Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2023, n. 07418
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET EN nata il [...] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 07/06/2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 22/11/2020 con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato LE LE responsabile del reato di furto in abitazione aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione LE LE, attraverso il difensore Avv. Gabriele De Juliis, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 624-bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego della richiesta di riqualificazione del fatto a norma dell'art. 624 cod. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'integrazione del reato ex art. 624-bis cod. pen. è necessario che sussista il nesso finalistico e non un mero collegamento occasionale tra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa il che esclude la sussistenza del reato in caso di abusivo trattenimento nell'edificio, previsto dall'art. 625, primo comma, n. 1), cod. pen.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del