Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2024, n. 27626
Sentenza
24 ottobre 2024
Sentenza
24 ottobre 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 2
Il coerede con beneficio d'inventario, cui è riconosciuta l'amministrazione del patrimonio relitto e la liquidazione del passivo, può pagare, con risorse proprie, i debiti ereditari, venendo conseguentemente surrogato, ex art. 1203, n. 4), c.c., nel diritto del creditore soddisfatto, senza che, a tal fine, rilevi la capienza o meno dell'asse ereditario, la quale incide non già sull'accertabilità, a monte, dell'an e del quantum del credito, bensì esclusivamente sulla fase successiva del pagamento.
In caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la possibilità, per i creditori del de cuius, di pretendere dai coeredi il pagamento dei debiti ereditari in misura non eccedente la rispettiva quota, come previsto ex art. 754 c.c., incontra il limite correlato alla necessità di soddisfarsi sui soli beni ereditari, cosicché, in caso di incapienza del patrimonio relitto, l'erede beneficiato, ove sollevi apposita eccezione, non potrà essere chiamato a rispondere con beni propri.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 7560/2019 Numero sezionale 2489/2024 Numero di raccolta generale 27626/2024 Data pubblicazione 24/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE II SEZIONE CIVILE Oggetto: Successione – Accettazione eredità con Composta da beneficio di inventario – Pagamento debiti da coerede – Rimborso. Felice Manna - Presidente - Oggetto Vincenzo Picaro - Consigliere - R.G.N. 07560/2019 PP Fortunato - Consigliere - Cron. Antonio Mondini - Consigliere - UP – 24/9/2024 Valeria Pirari - Consigliere rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 07560/2019 R.G. proposto da CI MI, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Spediacci, unitamente e disgiuntamente all'avv. Camilla Nannetti, nel cui studio in Roma, via Faravelli n. 22, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
DE AT IE, DE AT IA, DE AT AN, quali eredi di CI LA AN, nonché NO LA, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Cavatorta, nel cui studio in Roma, viale G. Mazzini, n. 131, sono elettivamente domiciliati;
– controricorrenti– avverso la sentenza n. 1295/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Genova, pubblicata il 31/7/2018 e non notificata. Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Valeria Pirari nella pubblica udienza del 24 settembre 2024; Numero registro generale 7560/2019 Numero sezionale 2489/2024 Numero di raccolta generale 27626/2024 Data pubblicazione 24/10/2024 lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Michele Di Mauro, che ha concluso chiedendo il rigetto e la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto d'appello ritualmente notificato, LI IC, in qualità di erede beneficiato di IC FU, impugnò la sentenza del Tribunale di Massa Carrara n. 625/13 del 05/11/2013-15/11/2013, nella parte in cui aveva respinto le domande, da lui proposte, di condanna delle coeredi al pagamento di somme dallo stesso anticipate in favore dell'eredità beneficiata dismessa da IC FU. Costituitesi in giudizio, le parti appellate chiesero il rigetto dell'impugnazione e proposero a loro volta appello incidentale condizionato. Con sentenza n. 1295/18 del 31/07/2018, la Corte d'Appello di Genova, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarò estinto per compensazione il debito di IC LI nei confronti di PE LL e IC OL De VA (e per questa nei confronti dei suoi eredi) di cui alla sentenza del Tribunale di Massa Carrara n. 374/2000 tra le medesime parti in misura pari a € 2.496,15 ciascuna, oltre interessi legali dalla data della domanda di cui alla causa n. 1147/2003, confermando per il resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso questa sentenza, IC LI ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tredici motivi, illustrati anche con memoria, mentre De VA TR, De VA VI, De VA NO, quali eredi di IC OL AN, e PE LL si sono difesi con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., dell'art. 156, secondo 2 di 23 Numero registro generale 7560/2019 Numero sezionale 2489/2024 Numero di raccolta generale 27626/2024 Data pubblicazione 24/10/2024 comma, cod. proc. civ., e l'art. 161 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., perché l'epigrafe della sentenza, dicente, nella descrizione della parte appellata, “OL De VA ed eredi di IC PA, rapp. e difesa dall'avv.to presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica”, non conteneva il nominativo delle parti appellate, né quello del loro difensore, non evincibile neppure nel corpo e nel dispositivo della sentenza, sì da non consentire di individuare quali siano i soggetti ad essa riferita e quelli tenuti alle statuizioni e al giudicato e di porre in esecuzione il titolo, oltre a violare l'art. 474 cod. proc. civ., che, ai fini della certezza del diritto, impone la compiuta identificazione, nel titolo esecutivo, della prestazione dovuta, del soggetto tenuto a compierla e di quello avente dritto a riceverla.
