Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/02/2018, n. 02738

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/02/2018, n. 02738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02738
Data del deposito : 5 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19487-2016 proposto da: COSNIOS ACCESSORI METALLICI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY,5, presso lo studio dell'avvocato G R, rappresentata e difesa dall'avvocato S A;

- ricorrente -

contro

CURATELA FALLIMENTARE COSIMOS ACCESSORI METALLICI SRL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BANCO DI SANTO SPIRITO

42, presso lo studio dell'avvocato A C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G P;

- controricorrenti -

nonché

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, SORGENIA SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 36/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. F T. Rilevato che:. il tribunale di Lecce, con sentenza in data 22-12-2015, dichiarava il fallimento della Cosmos Accessori Metallici s.r.I.;
la fallita proponeva reclamo dolendosi- dell'inesistenza o comunque della nuillià della notifica del ricorso per la dichiarazione di rdiiirnento e del decreto di fissazione di udienza, effettuata a norma dell'art. 15 legge fall.;
la corte d'appello rigettava il reclamo, osservando che la notifica era stata regolarmente eseguita con deposito dell'atto alla casa comunale, essendo stata tentata, inizialmente ma infruttuosamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) risultante al registrò detle imprese e, successivamente, if• reiterata tramite ufficiale giudiziario, .sempre con esito negativo, presso la sede sociale e presso il domicilio eletto del legale rappresentante;
la società ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, rispettivamente denunzianti: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 15 legge fall. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non essendo stata prodotta la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica certificata, unitamente al file informatico ,trasmesso, ai fini della prova del corretto assolvimento della notificazione a Ric. 2016 n. 19487 sez. M1 - ud. 28-11-2017 -2- **- mezzo pec;
'(i i) Igolazione e falsa aipplic. azione 'dell'art. 15.' legge fall., non essendosi provveduto a effettuare nuovi invii a -• mezzo pec prima di ciascuno dei successivi tentativi di notificazione tramite ufficiale giudiziario;
(iii) violazione e falsa applicazione dell'art. 15 legge fall. e dell'art. 140 cod. proc. civ., in quanto il deposito presso la casa comunale avrebbe dovuto essere accompagnato dille formalità indicate dalla norma del codice di rito, ossia dall'invio di un avviso del deposito spedito all'indirizzo del destinatario;
in ultimo la ricorrente denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, legge fall. in rapporto alle esigenze di difesa del Convenuto e del giusto processo, e per disparità con altre procedure di notifica previste dall'ordinamento;
resiste la curatela del fallimento;
la ricorrente ha infine depositato una memoria.
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