Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2018, n. 7830

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In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello secondo cui, in un'ipotesi di licenziamento disciplinare fondato sulla produzione di certificati medici falsi, fosse onere del lavoratore dimostrare la veridicità di detti documenti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2018, n. 7830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7830
Data del deposito : 29 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

29 MX 2018 07830/1 8 AULA 'A' Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 5203/2016 LA CORTE SEZIONE LAVORO Cron.7830 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. ה נ Presidente - Ud. 06/12/2017 Dott. ANTONIO MANNA Dott. ROSA ARIENZO Rel. Consigliere PU― Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere Dott. MATILDE LORITO © Consigliere ConsigliereDott. MARGHERITA MARIA LEONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5203-2016 proposto da: NE NA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MAGLIANA 179, presso lo studio che lo rappresenta e dell'avvocato ANTONIO RUBINETTI, difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro 2017 RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. in persona del RAI 4821 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GEREMIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4901/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/08/2015 r.g.n. 6992/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ROSA udienza del ARIENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ANTONIO RUBINETTI;
udito l'Avvocato RINALDO GEREMIA.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso di GA NA inteso ad ottenere l'accertamento della illegittimità ed inefficacia del licenziamento disciplinare intimato al predetto il 15.2.2010 e la condanna della RAI s.p.a. alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.

2. La Corte di appello respingeva il gravame del lavoratore rilevando come la RAI avesse prodotto tempestivamente i certificati inviatile dal GA, ritenuti falsi e posti a fondamento del licenziamento intimato per violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c., degli obblighi discendenti dal regolamento di disciplina aziendale art 29 c.c.n.l.- e - dal codice etico (era emerso che l'autenticità del secondo certificato medico inviato, a firma del dr. Sergio Stinco, contenente la prognosi di gg. 10 di riposo e cura, non poteva che essere esclusa & destava serie perplessità perché, il giorno in cui era stato rilasciato, il medico non aveva svolto alcuna attività di sostituzione nell'ambito del servizio di medicina generale, in luogo della titolare, dott. Bianchi);
osservava, poi, che il GA non aveva rispettato l'obbligo di custodire gli originali dei detti certificati e che, se la prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento gravava sul datore di lavoro, la documentazione giustificativa dell'assenza dal lavoro doveva essere fornita dal lavoratore, sicchè neanche rilevava che la società avesse rinunciato all'audizione della teste dr. Bianchi, rinunzia peraltro accettata dal ricorrente. Né poteva conferirsi rilievo alla giustificazione secondo cui per prassi i certificati

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