Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/11/2021, n. 34438
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to la seguente SENTENZA Nel ricorso n. 1854/15 rg, proposto da: M V, res.in Sondrio, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv.N A di Lecco come da procura in atti, presso la quale è el.dom.ta;- ricorrente -contro Comune di Sondrio, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, - intimato - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 2198/14 del 28.4.14;F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 1854/2015 Numero sezionale 642/2021 Numero di raccolta generale 34438/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.11.21 dal Consigliere G M S;udito il Procuratore Generale dott. S D M che ha concluso per l’accoglimento. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. 1. V M, commercialista in Sondrio, propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2198/14 del 28 aprile 2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombar- dia, decidendo sull’appello n.6843/10 a conferma della prima decisio- ne, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento n. 1237 notificatole, per maggiore Ici 2006 ed accessori, dal Comune di Sondrio. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - il sopravvenire per la sentenza della Corte di Cassazione dichiarativa della inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Sondrio av- verso la decisione con la quale la commissione tributaria regionale aveva annullato analogo avviso di accertamento Ici per l'anno 2005 non sortiva efficacia preclusiva di giudicato nel caso di specie, trat- tandosi di giudicato formale ex articolo 324 cod.proc.civ. e relativo ad un rapporto giuridico diverso da quello dedotto nel presente giudizio;- quanto alla dedotta inesistenza dell'area di 14 m² di cui al foglio 20 mappale n. 983, l'assunto della contribuente circa un errore di acca- tastamento non era stato dimostrato, e risultava comunque irrilevan- te fino a quando non si fosse provveduto ad una denuncia di variazio- ne catastale opponibile all'ente impositore;inoltre l'effettiva esistenza dell'area risultava dall'atto notarile di acquisto posto in essere dalla ricorrente con il coniuge, anche con la precisazione in atto che su di essa non gravavano servitù di passaggio;- quanto all' accertamento relativo ai terreni di cui al fg. 20 numeri 305-317, l'appellante non aveva dimostrato che le particelle in que- stione, possedute congiuntamente con la madre quale usufruttuaria 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 1854/2015 Numero sezionale 642/2021 Numero di raccolta generale 34438/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 parziale (per successione risalente) fossero state dichiarate nella ori- ginaria denuncia Ici, circostanza anzi esclusa dai documenti prodotti dal Comune;- parimenti infondato era l'assunto di una sovrastima delle particelle denunciate, “mentre la pretesa dell'appellante di scomputare dall'im- porto dovuto quanto pagato in più dalla madre per essere obbligata al 50% è priva di fondamento, risultando dalla documentazione in atti che parte dell’Ici è già stata rimborsata alla madre a seguito di istan- za della medesima”. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Comune di Sondrio. Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dal- la legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presen- za fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artico- li 324 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ.;per avere la Commissione Tribu- taria Regionale erroneamente escluso l'estensione all'annualità 2006 del giudicato favorevole formatosi sull’annualità 2005 per effetto della definitività, a seguito delle sentenze nn. 11366-11367/12 della Corte di Cassazione, delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale Lombardia nn. 74-75/26/2009 del 17 giugno 2009 aventi ad oggetto gli stessi immobili e le stesse problematiche qui dedotte. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione alla inesi- stenza della particella cointestata di cui al foglio 20 n. 983 di 14 m², violazione degli articoli 1, 11, 5 comma 7^ d.lgs 504/92, nonchè 950 cod.civ., dal momento che l'errore di mappa era nella specie ravvisa- bile ictu oculi, trovando anche conferma in un successivo compro- 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 1854/2015 Numero sezionale 642/2021 Numero di raccolta generale 34438/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 messo di vendita, risultando opponibile all'amministrazione comunale. Emergeva anzi, sul punto, che la Commissione Tributaria Regionale aveva confuso quanto sostenuto dalla ricorrente sull’area in esame con quanto invece da essa eccepito sulla inesistenza della diversa area edificabile di cui al foglio 20 n.281. Con il terzo e quarto motivo di ricorso si deduce violazione del d.lgs 504/92 nonché dell'articolo 6 del Regolamento Ici del Comune di Sondrio, in relazione alle aree di cui al foglio n. 20 mappali nn. 305 e 317, le quali erano state regolarmente dichiarate dalla usufruttuaria, fin dal 1993, con valore pari a zero. Erroneamente la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che la dichiarazione ai fini Ici do- vesse avvenire per ‘particelle’ invece che per partite, come invece evincibile dalle modalità stabilite con DM 12 Marzo 1999 (punto 9.2);nè aveva considerato la Commissione Tributaria Regionale che la pro- pria dante causa aveva versato al 100% l'importo dovuto per Ici 2006 una volta appreso della sopravvenuta edificabilità delle aree. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'articolo 67 d.P.R. 600/73, dal momento che con l’avviso di accertamento in questione il Comune di Sondrio pretendeva in sostanza una doppia imposizione sugli stessi immobili, senza che tale doppia imposizione fosse esclusa dai rimborsi eseguiti dal Comune, in quanto (oltre che parziali) comunque relativi ad annualità precedenti e conseguenti all’accessione invertita di alcune aree a favore di Anas. § 2.2 E’ fondato, con effetto assorbente delle altre censure, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente fa valere il giudicato a sé favorevole formatosi – per effetto delle citate sentenze di questa corte di legittimità nn. 11366-7/12 – rispettivamente sulle sentenze della Commissione Tributaria Regionale Lombardia nn. 74 e 75 del 25.6.09 che hanno disposto l’annullamento di analoghi avvisi di ac- certamento Ici per l’anno 2005 (acc.nn. 836 e 1447/07). 