1.2 Il primo motivo è inammissibile. Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di affermare che l'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo "svolgimento del processo", né dai "motivi della decisione", sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell'individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti o qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., mentre va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti (Cass., Sez. 1, 23/5/2023, n. 14106; Cass., Sez. 6-3, 18/7/2019, n. 19437; Cass., Sez. 1, 25/9/2017, n. 22275; Cass., Sez. 3, 28/9/2012, n. 16535). Non costituisce nullità, ma mera irregolarità formale emendabile con la procedura della correzione degli errori materiali, neppure 3 di 23 Numero registro generale 7560/2019 Numero sezionale 2489/2024 Numero di raccolta generale 27626/2024 Data pubblicazione 24/10/2024 l'omessa indicazione, nell'epigrafe della sentenza, del nome del difensore di una delle parti, allorché dal contesto della decisione risulti la sua rituale costituzione in giudizio (Cass., Sez. 3, 3/7/2008, n. 18202; Cass., Sez. L, 13/5/2000, n. 6171). Nella specie, risulta chiara, dalla lettura della sentenza, l'avvenuta costituzione delle parti e l'esatta loro identificazione, essendone state riportate le rispettive conclusioni, il riferimento alle eredi di IC FU nel corpo della motivazione e l'indicazione dei relativi nominativi (PE LL e IC OL De VA) nel dispositivo, ciò che comporta l'inammissibilità della censura, per essere i difetti dell'intestazione emendabili con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il rigetto dell'accertamento del credito di IC LI nei confronti dell'eredità beneficiata IC FU per aver pagato debiti di lavoro del de cuius (quarto motivo d'appello); la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 99, 112, 116, 132 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 161 e 360, n. 4, cod. proc. civ.; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 780 cod. proc. civ., 754 cod. civ., con riferimento agli artt. 490, 491, 511, 1203, n. 4, cod. civ., in relazione agli artt. 161 e 360, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 99, 112, 116 e 132 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 161 e 360, primo comma, nn. 5 e/o 4, cod. proc. civ., e per omessa e/o errata valutazione di un fatto storico e/o elemento probatorio fondamentale, con specifico riferimento al motivo d'appello, da lui proposto, in relazione alla domanda volta ad ottenere la condanna dell'eredità beneficiata - con il privilegio previsto per legge e al momento dell'effettiva liquidazione - e, per essa, delle coeredi beneficiate IC OL e PE LL, al rimborso delle somme da esso anticipate con denaro proprio nell'interesse e per la tutela e/o conservazione del patrimonio 4 di 23 Numero registro generale 7560/2019 Numero sezionale 2489/2024 Numero di raccolta generale 27626/2024 Data pubblicazione 24/10/2024 dell'eredità, ivi comprese quelle corrisposte al lavoratore AM PP. Il ricorrente ha, in particolare, contestato la decisione della Corte d'Appello - nella parte in cui aveva affermato che la domanda si riferisse al mancato rimborso ricevuto dal coerede che aveva pagato debiti ereditari con denaro proprio, che gli eredi rispondessero dei debiti del de cuius in relazione al valore della loro quota e che la rivalsa per il pagamento della quota loro spettante implicasse la prova dell'avvenuto pagamento dell'intero -, in quanto non aveva motivato sulle questioni poste alla sua attenzione, le quali criticavano l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, degli artt. 751, 752 e 754 cod. civ. e l'omessa motivazione sull'applicabilità dell'art. 1203, n. 4, cod. civ., atteso che la domanda non era stata rivolta verso le singole coeredi, ma verso l'eredità beneficiata, citata in giudizio in persona degli altri beneficiati, e in quanto non aveva tenuto conto del fatto che le domande di un erede beneficiato nei confronti dell'eredità in liquidazione concorsuale devono essere poste, ai sensi dell'art. 780 cod. civ., nei confronti degli altri coeredi, che tutti gli eredi avevano accettato con beneficio di inventario ex art. 484 cod. civ. ed erano responsabili intra vires hereditatis, e che, pertanto, non era applicabile alla specie l'art. 754 cod. civ.. 3. Col terzo motivo, si lamenta, subordinatamente al precedente, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 780 cod. proc. civ., 751, 752, 754 cod. civ., con riferimento agli artt. 484, 490, 491, 498, 503, 511, cod. civ., e dell'art. 1203, n. 4, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte d'appello, applicando falsamente l'art. 754 cod. civ., non aveva considerato che l'eredità di IC FU era tuttora in liquidazione concorsuale e che pertanto la disciplina applicabile avrebbe dovuto essere quella sancita dagli artt. 490, 498, 499, 503, 504, 511, 5 di 23 Numero registro generale 7560/2019 Numero sezionale 2489/2024 Numero di raccolta generale 27626/2024 Data pubblicazione 24/10/2024 1203, n. 4, e 780 cod. civ., che consente al coerede che abbia pagato con proprie risorse le spese di apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione beneficiata, di rivalersi sul patrimonio dell'eredità, soddisfacendosi in prededuzione, e, in caso di pagamento di debiti ereditari, di avvantaggiarsi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 4, cod. proc. civ. (art. 490, n. 2, cod. civ.). Il ricorrente,