Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2021, n. 05243

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2021, n. 05243
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05243
Data del deposito : 25 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 14915-2019 proposto da: G G, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato F G;

- ricorrente -

2020 contro 2231 COMUNE DI COLLE UMBERTO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato R D G;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 502/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/10/2018 R.G.N. 1197/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. F S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato S A per delega verbale Avvocato F G. PROC. nr. 14915/2019

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza del 24 ottobre 2018 nr. 502 la Corte d'Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Treviso, che aveva dichiarato la decadenza di G G dalla azione di impugnazione del licenziamento intimatogli dal COMUNE di COLLE UMBERTO in data 18 marzo 2008. 2.La Corte territoriale esponeva che il licenziamento era stato impugnato in via stragiudiziale con dichiarazione del 2 aprile 2008 mentre la azione giudiziaria era stata proposta soltanto in data 25 febbraio 2013;
non era stato rispettato, pertanto, il termine di 270 giorni per il deposito del ricorso giudiziario, come fissato dall'articolo 32, comma 1, legge 183/2010, termine decorrente, ai sensi del successivo comma ibis, dall'i gennaio 2012. 3.Riteneva applicabile la decadenza introdotta dalla legge 183/2010 ai licenziamenti intimati anteriormente alla entrata in vigore della stessa legge e già impugnati in via stragiudiziale, in ragione del disposto di cui all'articolo 252 disp. att. cod.civ.

4.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza G G, articolato in due motivi, cui ha resistito con controricorso il COMUNE di COLLE UMBERTO.

5.Le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione dell'art. 252 disp. att. cod.civ. e dell'art. 1 disp.prel. cod.civ., assumendo che né nell'articolo 252 disp. att. cod.civ. né in altra fonte del diritto si rinviene un principio generale secondo il quale la legge che introduce ex novo un termine di decadenza si applicherebbe anche all'esercizio dei diritti sorti in precedenza.

2.Con il secondo mezzo il ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 L. 604/1966 come mod. dall'art. 32 comma 1 legge 183/2010, dell'art. 32 comma 1 bis L. 183/201, dell'art. 11 disp. prel. cod.civ., PROC. nr. 14915/2019 parimenti contestando la ritenuta applicabilità della decadenza di cui all'articolo 32, commi 1 e 1 bis, legge 183/2010 ai licenziamenti intimati prima della entrata in vigore della stessa norma ed avverso i quali era stata già proposta l'impugnativa stragiudiziale.
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