Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2023, n. 01957
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Addetta Francesco Pio, nato a San Giovanni Rotondo il 10/03/1984 avverso l'ordinanza del 25/07/2022 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio o con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., riformava parzialmente l'originario provvedimento cautelare disponendo la sostituzione della applicata misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio;
e confermava nel resto quel medesimo provvedimento genetico con il quale il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva riconosciuto nei riguardi di Francesco Pio D'Addetta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'esistenza di un rischio di recidiva in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 e 314, 56 e 314 cod. pen., per essersi - in qualità di incaricato di pubblico servizio e in concorso con il padre M, entrambi dipendenti della Tekra s.r.l. concessionaria del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti per il comune di San Giovanni Rotondo - appropriato in più occasioni, dal marzo 2022 all'8 luglio 2022, con cadenza di circa due volte a settimana, di 800 litri di gasolio di cui avevano il possesso in ragione del loro servizio, prelevati con una pompa elettrica dal serbatoio dell'autocarro della Tekra utilizzato per la raccolta dei rifiuti, mezzo che a tal fine era stato parcheggiato nei pressi di un deposito di pertinenza dell'abitazione dei due prevenuti dove erano stati rinvenuti alcuni bidoni pieni di quel carburante e altri vuoti;
ed ancora, per avere, sempre in concorso con il genitore, 1'8 luglio 2022 compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad appropriarsi del carburante quel giorno presente nell'autocarro che era stato loro affidato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Francesco Pio D'Addetta, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 314 e 358 cod. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza o apparenza, per avere il Tribunale del riesame confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento agli indicati delitti contro la pubblica amministrazione, erroneamente affermando, e comunque omettendo di fornire adeguato sostegno motivazionale sul punto, che il prevenuto potesse essere qualificato come incaricato di pubblico servizio in ragione della posizione dallo stesso rivestita all'interno della società Tekra, concessionaria del servizio pubblico comunale della raccolta dei rifiuti.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio o con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., riformava parzialmente l'originario provvedimento cautelare disponendo la sostituzione della applicata misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio;
e confermava nel resto quel medesimo provvedimento genetico con il quale il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva riconosciuto nei riguardi di Francesco Pio D'Addetta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'esistenza di un rischio di recidiva in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 e 314, 56 e 314 cod. pen., per essersi - in qualità di incaricato di pubblico servizio e in concorso con il padre M, entrambi dipendenti della Tekra s.r.l. concessionaria del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti per il comune di San Giovanni Rotondo - appropriato in più occasioni, dal marzo 2022 all'8 luglio 2022, con cadenza di circa due volte a settimana, di 800 litri di gasolio di cui avevano il possesso in ragione del loro servizio, prelevati con una pompa elettrica dal serbatoio dell'autocarro della Tekra utilizzato per la raccolta dei rifiuti, mezzo che a tal fine era stato parcheggiato nei pressi di un deposito di pertinenza dell'abitazione dei due prevenuti dove erano stati rinvenuti alcuni bidoni pieni di quel carburante e altri vuoti;
ed ancora, per avere, sempre in concorso con il genitore, 1'8 luglio 2022 compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad appropriarsi del carburante quel giorno presente nell'autocarro che era stato loro affidato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Francesco Pio D'Addetta, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 314 e 358 cod. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza o apparenza, per avere il Tribunale del riesame confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento agli indicati delitti contro la pubblica amministrazione, erroneamente affermando, e comunque omettendo di fornire adeguato sostegno motivazionale sul punto, che il prevenuto potesse essere qualificato come incaricato di pubblico servizio in ragione della posizione dallo stesso rivestita all'interno della società Tekra, concessionaria del servizio pubblico comunale della raccolta dei rifiuti.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,
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