Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2018, n. 03751
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 10060-2012 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESAREBECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, L M, giusta delega in atti;
- ricorrente -
~~—
contro
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. 00957670151, EQUITALIA NORD S.P.A., già EQUITALIA ESATRI S.P.A.;
- intimati -
Nonché da: MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. 00957670151, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI
24, presso lo studio dell'avvocato A N, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R G, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, L M, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
EQUITALIA NORD S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 244/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/04/2011 R.G.N. 1610/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato;
r12 udito l'Avvocato NICOLETTI ALESSANDRO. Rgn10060/ 2012 INPS a/ Milano Assicurardoni Milano Assicurardoni sp.a. al Equitalia Nord s.p.a. + 1 Udien.za 4 luglio 2017
FATTI DI CAUSA
1 La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuta tempestiva l'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione, proposta dalla Milano Assicurazione s.p.a. avverso la cartella esattoriale, notificata in data 20 marzo 2006, per il pagamento della somma di euro 793.898,14 a titolo di somme aggiuntive per ritardato pagamento di contributi previdenziali, ha rigettato il gravame principale svolto dall'INPS e quello incidentale proposto dalla società in tema di regolazione delle spese di lite.
2. Per la Corte territoriale, trattandosi, nella vicenda in esame, di obbligazione contributiva anteriore al 31 dicembre 1985 (relativa al periodo 1° gennaio 1973 - 31 gennaio 1985), riconosciuta, in via giudiziale, con sentenza della Corte di cassazione n.4385 del 1998, l'INPS, all'esito della domanda della società (in data 28 febbraio 2000) di rateazione dei contributi omessi e contestuale richiesta di esenzione dalle somme aggiuntive alla stregua della legge n. 11 del 1986 art. 1, commi 4 e 8-bis (recte, del d.l.n. n.688 del 1985,convertito in legge n.11 del 1986), avrebbe dovuto conformare alle predette prescrizioni il regime delle sanzioni, tenuto conto del beneficio dell'esenzione, non derogato dal regime sanzionatorio, in ipotesi di mancato pagamento dei contributi, modificato con legge n.48 del 1988, poi con legge n.662 del 1996, e tenuto conto della sospensione del termine, di cui al citato comma 8-bis, nei confronti dei soggetti, come la società assicuratrice, parte in procedimenti giudiziali e amministrativi in materia previdenziale, alla data del 31 dicembre 1985, nei confronti dei quali, successivamente alla conclusione della vertenza, l'INPS avrebbe dovuto fissare il termine per il versamento dei contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985, trascorso il quale avrebbe avuto applicazione il comma 4 dell'art. 1. 3. Ricorre l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con ricorso affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la Milano Assicurazione R Nlancino estensore s.p.a., ora UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., quale incorporante Unipol Assicurazioni s.p.a., Compagnia di Assicurazioni di Milano s.p.a. e Milano Assicurazione s.p.a. e ha proposto ricorso incidentale condizionato cui ha resistito, con controricorso, l'INPS.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
5. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Con il ricorso principale l'INPS, deducendo violazione degli artt. 1, commi 4,3 e 8-bis del d.l. n.688 del 1985, convertito, con modificazioni, in legge n.11 del 1986, dell'art. 4, comma 6, d.l. 30 dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni, nella legge n.48 del 1988, e dell'art. 2697 cod.civ., si duole che la Corte territoriale, pur dando atto dell'incontrovertibilità della pretesa dell'ente a sanzioni aggiuntive per il ritardato pagamento dei contributi, inerenti al periodo 10 gennaio 1973 - gennaio 1985, versati soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di legittimità, n.4385 del 1998, che aveva accertato il diritto dell'ente alla riscossione, ha tuttavia ritenuto applicabile, al caso di specie, la disciplina in tema di computo delle sanzioni prevista dalla legge n.11 del 1986 anziché quella di cui alla legge n. 48 del 1988, risultando in tal modo violato il disposto dell'art. 4, comma 6, della predetta legge n.48 in ordine al regime sanzionatorio dei contributi precedenti la sua data di entrata in vigore.
