Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/12/2022, n. 37816

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/12/2022, n. 37816
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37816
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2085-2022 proposto da: M M, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A F L;
-ricorrente -

contro

FALLIMENTO ANFE ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLE EMIGRATI, in persona del curatore pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G C -controricorrente - avverso l'ordinanza n. cronol. 615/2021 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 03/12/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. P C. RILEVATO CHE: -M M propon e ricorso per cassazione avverso il decr eto del Tribunale di Palermo, depositato il 3 dicembre 20 21 , di reiezione della sua opposizione allo stato passivo del Fallimento della A.N.F.E. – Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati;
-dall’esame del decreto impugnat o emerge che la domanda originaria aveva a oggetto l’ammissione al passivo del fallimento, in via privilegiata, dell’importo di euro 105.464,33 e si fondava: i) per euro 25.193,45, oltre interessi e rivalutazioni, su un decreto ingiuntivonon opposto emesso per retribuzioni non corrisposte e spese del procedimento monitorio;
ii) per euro 37.060,65, su somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto;
iii) per e u ro 41.152,60, su retribuzione non corrisposte relative al periodo novembre 2015 – giugno 2017;
iv) per euro 2.057,63, su retribuzione non corrisposta relativa al mese di luglio 2017;
- il Tribunale ha riferito che il giudice delegato aveva accolto la domanda solo per il minor credito di euro 1.959,33, con il grado privilegiato exart. 2751 bis, primo comma, n. 1, cod. civ.;
- ha dato atto che con l’opposizione , ferma restando la somma creditoria fondata sul decreto ingiuntivo, l’importo richiesto con l’istanza originaria era stato ridotto, quanto alle altre ragioni di credito, a: euro 5.433,61, quale q uota del trattamento di fine rapporto non versato dalla società(pari all’importo maturato successivamente al 1° gennaio 2007);
euro 26.108,21, relativamente a retribuzione non corrisposte per il periodo settembre 2016 –giugno 2017;
euro 98,30, quale differenza con l’ammontare ammesso allo stato passivo relativamente alla retribuzione richiesta per il mese di luglio 2017;
- il Tribunale ha disatteso l’opposizione evidenziando la mancata dimostrazione del credito vantato per retribuzioni asseritamente non corrisposte, relativamente al quantum, ai periodi di riferimento e alle causali e, quanto al periodo settembre 2016 – giugno 2017, dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sospesa in esecuzione di accordi sindacali, nonché l’insussistenza del vantato credito per trattamento di fine rapporto, atteso che la società datrice di lavoro aveva provveduto a versare la quota di competenza al Fondo di Tesoreria INPS;
-il ricorso è affidato a quattro motivi ;
- resiste con controricorso il Fallimento della A.N.F.E. – Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati;
-quest’ultimo deposita memoria ex art. 380 bis , secondo c omma , c od . proc.civ. ;
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la « nullità del provvedimento impugnato - I nsanabile contraddittorietà della motivazione -M otivazione apparente - V iolazione de ll’ art . 111 Cost. e dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. - V iolazione degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. - O messo esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c. - F alsa errata applicazione degli artt. 2730 e 2795 c.c. e violazione mancata applicazione dell’art. 2704 c.c., i n relazione all’art. 360 n . 3 c.p.c. » , nella parte in cui ilTribunale ha negato valore di prova piena – quale ricognizione di debito – alla autocertificazione del credito proveniente dalla società in bonis;
- con il secondo motivo deduce la « nullità del provvedimento
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