Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2021, n. 26994

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2021, n. 26994
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26994
Data del deposito : 14 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17 giugno 2020 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia della pronuncia del Tribunale della medesima città - che aveva riconosciuto ET GO colpevole del reato di porto abusivo in luogo pubblico di un fucile da caccia - rideterminava la pena inflitta, previo riconoscimento della diminuente per la scelta del rito abbreviato, in mesi 10 e giorni 20,di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Secondo la pacifica ricostruzione dei giudici del merito, il ET, non munito di porto d'armi, dopo avere concordato una battuta di caccia con FA • Rinaldo, in possesso, invece, di regolare autorizzazione al porto, gli aveva consegnato, il fucile di sua figlia. In seguito, il ET e lo FA si erano recati insieme a .svolgere attività venatoria nel luogo dove, infine, erano stati sorpresi da personale del Corpo forestale dello Stato. In particolare, il personale operante aveva avuto modo di osservare il ET mentre imbracciava il fucile ed esplodeva due o tre colpi.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia avv. Giorgio Gallico, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo la quale l'integrazione dei presupposti del comodato delle armi -destinate ad uso caccia di cui all'art. 22 legge n. 110 del 1975 esclude la sussistenza del reato di porto d'arma da fuoco di cui agli -artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967. La Corte distrettuale ha ricostruito erroneamente la portata operativa dell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 22 cit, pacificamente. applicabile alla fattispecie in ragione alle caratteristiche del fucile e alla sua effettiva destinazione ad uso venatorio. Non ha tenuto conto che la condotta dell'imputato, protrattasi per il tempo strettamente limitato all'uso temporaneo del fucile sotto la costante vigilanza del soggetto titolare del porto d'arma, non ha raggiunto, nell'ambito della progressione criminosa che giustifica la diversa gravità delle fattispecie incriminatrici in materia di armi, il livello di offensività per integrare la condotta di porto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Al contrario dello FA, cui è ascrivibile la condotta di porto per avere ricevuto in consegna il fucile salvo cederlo temporaneamente, al ET è ascrivibile solo quella di detenzione per la quale era, però, munito di autorizzazione.

2.2. Con il secondo motivo lamenta contraddittoria della motivazione nella parte in cui ha escluso l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della