Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2023, n. 03693
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da V F, nata ad Aversa il 26/02/1969 avverso la sentenza del 02/05/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere A M A;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G P, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 maggio 2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 5 giugno 2019 del Tribunale di Napoli Nord con cui, concesse le circostanze attenuanti generiche, V F era stata condannata alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in qualità di amministratore unico della Fenus s.r.I., in concorso e previo accordo con P G, intermediario di fatto della predetta società, avendo trasmesso le deleghe di pagamento in questione per conto della stessa, ometteva il versamento delle somme dovute all'erario e agli enti previdenziali, utilizzando, ex art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, l'importo di C 64.565,89 - sottoposto a confisca con il medesimo provvedimento e derivante da fittizio credito IRPEF, inesistente in quanto solo apparentemente riferito all'annualità 2015, per la quale doveva ancora essere presentata la relativa dichiarazione - ed indicando nelle deleghe di pagamento modello F24 i codici tributo 4001, in compensazione con i debiti fiscali, parafiscali e previdenziali. 2. Avverso la sentenza l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano la violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione relativamente all'omessa valutazione della documentazione attestante l'avvenuta integrale estinzione del debito tributario. Più nel dettaglio, per i fatti oggetto del presente processo, sarebbero stati attivati, nei confronti della ricorrente, due accertamenti tributari, uno in qualità di persona fisica e l'altro quale legale rappresentante della Fenus s.r.I.;ambedue sarebbero stati definiti con totale estinzione del debito tributario. Nel corso del giudizio di primo grado sarebbe stata depositata la documentazione attestante l'avvenuta estinzione dei debiti in questione;documentazione prodotta di nuovo, seppur parzialmente, anche in appello;da questo sarebbe derivato l'errore del giudice di secondo grado che qualifica la documentazione in parola come concernente un debito diverso. In aggiunta, si specifica che con l'atto di appello sarebbe stato chiesto di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. per avere contezza di quanto prodotto e documentato;richiesta rigettata dalla Corte senza un'idonea motivazione. 2.2. Con una seconda doglianza, si censurano la violazione degli artt. 110 cod. pen., 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso dell'imputata nel reato. Secondo la ricorrente, la Corte muove dal presupposto che il vantaggio conseguito dalla ricorrente costituisca, esso stesso, indizio dell'istigazione a delinquere punibile ai sensi dell'art. 110 cod. pen., pur omettendo di indicare gli ulteriori elementi, diversi dal vantaggio, univocamente indicativi dell'integrazione del concorso nel reato, non rinvenendosi alcuna prova di un facere idoneo a dimostrare la consumazione della condotta de qua. A riprova di ciò, si sostiene, ulteriormente, che, nonostante la testimonianza resa da P e la denuncia a carico di P G sporta dalla ricorrente, la Corte ha operato irragionevolmente, ritenendo comunque provata la sua responsabilità penale.
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