Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2022, n. 41791
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERONE LUIGI nato a NAPOLI il 24/06/1968 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere P B;udite le conclusioni del Procuratore generale A V, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;udite le conclusioni dell'Avv. ALESSANDRO PALAZZO, per la parte civile M S, che si è riportato alle conclusioni del Procuratore generale ed a quelle già presentate ed ha altresì richiamato la nota spese depositata per ottenere il rimborso di quelle sostenute nel presente grado. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata emessa l'8 marzo 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato solo quoad poenam la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che — all'esito di rito abbreviato — aveva condannato L P per i seguenti reati: - associazione per delinquere finalizzata' al compimento di truffe e falsi;- truffa aggravata ai danni di I Q e di G B - sostituzione di persona;- falso per induzione;- falsificazione di documento di identità. Secondo i Giudici di merito, l'imputato, insieme ad altri concorrenti oggi non ricorrenti, ha fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e falsi ed ha concorso nell'attuare le vendite di due immobili con la partecipazione di soggetti diversi dai reali proprietari, del cui ricavato gli autori del fatto si sono appropriati, a danno degli acquirenti. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato associativo (capo 1), cui si era giunti benché tutti avessero indicato P come un "lupo solitario". Il suo concorso nei fatti sarebbe stato marginale ed occasionale. La disponibilità del ricorrente era stata erroneamente definita costante, mentre egli aveva partecipato solo ai fatti concernenti gli episodi di via Negroli e via Inama. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3) e 4), vale a dire la truffa, la sostituzione di persona e il falso per induzione commessi in relazione alla vendita di un appartamento sito a via Negroli. Sostiene il ricorrente che, così come aveva fatto il Giudice per le indagini preliminari, anche la Corte di merito ha tratto la prova della colpevolezza di P per i reati di cui ai capi predetti dalla confessione per il reato di cui al capo 9) (il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.). Non è detto che la carta di identità, una volta realizzata, sarebbe poi stata usata per indurre in errore un notaio e il ricorrente aveva sì ricevuto un compenso, ma solo per la falsificazione del documento, e non aveva partecipato alla divisione degli utili dell'intera operazione, come risulta dal foglio manoscritto sequestrato a C. Sarebbe irrilevante — prosegue il ricorso — l'asserita indicazione agli altri imputati dell'istituto di credito di via Tunisia come banca di appoggio per l'operazione, in quanto la banca non è paragonabile ad un nascondiglio segreto e perché il conto era pacificamente gestito da C. Quarto alle dichiarazioni eteroaccusatorie di C, B e Tagliacarne, la dichiarazione di questlultimo circa la presenza di P fuori allo studio notarile non è stata riscontrata da quelle di B e C.
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