimentare aveva rilasciato dichiarazione liberatoria e aveva revocato la costituzione di parte civile. Tanto premesso, la ricorrente sostiene che, essendo intervenuto l'integrale risarcimento del danno, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen.
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