Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 05054
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MODENAnel procedimento a carico di: NASSROALLAH ADIL nato il 01/01/1983 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere G R;lette le conclusioni del PG A C che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, in conformità alla richiesta del Procuratore della Repubblica con riferimento alla posizione di N A, revocava, ai sensi dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., la propria sentenza del 26/5/2021, definitiva il 4/1/2022, nella parte relativa all'evasione del 21/5/2018 e rideterminava la pena inflitta con tale sentenza - che aveva giudicato anche altri episodi di evasione - in anni uno e giorni dieci di reclusione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, deducendo erronea applicazione della legge penale e processuale. Il Giudice dell'esecuzione aveva correttamente revocato la sentenza del 26/5/2021, in quanto la pena per l'episodio di evasione giudicato nella diversa sentenza era stata fissata in misura superiore (anni uno di reclusione, mentre la sentenza del 13/5/2021 aveva irrogato la pena di mesi otto di reclusione);tuttavia, aveva errato nel rideterminare la pena per i restanti episodi oggetto della sentenza parzialmente revocata adottando una pena base per uno di essi, senza tenere conto che tra l'episodio del 21/5/2018 (oggetto delle due pronunce) e gli altri episodi era già stata riconosciuta la continuazione;inoltre, il giudice aveva omesso di disporre l'esecuzione della sentenza del 13/5/2021. L'esito dell'ordinanza era un aggravamento della pena complessiva.
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