Cass. pen., sez. I, sentenza 22/07/2022, n. 29107

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/07/2022, n. 29107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29107
Data del deposito : 22 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da J s.p.a. avverso il provvedimento del 27/07/2020 del Tribunale di Piacenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T E, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO I. La società p.a. iuliet, sub-mandataria di Berenice SPV s.r.l. - cessionaria dalla Cassa di Risparmio di San Miniato di un portafoglio di crediti, tra cui un credito da scoperto di conto corrente, originariamente vantato nei confronti di società poi fallita (Balzana Re s.r.I.), garantito da ipoteca su beni successivamente trasferiti a CD Holding s.r.l. e, rispetto a quest'ultima, assoggettati a confisca ex art. 240- bis cod. pen. - ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, reso ai sensi dell'art. 59, commi 6 ss., d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con cui il competente Tribunale di Piacenza ha confermato il decreto di esclusione del predetto credito dallo stato passivo, già adottato dal giudice delegato. Secondo il Tribunale, il credito del terzo non sarebbe tutelabile, mancando le condizioni della buona fede e dell'inconsapevole affidamento, previste dall'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. La Banca avrebbe concesso il fido sulla base di un'istruttoria solo formale, e comunque lacunosa, essendo stati omessi adeguati accertamenti sulla situazione patrimoniale e reddituale della società Balzana Re, già definita dal primo giudice una «scatola vuota» tramite cui riciclare denaro.

2. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge ed erronea applicazione del principio di buona fede. La Banca avrebbe compiuto, a suo tempo, tutte le verifiche imposte dalla legge di settore e dalla buona prassi bancaria, come risulterebbe dalla documentazione in atti, nel motivo richiamata. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge, in rapporto alle peculiarità della fattispecie di riferimento. La sopravvenuta cessione in blocco dei crediti, da parte della Banca, avrebbe reso concretamente inesigibile, per l'entità dell'operazione, l'onere del cessionario di preventiva verifica della condizioni di venuta ad esistenza dei crediti ipotecari ceduti, influendo obiettivamente sulla misura della diligenza al cessionario richiesta. Sarebbe, dunque, solo la malafede del cedente a precludere al cessionario a possibilità di far valere le sue pretese sui beni del debitore oggetto di ablazione. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia l'assenza di motivazione, in rapporto a risultanze documentali in tesi decisive, comprovanti l'accuratezza dell'istruttoria interbancaria che precedette l'erogazione del fido. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso, nei suoi tre connessi motivi, congiuntamente esaminabili, risulta infondato.
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