Cass. civ., sez. II, ordinanza 11/12/2024, n. 31977
Ordinanza
11 dicembre 2024
Ordinanza
11 dicembre 2024
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Massime • 2
Per i beni soggetti al regime tavolare, previsto dal r.d. n. 499 del 1929, nelle provincie già austro-ungariche, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata agli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti mortis causa, o agli acquisti a titolo originario, come l'usucapione.
Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sulla pubblicità costitutiva, ove non venga in rilievo un conflitto di acquisti fra loro contraddittori, ma sorga un problema di concorso tra diritti "non incompatibili", l'uno intavolato e l'altro extra tavolare, come nel caso di servitù, non è applicabile l'art. 5, comma 3, r.d. n. 499 del 1929, cosicché non assume rilevanza l'atteggiamento soggettivo di colui che abbia acquistato la proprietà sulla base della fede del libro fondiario.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 11710/2020 Numero sezionale 2849/2024 Numero di raccolta generale 31977/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SERVITU' - ALDO CARRATO Presidente USUCAPIONE VINCENZO PICARO Consigliere Ad.23/10/2024 CC LUCA VARRONE Consigliere VALERIA PIRARI Consigliere GIANLUCA GRASSO Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11710/2020 R.G. proposto da: ES EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Ferrari e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Giulio Cesare n.14, se. A, int. 4; -ricorrente-
contro
AR IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Rodolfo Matteotti e Massimiliano Versini, con domicilio digitale presso la propria casella di posta elettronica certificata;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Trento n. 17/2020, pubblicata il 17 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dal Consigliere Gianluca Grasso;
lette le memorie depositate dalle parti. Numero registro generale 11710/2020 Numero sezionale 2849/2024 Numero di raccolta generale 31977/2024 FATTI DI CAUSA Data pubblicazione 11/12/2024 1. – Con atto di citazione del 28 luglio 2015, IO IA - premesso di essere comproprietario con la moglie della p.ed. 489 e delle pp.mm. 1, 3 e 5 della p.ed. 414/3 del Comune di Dro e di essere sempre transitato, per accedere alle sue proprietà, sulla p.ed. 414, di proprietà di UI VE, nonché sulla p.m. 1 della p.ed. 413/2, di proprietà di EL NE - conveniva questi ultimi due proprietari in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovereto chiedendo, in via principale, di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passo a piedi e con mezzi a favore delle sue particelle e, in subordine, di costituire la medesima servitù in via coattiva per interclusione. La convenuta NE si costituiva in giudizio eccependo la nullità della notificazione della citazione introduttiva, chiedendo la remissione in termini ed insistendo, in ogni caso, per il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate. Il convenuto VE rimaneva contumace. La causa veniva istruita dall'adito Tribunale mediante l'espletamento di prova orale e con produzione documentale. Con sentenza n. 401/2016, pubblicata in data 21 dicembre 2016, il Tribunale di Rovereto, in accoglimento della domanda, accertava l'avvenuto acquisto per usucapione – da parte dell'attore - del diritto di servitù di passo dedotto in causa a piedi e con mezzi meccanici, ordinando al Conservatore del libro fondiario di provvedere alla relativa intavolazione. 2. – Avverso detta sentenza EL NE proponeva gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Trento. Si costituiva in secondo grado IO IA, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. L'appellato UI VE rimaneva contumace. 2 di 7 Numero registro generale 11710/2020 Numero sezionale 2849/2024 Numero di raccolta generale 31977/2024 Con sentenza n. 17/2020, pubblicata in data 17 gennaio 2020, Data pubblicazione 11/12/2024 la Corte d'Appello di Trento ha respinto l'impugnazione e condannato l'appellante alla rifusione delle spese di lite. 3. – EL NE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. IO IA ha resistito con controricorso. 4. – A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del Consigliere delegato, la ricorrente ha chiesto la decisione. Entrambe le parti hanno depositato una memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo di ricorso, la