Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 20444
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2021 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare IG MARIA FLAMINI, ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore avv. ANTONIO QUINTIERI che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 14 aprile 2021 la Corte militare di appello - in parziale riforma della sentenza in data 28 ottobre 2020 del Tribunale militare di Napoli e previa concessione della circostanza attenuante prevista dall'art.62, n.
6. cod. pen. - ha ridotto la pena inflitta a GI LA (maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri) per il reato di truffa militare continuata pluriaggravata (per fatti commessi a decorrere dal dicembre del 2014 sino al febbraio del 2016) a mesi tre e giorni venti di reclusione militare e ha applicato la pena accessoria della rimozione dal grado che non era stata disposta dal Tribunale.
1.1. La Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha accolto l'appello dell'imputato limitatamente al riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e per il resto ha confermato la decisione del Tribunale militare rispetto all'accertata responsabilità dell'imputato in ordine a più episodi di truffa militare commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per essersi procurato un ingiusto profitto con pari danno per l'amministrazione militare, ponendo in essere una serie di artifici e raggiri consistiti, in sostanza, nell'avere - per cinque forniture di gasolio effettuate a partire dal dicembre 2014 sino al febbraio 2016 - redatto altrettante dichiarazioni di buona provvista (in data 4 dicembre 2014, 23 aprile 2015, 20 ottobre 2015 e 12 febbraio 2016) nelle quali attestava - contrariamente al vero - che il combustibile fatturato era stato richiesto ed utilizzato esclusivamente per i locali della caserma CC di Carolei, mentre in realtà egli continuava ad usufruirne anche per il suo alloggio di servizio procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto corrispondente alla somma da lui dovuta per il riscaldamento del medesimo alloggio.
1.2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di buona provvista e delle prove testimoniali dalle quali si è avuta la conferma che l'alloggio di servizio del LA, nel periodo intercorso dal dicembre 2014 sino al febbraio 2016, aveva continuato ad essere riscaldato con i termosifoni collegati all'impianto centralizzato alimentato dal gasolio di cui alle forniture formalmente destinate unicamente alla caserma.
2. Avverso la predetta sentenza GI LA propone ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo lamenta la violazione della legge penale processuale (art.13, comma 2, cod. proc. pen.) con riferimento al difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, che ha dichiarato la propria competenza anche se originariamente la Procura della Repubblica ordinaria aveva iscritto un altro procedimento sulla medesima vicenda (poi archiviato con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Cosenza con decreto in data 25 gennaio 2017, allegato al ricorso) per una ipotesi di reato da ritenersi più grave ai sensi dell'art.16, comma 3, cod. proc.