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 1854/2015 Numero sezionale 642/2021 Numero di raccolta generale 34438/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Si tratta di eccezione di giudicato che la parte contribuente aveva ritualmente fatto valere avanti al giudice di appello, e che è stata da questi erroneamente disattesa. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, infatti, la natura rituale delle menzionate decisioni di legit- timità (inammissibilità dei ricorsi proposti dal Comune di Sondrio per difetto di formulazione di specifici quesiti di diritto e, comunque, per difetto di autosufficienza) non esclude l’efficacia sostanziale del giudi- cato di annullamento degli avvisi, come formatosi, ben prima della deliberazione della decisione qui impugnata, sulle sentenze di merito fatte oggetto dei ricorsi dichiarati inammissibili. Ed il così disposto annullamento giudiziale degli avvisi in questione – proprio perché ormai definitivo ed irrevocabile – esplica effetto sul presente giudizio anche se relativo ad annualità impositiva diversa da quella qui dedotta. Va fatta applicazione dell’orientamento di legittimità in base al qua- le, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d’imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando “vengano in esame fatti che, per leg- ge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzio- ne prolungata” (Cass. 4832/15;così, tra le altre: Cass. 6953/15;20257/15). Si tratta di orientamento che trova origine in Cass. SU 13916/06, secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimen- to al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad en- 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 1854/2015 Numero sezionale 642/2021 Numero di raccolta generale 34438/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 trambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il rie- same dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il suc- cessivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel prin- cipio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza del- la fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare signifi- cative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da pe- riodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese dedu- cibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanen- te. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'og- getto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudi- zio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vi- zio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tri- buto dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdiziona- le, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 1854/2015 Numero sezionale 642/2021 Numero di raccolta generale 34438/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta”. L’espansione nel tempo del giudicato esterno così formatosi pre- suppone dunque – in contesto di invarianza normativa - che tra le di- verse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo;con conseguente permanenza de- gli effetti dell’accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità. Orbene, nel caso in esame le decisioni in giudicato sono intercorse: - tra le stesse parti (V M ed il Comune Sondrio);- in ordine allo stesso tributo (Ici);- in relazione ai medesimi immobili (terreni e fabbricati di cui al F.20, part.nn. 983, 281, 305, 317);- all’esito della valutazione fattuale e di qualificazione giuridica degli stessi motivi di opposizione agli avvisi e delle stesse eccezioni dedotte nel presente giudizio (quanto a non imponibilità delle aree Foglio 20 n. 983 per errore di mappa;Foglio 20 n. 6 in quanto terreno intestato a R D M, deceduto nel 1972;Foglio 20 n. 281 perché costituita da rampa di accesso e porzione di tetto di immobile;Foglio 20 nn. 305 e 317 in quanto aree dichiarate dall’usufruttuaria con la dichiarazione originaria del 1993 e divenute edificabili dal 2000;dirit- to all'abbattimento Ici del 50% sui fabbricati inagibili perché regolar- mente dichiarati dalla dante causa nel 1993 e non necessitanti di suc- cessiva dichiarazione in variazione). Facendo applicazione del su riportato indirizzo di legittimità è dun- que evidente come il giudicato di annullamento degli avvisi di accer- tamento Ici 2005 si sia basato su elementi, non già formali o perso- nali specificamente riferibili ad essi soltanto, bensì concernenti i pre- supposti oggettivi dell'imposizione (catastalmente rilevabili) attraver- so la valutazione dell’effettiva sussistenza ed imponibilità delle dedot- 7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 1854/2015 Numero sezionale 642/2021 Numero di raccolta generale 34438/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 te particelle catastali;dunque, elementi per loro natura intrinseca- mente durevoli nel tempo e come tali suscettibili di rilevare anche sulle annualità di imposta immediatamente successive. Ciò a maggior ragione in un contesto nel quale nessun elemento di effettiva frattura e discontinuità, rispetto all'annualità coperta da giu- dicato, può evincersi dalle risultanze di causa riportate in ricorso e comunque attingibili da questa Corte. Ne seguono, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sen- tenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ., con accoglimento del ri- corso originario della contribuente ed annullamento degli avvisi;le spese di lite vengono compensate anche in ragione del sopravvenire in corso di causa del suddetto giudicato.
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