Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/11/2017, n. 26338
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E' affetta da mero errore materiale la procura speciale ad impugnare che, sebbene non congiunta materialmente all’atto, individui la pronuncia impugnata, sia corredata di data certa successiva alla stessa e provenga inequivocabilmente dalla parte ricorrente, in quanto l’art. 83, comma 3, c.p.c., non può essere interpretato in modo formalistico, avendo riguardo al dovere del giudice, ex art. 182 c.p.c., di segnalare alle parti i vizi della procura affinché possano porvi rimedio e, più in generale, al diritto di accesso al giudice, sancito dall’art. 6, par. 1, della CEDU, che può essere limitato soltanto nella misura in cui sia necessario per perseguire uno scopo legittimo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la pronuncia del CNF che aveva ritenuto invalido, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., l’atto di nomina del difensore di fiducia non congiunto materialmente al ricorso, avente data successiva alla decisione impugnata e depositato contestualmente alla stessa ed all’impugnazione).
Sul provvedimento
Testo completo
263381 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente - AVVOCATI STEFANO SCHIRO' - Presidente Sezione - Ud. 04/04/2017 - GIOVANNI AMOROSO -- Presidente Sezione - PU R.G.N. 22263/2016 - Consigliere - ANIELLO NAPPI Ca. 26338 Rep. - Consigliere - PIETRO CAMPANILE 고C.I. - Consigliere - ULIANA ARMANO PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Consigliere - GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere - MILENA FALASCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22263-2016 proposto da: US EN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE COCCHIARO;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata in data 25/07/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Antonio Invidia per delega dell'avvocato Raffaele Cocchiaro. -2-Ric. 2016 n. 22263 sez. SU - ud. 04-04-2017 Fatti di causa 1) Con sentenza 30 settembre 2014 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere infliggeva all'incolpato la sanzione disciplinare della radiazione, perchè responsabile di violazioni del codice deontologico connesse a reati nei confronti di una compagnia assicuratrice, di clienti, di un altro avvocato. L'incolpato proponeva ricorso al Consiglio Nazionale forense denunciando nullità del giudizio e della decisione perché emessa senza la presenza dell'avvocato e del suo difensore;
persistente pendenza del giudizio penale;
prescrizione dell'azione. Il Consiglio Nazionale Forense con sentenza 25 luglio 2016 dichiarava inammissibile il ricorso perché riteneva che la procura rilasciata per l'impugnazione non fosse rispettosa del disposto di cui all'art. 83 c.p.c. L'incolpato ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 settembre 2016 e illustrato da memoria. Il Consiglio dell'Ordine non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 2) Il CNF ha rilevato che l'atto allegato al ricorso era costituito da "nomina a difensore di fiducia" dell'avvocato del ricorrente, (il medesimo che ha ora sottoscritto il ricorso per cassazione), che non recava il conferimento del potere di impugnazione. Ha tuttavia reputato che questa nomina, pur considerata equivalente alla procura, fosse da ritenere una procura mancante, perché redatta su foglio autonomo non congiunto materialmente all'atto cui si riferiva. n. 22263-16 D'Ascola rel ju 3 Ha quindi ritenuto che il ricorso, sottoscritto soltanto dal difensore privo di procura speciale, fosse inammissibile. A tal fine ha ricordato che davanti al CNF il ricorso è ammissibile soltanto se rispettoso delle forme di cui all'art. 83 c.p.c. e quindi se sottoscritto da difensore munito di procura speciale rilasciata dopo la decisione del Consiglio dell'Ordine e prima della proposizione del ricorso. 3) Il ricorso soddisfa il requisito della esposizione sommaria dei fatti, perché, oltre a riportare integralmente la breve sentenza impugnata, che verte su unica questione processuale, ne individua