Cass. pen., sez. I, sentenza 04/09/2018, n. 39846

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/09/2018, n. 39846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39846
Data del deposito : 4 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PRONESTI' ROSETTA nato a CINQUEFRONDI il 30/09/1974 IANNIZZI MARIANGELA nato a CINQUEFRONDI il 09/03/1957 PRONESTI' CARMELA nato a CINQUEFRONDI il 03/12/1975 avverso il decreto del 27/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE S LUCkA;
lette/~e le conclusioni del PG . c3— 3.\\gn- C5l- 40 C\ 1\)\• Ult/ì3. Ritenuto in fatto La Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Alessandria nei confronti dei terzi interessati, M I, R P e C P, rispettivamente coniuge e figlie del proposto di prevenzione B F P, ha confermato la confisca soltanto su alcuni beni in precedenza già colpiti dalla misura, e specificamente sul dossier titoli Eurizon Profilo Conservativo n. 357-8475285 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza di Novi Ligure, alle stesse intestato;
e ha ristretto alla sola FaIral quota ideale di 1/3 la confisca già disposta per l'intero fabbricato sito nel comune di Bosco Marengo (AL), composto da tre alloggi e da un garage posto al piano seminterrato, e intestato alle predette M I, R e C P. La Corte di appello ha preliminarmente osservato che, secondo il principio di diritto di cui alla sentenza n. 20728 del 2016 della V sezione della Corte di cassazione, non può operare la presunzione di fittizietà dei beni intestati o trasferiti dal proposto ai congiunti in epoca antecedente al biennio. Il giudice della prevenzione è infatti tenuto a verificare se gli elementi indiziari siano sufficienti ad affermare la disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente intestati ai familiari, e deve motivare specificamente sulle ragioni poste a fondamento della ritenuta interposizione fittizia, che non può che essere basata su elementi di fatto connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Su questa premessa ha rilevato che dalla perizia disposta nel giudizio di rinvio è emersa con nettezza la sproporzione, per tutto il periodo considerato, tra i redditi leciti, netti e disponibili, del proposto B F P, le spese indispensabili al mantenimento suo e della sua famiglia e gli investimenti effettuati, in particolare, l'acquisto del fabbricato in Bosco Marengo. Il giudizio di sproporzione non muta neanche se si prendono in considerazione, secondo le allegazioni difensive, i compensi in nero, ricevuti fuori busta, del proposto. Per quel che specificamente attiene all'acquisto dell'immobile in Bosco Marengo, la Corte ha puntualizzato che l'importo di euro 25.822,84, al tempo versato in acconto, provenne interamente dal proposto, e non certo dalle sue lecite attività. Non v'è però prova che l'intero immobile sia fittiziamente intestato. Non può infatti affermarsi che il proposto disponga, uti dominus, di quelle proprietà, non potendo in tal senso essere sufficiente la prova logica della sproporzione tra i redditi leciti goduti dai terzi e i loro investimenti nel periodo, prova logica che individua nel proposto, in forza della pericolosità qualificata di cui è portatore, l'unico soggetto economicamente capiente. È però certo che l'importo di euro 25.882,84, versato in acconto, era del proposto e consentì l'acquisto dell'intero stabile, ossia di tutte e tre le unità immobiliari, con relative pertinenze. Tale somma, non provenendo dai rediti leciti, ha
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