7. In sintesi, ad avviso dell'ente previdenziale, alla data di entrata in vigore della legge n.11 del 1986 non risultavano pagate, neppure in parte, le somme aggiuntive, circostanza costituente il presupposto per l'applicazione della legge n.48 del 1988 in relazione ai contributi maturati prima della sua entrata in vigore, e perciò non poteva ritenersi illegittimo il rifiuto dell'INPS di applicazione dell'arti, comma 4, della legge n.11 del 1986, non più vigente ratione temporis, a tanto dovendo pervenirsi
CESAREBECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, L M, giusta delega in atti;
- ricorrente -
~~—
contro
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. 00957670151, EQUITALIA NORD S.P.A., già EQUITALIA ESATRI S.P.A.;
- intimati -
Nonché da: MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. 00957670151, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI
24, presso lo studio dell'avvocato A N, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R G, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, L M, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
EQUITALIA NORD S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 244/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/04/2011 R.G.N. 1610/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato;
r12 udito l'Avvocato NICOLETTI ALESSANDRO. Rgn10060/ 2012 INPS a/ Milano Assicurardoni Milano Assicurardoni sp.a. al Equitalia Nord s.p.a. + 1 Udien.za 4 luglio 2017
FATTI DI CAUSA
1 La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuta tempestiva l'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione, proposta dalla Milano Assicurazione s.p.a. avverso la cartella esattoriale, notificata in data 20 marzo 2006, per il pagamento della somma di euro 793.898,14 a titolo di somme aggiuntive per ritardato pagamento di contributi previdenziali, ha rigettato il gravame principale svolto dall'INPS e quello incidentale proposto dalla società in tema di regolazione delle spese di lite.
2. Per la Corte territoriale, trattandosi, nella vicenda in esame, di obbligazione contributiva anteriore al 31 dicembre 1985 (relativa al periodo 1° gennaio 1973 - 31 gennaio 1985), riconosciuta, in via giudiziale, con sentenza della Corte di cassazione n.4385 del 1998, l'INPS, all'esito della domanda della società (in data 28 febbraio 2000) di rateazione dei contributi omessi e contestuale richiesta di esenzione dalle somme aggiuntive alla stregua della legge n. 11 del 1986 art. 1, commi 4 e 8-bis (recte, del d.l.n. n.688 del 1985,convertito in legge n.11 del 1986), avrebbe dovuto conformare alle predette prescrizioni il regime delle sanzioni, tenuto conto del beneficio dell'esenzione, non derogato dal regime sanzionatorio, in ipotesi di mancato pagamento dei contributi, modificato con legge n.48 del 1988, poi con legge n.662 del 1996, e tenuto conto della sospensione del termine, di cui al citato comma 8-bis, nei confronti dei soggetti, come la società assicuratrice, parte in procedimenti giudiziali e amministrativi in materia previdenziale, alla data del 31 dicembre 1985, nei confronti dei quali, successivamente alla conclusione della vertenza, l'INPS avrebbe dovuto fissare il termine per il versamento dei contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985, trascorso il quale avrebbe avuto applicazione il comma 4 dell'art. 1. 3. Ricorre l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con ricorso affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la Milano Assicurazione R Nlancino estensore s.p.a., ora UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., quale incorporante Unipol Assicurazioni s.p.a., Compagnia di Assicurazioni di Milano s.p.a. e Milano Assicurazione s.p.a. e ha proposto ricorso incidentale condizionato cui ha resistito, con controricorso, l'INPS.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
5. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Con il ricorso principale l'INPS, deducendo violazione degli artt. 1, commi 4,3 e 8-bis del d.l. n.688 del 1985, convertito, con modificazioni, in legge n.11 del 1986, dell'art. 4, comma 6, d.l. 30 dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni, nella legge n.48 del 1988, e dell'art. 2697 cod.civ., si duole che la Corte territoriale, pur dando atto dell'incontrovertibilità della pretesa dell'ente a sanzioni aggiuntive per il ritardato pagamento dei contributi, inerenti al periodo 10 gennaio 1973 - gennaio 1985, versati soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di legittimità, n.4385 del 1998, che aveva accertato il diritto dell'ente alla riscossione, ha tuttavia ritenuto applicabile, al caso di specie, la disciplina in tema di computo delle sanzioni prevista dalla legge n.11 del 1986 anziché quella di cui alla legge n. 48 del 1988, risultando in tal modo violato il disposto dell'art. 4, comma 6, della predetta legge n.48 in ordine al regime sanzionatorio dei contributi precedenti la sua data di entrata in vigore.
7. In sintesi, ad avviso dell'ente previdenziale, alla data di entrata in vigore della legge n.11 del 1986 non risultavano pagate, neppure in parte, le somme aggiuntive, circostanza costituente il presupposto per l'applicazione della legge n.48 del 1988 in relazione ai contributi maturati prima della sua entrata in vigore, e perciò non poteva ritenersi illegittimo il rifiuto dell'INPS di applicazione dell'arti, comma 4, della legge n.11 del 1986, non più vigente ratione temporis, a tanto dovendo pervenirsi
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