Cass. civ., sez. III, sentenza 13/09/2018, n. 22251

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/09/2018, n. 22251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22251
Data del deposito : 13 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 5646-2015 proposto da: O G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO

297, presso lo studio dell'avvocato B T, rappresentato e difeso dall'avvocato F A giusta procura speciale a margine del ricorso;
2018

- ricorrente -

403

contro

C P, C D, C L, elettivamente domiciliati in ROMA,

VALEANGELICO

205, presso lo studio dell'avvocato F T, rappresentati e difesi dall'avvocato L S giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè

contro

CIATTI ANNA MARIA;
- intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. F F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto;
udito l'Avvocato B T;RG 5645/15

FATTI DI CAUSA

1. G O ha proposto ricorso per cassazione

contro

P C, D C e L C, nonché

contro

A M C, avverso la sentenza del 2 luglio 2004, con cui la Corte d'Appello di Roma ha provveduto in grado di appello sulla controversia decisa in primo grado dal Tribunale di Viterbo nell'ottobre del 2012. 2. P, L e D C hanno resistito con controricorso, mentre A M C non ha svolto attività difensiva.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I controricorrenti chiedono venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione dell'originale del ricorso, la cui immagine è stata scansionata senza firma da parte del procuratore speciale del ricorrente, essendo stata sottoscritta per via digitale solo la copia digitale, in violazione dell'art. 365 cod. proc. civ., in violazione degli artt. 3 bis L. n. 53/1994, art. 18 DM n. 44/2011 e dell'art. 19 bis delle specifiche tecniche;
in subordine, chiedono venga dichiarata l'improcedibilità del ricorso per notifica di una copia non conforme del ricorso, comunque, per difetto di procura, in violazione dell'art. 366 n. 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3 bis L. n. 53/1994, art. 18 DM n. 44/2011 e dell'art. 19 bis delle specifiche tecniche;
inoltre, deducono che manca la procura a margine o l'indicazione della procura (non visibile alla controparte ), e quindi il ricorso non avrebbe il requisito di cui all'art. 360 n. 5 cod.proc. civ. In merito si può rilevare - senza che sia necessario un approfondimento ed un esame particolareggiato, stante l'esito di inammissibilità del ricorso sotto altri profili, che si verrà esponendo di seguito - che nell'originale del ricorso risulta asseverata con sottoscrizione del procuratore alle liti la procura speciale a margine del ricorso. Inoltre anche la scansione della ricevuta della notifica della sentenza risulta asseverata ed è allegata nell'originale del ricorso (cfr. da ultimo, Cass. sez. un. Sesta, n. 30918 del 2017). Pertanto le eccezioni dei resistenti risultano infondate.

2. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione alla regola per cui i fatti ammessi o non contestati dalle parti sono processualmente pacifici e non possono ritenersi controversi (in materia di diritti disponibili), in congiunzione alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché 101, 183, 345 e 359 cod. proc. civ., tramite l'emanazione di una vera propria "sentenza a sorpresa" (con rinvio per relationem alle argomentazioni successive). In breve, la ricorrente censura l'affermazione della Corte d'appello sul mancato avveramento delle condizioni pattiziamente previste, le quali non erano state oggetto di contestazione da parte dei convenuti, in violazione della regola processuale per la quale dovrebbero essere considerati come pacifici i fatti non contestati dalle parti;
con il secondo motivo, in subordine rispetto al primo, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1363 ss. e 1353 ss. cod. civ., nonché degli artt. 1418 ss. cod. civ. circa la pretesa condizione inerente al terreno adiacente, laddove la Corte territoriale non ha interpretato la clausola della scrittura privata concernente l'importo variabile oggetto di contestazione, limitandosi al suo dato testuale, ai sensi delle predette norme, senza tener conto del comportamento successivo tenuto dalle parti e del senso complessivo dell'atto, da cui poteva evincersi che una delle condizioni fosse collegata al fatto che nel terreno potesse svolgersi un'attività edificatoria;
con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione agli artt. 624 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., per il giudicato interno rappresentato dalla sentenza del Tribunale circa la sussistenza di titoli abilitativi all'edificazione e delle altre condizioni previste dall'art. 15 della scrittura privata, mai fatti oggetto di appello incidentale. La Corte territoriale avrebbe violato, dunque, le norme attinenti al giudicato interno, emanando una sentenza contrastante con gli accertamenti e le statuizioni, mai impugnati, del primo giudice. Con il quarto motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione all'omessa valutazione della documentazione in atti laddove il Giudice d'appello ha affermato che non si erano verificate le condizioni richieste dalla clausola della scrittura privata, omettendo di valutare documenti decisivi e non contestati. Con il quinto motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., con riferimento all'art. 8 della scrittura privata. La Corte avrebbe errato nel non riconoscere che il venditore aveva comunque diritto al compenso variabile, seppure entro un tetto massimo, ove l'acquirente non avesse proceduto alla vendita dei beni e non si fossero verificate le altre ipotesi previste dalla scrittura privata. Con il sesto motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1363 cod. civ., con riferimento agli artt. 5 e 6 della scrittura privata, laddove il giudice non ha considerato la vendita a terzi come mero dato oggettivo dal quale far emergere il plusvalore dovuto a titolo di importo variabile, condizionandolo all'effettivo passaggio in proprietà con pagamento del terzo. Con il settimo motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione all'omesso accoglimento dell'istanza di rimessione in termini e/o della produzione dei documenti allegati alla comparsa conclusionale e alle memorie di replica in appello, relativa a documenti rilevanti ai fini del decidere, sorti in data successiva al verificarsi delle preclusioni del giudizio e/o non prodotti per causa non imputabile al ricorrente stesso, comprovanti l'avvenuta attività edificatoria. Con l'ottavo e ultimo motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio sul Compendio Immobiliare, con violazione degli artt. 61 ss., 191 ss., 356 ss. cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., senza fornire alcuna motivazione circa le ragioni del diniego e non potendosi accertare tali fatti mediante altro mezzo di prova.
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