Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/2023, n. 07861
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WS BE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Andrea Castronovi che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bari ha disposto la esecuzione del mandato di arresto processuale emesso nei confronti BE WS mediante consegna all'autorità giudiziaria della Polonia, per reati contro il patrimonio commessi nella località di Bialograd in epoca compresa tra il 17 e il 19 maggio 2005. Il ricorrente si trova sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione BE WS denuncia, con unico e composito motivo, violazione di legge, anche per carenza di motivazione, in relazione all'art. 5 TUE e 6, 7 e 52 della CDFUE nonché artt. 5 e 8 della CEDU in ordine alla mancanza di proporzionalità nella emissione del mandato, relativo a fatti commessi nell'anno 2005 e carente nella indicazione delle ragioni che per le quali è richiesta la consegna. Il mandato non indica che è stato emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale ma sembra emesso per mere esigenze investigative, non meglio precisate. L'impossibilità di emettere mandato di arresto per finalità investigative è confermata dalla direttiva 2014/41/UE. La disposta consegna, in esecuzione del mandato, incide in maniera estremamente grave sui rapporti familiari del ricorrente che vive stabilmente in Italia dal 2008 a fronte del principio di proporzionalità, sancito nelle Carte e definito come diritto fondamentale della persona, e che impone che ciascuna azione debba essere perseguita nella modalità che comprima nella minor misura possibile i diritti fondamentali dell'interessato. Nel frattempo, il ricorrente ha anche risarcito i danni alle persone offese, come attestato dai versamenti eseguiti in loro favore in corrispondenza delle somme indicate nei correlativi capi di imputazione per frode posti a base del mandato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per le ragioni di seguito precisate in linea con il precedente di questa Corte, richiamato ampiamente nel ricorso, e costituito dalla sentenza n. 14937 del 14 aprile 2022 (n.m.). La Corte di appello ha ritenuto irrilevante, alla luce delle modifiche intervenute per effetto del d. Igs. n. 10 del 2021, la eventuale decorrenza del termine di prescrizione dei reati per l'ordinamento giuridico italiano;
sufficiente la