Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/03/2019, n. 06882

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/03/2019, n. 06882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06882
Data del deposito : 8 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1466-2016 proposto da: S.S.C. SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE AVEZZANA

45, presso lo studio dell'avvocato L D, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A T;

- ricorrente -

contro

METEORE ITALY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DELL'ORO 24, presso lo studio dell'avvocato R C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M R;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1746/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/10/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2018 dal Consigliere LUIGI A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati A T, R C e M R.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29/10/2015 la Corte d'Appello di Firenze ha respinto il gravame interposto dalla società S.S.C. - Società Sviluppo Commerciale s.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Prato n. 365/15, di rigetto della domanda di accertamento e declaratoria del vantato diritto alla restituzione degli importi versati alla società Meteore Italy s.r.l. giusta contratto in data 18/11/2003 di locazione ad uso ufficio - per la durata di anni 18- di complesso immobiliare sito in Calenzano, asseritamente non dovuti stante la dedotta nullità della clausola ex art. 7.2, secondo cui <>. Nullità asseritamente discendente dall'essere la detta clausola in realtà volta «a riversare l'onere tributario relativo all'ICI e all'IMU gravanti sull'immobile locato, su un soggetto diverso da quello passivo tenuto per legge a subire il relativo sacrificio patrimoniale, e quindi in chiaro contrasto con il principio, costituzionalmente sancito, di concorso alla spesa pubblica in ragione della ( e non oltre la ) propria capacità contributiva>>, nonché «con l'art. 89 della legge n. 392/78, che non indica in alcun modo, tra gli oneri accessori a carico del conduttore, ivi tassativamente elencati, anche le imposte patrimoniali relative ai beni locati». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società S.S.C. - Società Sviluppo Commerciale s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la società Meteore Italy s.r.I., che ha presentato anche memoria. Chiamata all'udienza del 29/3/2017, con ordinanza interlocutoria n. 28437 del 2017 la Terza Sezione di questa Corte ha osservato che il giudice del gravame ha nell'impugnata sentenza ritenuto valida la ( sopra riportata ) clausola di cui all'art.

7.2 del contratto di locazione ad uso diverso da abitazione in argomento, non prevedendo essa un obbligo diretto della conduttrice verso il fisco di pagamento delle imposte a vario titolo gravanti sull'immobile, bensì meramente che «si faccia carico, nei confronti della locatrice, dei relativi oneri», a tale stregua tale pattuizione non determinando nella specie una traslazione in capo alla conduttrice delle imposte gravanti sull'immobile a carico della proprietaria/locatrice, bensì la mera integrazione del canone di locazione dovuto. Ric. 2016 n. 01466 sez. SU - ud. 27-03-2018 -3- Ha posto in rilievo che le doglianze della conduttrice si sostanziano nella mancata verificazione da parte dei giudici di merito della sussistenza nel caso dei requisiti ( inclusione nel sinallagma contrattuale;
mancata sottrazione del soggetto passivo dell'obbligo tributario ) individuati da Cass., Sez. Un. n. 6445 del 1985 perché la clausola di traslazione d'imposta possa ritenersi non contrastante con gli artt. 53 e 2 Cost., e pertanto valida. Ha sottolineato che il canone risulta nel caso predeterminato alla stregua dell'apposita pattuizione di cui ai distinti artt. 4 e 5 del contratto, laddove la clausola 7.2. ha ad oggetto direttamente il tributo, non potendo pertanto ritenersi rispondere alla volontà delle parti l'integrazione del canone di locazione mediante una clausola rubricata "Tasse", sicché essa è in realtà estranea al sinallagma contrattuale. Non riconoscendo pregio all'assunto della locatrice secondo cui l'art. 8 L. n. 212 del 2000 ( c.d. Statuto del contribuente ), nel prevedere ( recependo il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 6445 del 1985 ) <> ) ha in realtà confermato la ( di poco precedente ) pronunzia n. 5 del 1985 nella Ric. 2016 n. 01466 sez. SU - ud. 27-03-2018 -5- parte in cui ha riconosciuto natura «imperativa», come tale «preclusiva di patti negoziali che ne comportino l'esclusione», alla norma in tema di capacità contributiva, sicché l'art. 53 Cost. «si pone come fonte immediata e imperativa la cui valutazione può comportare la sanzione della nullità delle manifestazioni di autonomia negoziale con esso confliggenti». Ha segnalato che la «dottrina, a sua volta, non è compatta in modo assoluto» in argomento, e che «entrambe le sentenze sono state ... criticate da certa dottrina per non avere chiarito le ragioni di tale affermazione». Ha posto in rilievo che la «questione ... sulla validità di un accordo di traslazione degli oneri fiscali ... estraneo al sinallagma del contratto in cui è inserito si impernia sul comprendere se vi sia una compressione all' [rectius, dell'] autonomia negoziale che imponga agli interessi economici un limite giuridico». Ha sottolineato che, pur dovendo la norma di cui all'articolo 53 qualificarsi come «imperativa», rivolta cioè «anche ai comportamenti dei privati», resta comunque «dubbia l'applicabilità dell'articolo 1418, primo comma, c.c. ai patti di traslazione dell'imposta per impossibilità di desumere dall'impianto costituzionale un divieto generalizzato al trasferimento dell'onere del tributo a terzi». Osserva che nell'ambito della «tematica contigua dell'abuso del diritto» si è invero «riconosciuto ( Cass. sez. 5, 21 ottobre 2005 n. 20398 ) che "la mancanza di ragione, che investe nella sua essenza lo scambio tra le prestazioni contrattuali attuato attraverso il collegamento negoziale, costituisce, a prescindere da una sua valenza come indizio di simulazione oggettiva o interposizione fittizia, un difetto di causa" generante, ai sensi degli articoli 1418, secondo comma, e 1325 n.2 c.c., nullità dei contratti collegati perché da essi Ric. 2016 n 01466 sez. SU - ud. 27-03-2018 -6- "non consegue per le parti alcun vantaggio economico all'infuori del risparmio fiscale"». Stante la ravvisata <>. Lamenta che il «radicale assunto di incondizionata liceità del fenomeno della c.d. "traslazione delle imposte" gravanti sull'immobile oggetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo» risulta del tutto indimostrato nella sentenza impugnata, e invero «neppure desumibile dai principi ... formulati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di "traslazione dell'imposta" nei contratti di mutuo, a partire dalla nota sentenza della Suprema Corte, Sez. Un., n. Ric. 2016 n. 01466 sez. SU - ud. 27-03-2018 -7- 6445/1985, con la quale era stato sovvertito l'opposto orientamento espresso dalla stessa Suprema Corte con la sentenza n. 5/1985, che aveva dichiarato la nullità, per contrasto con l'art. 53 Cost., della clausola del contratto di mutuo che poneva a carico del mutuatario l'obbligo di rimborsare al mutuante un importo pari alle imposte sul reddito del mutuante afferenti gli interessi convenuti». Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che con «la succitata pronuncia a Sezioni Unite ... ( e con successive sentenze sempre riferite a clausole di traslazione d'imposta inserite in un contratto di mutuo ) la Corte di Cassazione non ha in alcun modo
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