Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/05/2023, n. 11701
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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25151-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n. 1810/2022 depositata il 24/10/2022 nella causa tra;ABBRUZZESE FAUSTINA, CRIALESI ESPOSITO MARCELLINO, ARAGONA ROSALBA LOREDANA, CRIALESI ESPOSITO FRANCO;-ricorrenti non costituiti in questa fase - contro GESAFIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, ANAS S.P.A.;Ric. 2022 n. 25151 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 2 - -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere A P L;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale M V, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi la giurisdizione del giudice ordinario. RILEVATO che i signori C E F, A F, C E M, in proprio e nella qualità di eredi di C E C, e poi A R L introducevano due giudizi, poi riuniti, davanti al Tribunale di Lamezia Terme, nei quali convenivano in causa l’ANAS s.p.a. e la Safab s.p.a, esponendo di essere comproprietari di un fondo sito in agro del Comune di Maida, catastalmente censito alla partita 4586, mapp. 6 (part. n.4, 5, 6, 7, 9 e 116), del quale era stata autorizzata dal Prefetto di Catanzaro ed eseguita l’occupazione temporanea e urgente nell’ambito di un procedimento di esproprio per “il conferimento delle caratteristiche autostradali della strada statale n. 280 “Dei Due Mari e costruzione del Nuovo Ponte sul fiume Amato”;chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni poiché nell’esecuzione dei lavori l’impresa appaltatrice Safab aveva occupato una porzione del fondo di loro proprietà di gran lunga maggiore di quella prevista negli atti della procedura espropriativa, determinandone la irreversibile trasformazione e rendendo i terreni residui praticamente interclusi e inaccessibili;che l’ANAS eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo, e la Safab si difendeva nel merito;Ric. 2022 n. 25151 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 3 - che il Tribunale, rigettata l’eccezione di rito, accoglieva le domande attoree e condannava solo l’ANAS (essendo i lavori stati eseguiti in suo nome e conto) al risarcimento dei danni;che il gravame dell’ANAS era accolto dalla Corte d’appello di Catanzaro che, con sentenza del 4 febbraio 2021, declinava la giurisdizione: osservava che la condanna deliberata dal tribunale riguardava solo i danni subiti dalla parte di fondo interclusa e non da quella estranea alla procedura espropriativa e riteneva che fosse contestato l’esercizio del potere amministrativo in materia espropriativa, sulla quale la giurisdizione spettava al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998;che, con ordinanza del 24 ottobre 2022, il Tribunale amministrativo per la Regione Calabria, dinanzi al quale la causa era stata riassunta dalle parti, proponeva d’ufficio il regolamento di giurisdizione, ritenendo che la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario, in quanto “lo sconfinamento rispetto al provvedimento di esproprio configura un comportamento di fatto perpetrato in carenza assoluta di potere” e, con riferimentoal danno da interclusione, che il privato non lamentasse l’illegittimo esercizio del potere amministrativo bensì la cattiva esecuzione dell’opera pubblica;che il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
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