Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20621

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20621
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da M G nato a Bari il 13/03/.1982 A T nato a Bitonto il 23/02/1966 avverso la sentenza del 21/01/2022 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita !a relazione del consigliere M S V;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R G, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, per M, limitatamente alla recidiva, e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso, nonché l'inammissibilità del ricorso di A. Udito l'avvocato G B nell'interesse di M e, quale sostituto processuale dell'avvocato A D V, nell'interesse di A, che si è riportato ai motivi dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza n. 8242/21 emessa il 14 gennaio 2021, la Seconda Sezione penale di questa Corte: -ha annullato la sentenza emessa in data 10 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Bari, nei confronti di M G, senza rinvio in ordine ai reati di cui agli artt. 617 e 617-bis cod. pen. di cui al capo C) della rubrica perché i fatti non sussistono, e con rinvio in ordine all'aumento operato per la ritenuta recidiva (superiore alla pena di mesi quattro di reclusione comminata in relazione alla precedente condanna) e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
ha dichiarato irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità del predetto in relazione al reato di ricettazione di cui al capo C) commesso tra il 7 e il 12 marzo 2015;
- ha annullato la sentenza emessa in data 10 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Bari nei confronti di A T con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, non essendo stati esaminati i suoi motivi di gravame in relazione ai reati di rapina di cui ai capi H) e N) commessi rispettivamente nel maggio e nel giugno 2015;

2. La Corte di appello di Bari, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena, nei confronti di M per il reato di ricettazione di generi alimentari, di un camion, di un carrello elevatore e di un transpallet, escludendo le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'atteggiamento non collaborativo dell'imputato, nei seguenti termini: pena base anni due di reclusione ed euro seicento di multa, aumentata per la recidiva, ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa, ridotta per il rito alla pena di anni uno mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 537,00 di multa.

2.1. Avverso la sentenza ricorre per cassazione M, deducendo i seguenti motivi:

2.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen.

2.1.2. Violazione di legge in relazione agli articoli 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen.;
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di merito ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento affatto collaborativo tenuto dall'imputato a differenza degli altri imputati. La motivazione e' illogica perché si contesta M di non avere confessato la ricettazione (l'unico reato per il quale è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto) per la quale M era stato arrestato in fragranza.

3.Quanto alla posizione di A, condannato per il reato di tentata rapina ad un TIR aggravata dall'uso di armi (capo H) e per il reato di rapina consumata con uso di armi in danno di un TIR e sequestro di persona (capo N), nonche' per i reati di cui ai capi I) e Il) (che non hanno formato oggetto di appello) il difensore: -con il primo motivo aveva chiesto la riqualificazione del reato di rapina di cui al capo N) in ricettazione, non avendo l'imputato mai partecipato alle riunioni di pianificazione dell'azione delittuosa;
quindi, a nessun titolo, poteva rispondere del reato di rapina, essendosi limitato, come ritenuto dallo stesso giudice della sentenza impugnata, a tentare di garantire un sito di stoccaggio della merce dopo che l'operazione fosse avvenuta;
-con il secondo motivo aveva chiesto la derubricazione del reato di tentata rapina di cui al capo H) nel delitto di ricettazione e, sub specie, come reato impossibile. La mancanza di consumazione del delitto e, pertanto, la mancanza della merce, rendevano delitto di ricettazione configurabile come reato impossibile. -con il terzo motivo, si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e recidiva;
- con il quarto motivo, lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per la continuazione. - con il quinto motivo, chiedeva l'applicazione dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. per mero scrupolo e completezza.
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