Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20621

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20621
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da M G nato a Bari il 13/03/.1982 A T nato a Bitonto il 23/02/1966 avverso la sentenza del 21/01/2022 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita !a relazione del consigliere M S V;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R G, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, per M, limitatamente alla recidiva, e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso, nonché l'inammissibilità del ricorso di A. Udito l'avvocato G B nell'interesse di M e, quale sostituto processuale dell'avvocato A D V, nell'interesse di A, che si è riportato ai motivi dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza n. 8242/21 emessa il 14 gennaio 2021, la Seconda Sezione penale di questa Corte: -ha annullato la sentenza emessa in data 10 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Bari, nei confronti di M G, senza rinvio in ordine ai reati di cui agli artt. 617 e 617-bis cod. pen. di cui al capo C) della rubrica perché i fatti non sussistono, e con rinvio in ordine all'aumento operato per la ritenuta recidiva (superiore alla pena di mesi quattro di reclusione comminata in relazione alla precedente condanna) e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
ha dichiarato irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità del predetto in relazione al reato di ricettazione di cui al capo C) commesso tra il 7 e il 12 marzo 2015;
- ha annullato la sentenza emessa in data 10 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Bari nei confronti di A T con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, non essendo stati esaminati i suoi motivi di gravame in relazione ai reati di rapina di cui ai capi H) e N) commessi rispettivamente nel maggio e nel giugno 2015;

2. La Corte di appello di Bari, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena, nei confronti di M per il reato di ricettazione di generi alimentari, di un camion, di un carrello elevatore e di un transpallet, escludendo le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'atteggiamento non collaborativo dell'imputato, nei seguenti termini: pena base anni due di reclusione ed euro seicento di multa, aumentata per la recidiva, ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa, ridotta per il rito alla pena di anni uno mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 537,00 di multa.

2.1. Avverso la sentenza ricorre per cassazione M, deducendo i seguenti motivi:

2.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen.

2.1.2. Violazione di legge in relazione agli articoli 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen.;
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di merito ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento affatto collaborativo tenuto dall'imputato a differenza degli altri imputati. La motivazione e' illogica perché si contesta M di non avere confessato la ricettazione (l'unico reato per il quale è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto) per la quale M era stato arrestato in fragranza.

3.Quanto alla posizione di A, condannato per il reato di tentata rapina ad un TIR aggravata dall'uso di armi (capo H) e per il reato di rapina consumata con uso di armi in danno di un TIR e sequestro di persona (capo N), nonche' per i reati di cui ai capi I) e Il) (che non hanno formato oggetto di appello) il difensore: -con il primo motivo aveva chiesto la riqualificazione del reato di rapina di cui al capo N) in ricettazione, non avendo l'imputato mai partecipato alle riunioni di pianificazione dell'azione delittuosa;
quindi, a nessun titolo, poteva rispondere del reato di rapina, essendosi limitato, come ritenuto dallo stesso giudice della sentenza impugnata, a tentare di garantire un sito di stoccaggio della merce dopo che l'operazione fosse avvenuta;
-con il secondo motivo aveva chiesto la derubricazione del reato di tentata rapina di cui al capo H) nel delitto di ricettazione e, sub specie, come reato
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