Cass. pen., sez. feriale, sentenza 01/09/2021, n. 32634
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AN, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, i provvedimenti impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso. sentito il difensore che ha insistito nel ricorso e ha prodotto documentazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 giugno 2021 - depositata in cancelleria il 17 luglio 2021 - la Corte d'appello di Catania ha respinto la richiesta di consegna avanzata nei confronti di AN OR dalla Autorità giudiziaria dello Stato di Romania (Tribunale di Costanza) sulla base di un mandato di arresto europeo emesso il 27 marzo 2020 in forza di una sentenza di condanna, divenuta definitiva il 22 gennaio 2020, alla pena detentiva di anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di lesioni personali aggravate (ex artt. 194 cod. pen. romeno), disponendo al contempo - su richiesta del Pubblico ministero - il riconoscimento della sentenza definitiva n. 300 del 6 marzo 2017 emessa dal Tribunale di Costantinel confermata con sentenza della Corte di appello di Costanza del 22 novembre 2017. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la OR, a mezzo del difensore di fiducia, la quale deduce che il procedimento penale in Romania si era svolto nella sua continuativa incolpevole assenza, non avendo mai avuto conoscenza della citazione in giudizio e, ancor prima, della esistenza di un procedimento penale a suo carico e che, per tale motivo, non era mai stata chiamata ad eleggere domicilio dalla A.G. procedente fin dalla fase delle indagini preliminari e dalla iscrizione nell'apposito registro degli indagati. In assenza di una elezione di domicilio in Romania, veniva tentata la notifica presso l'ultima residenza anagrafica in Romania, ovviamente non andata a buon fine. Dal testo della sentenza impugnata, quale vizio motivazionale, non si evince attraverso quali modalità sia stata operata la notificazione della vocatio in iudicium. In particolare, non si comprende come si sia proceduto, alla luce della impossibilità di notificare personalmente il decreto di citazione a giudizio all'interessata. La difesa ha depositato memoria difensiva con produzione documentale, reiterando il motivo di ricorso ed evidenziando le modifiche legislative a garanzia del destinatario assente dal processo a suo carico in relazione al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo. In conclusione, la difesa ha richiesto, oltre che l'annullamento della sentenza impugnata perché emessa in violazione di legge e affetta da vizio motivazionale, anche l'annullamento della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Costanza nei confronti del ricorrente nel processo svolto illegittimamente perché celebrato in sua assenza, con espressa richiesta all'autorità giurisdizionale straniera di applicare principio analogo a quello di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. del nostro ordinamento di rescissione del giudicato, con conseguente rinnovazione degli atti del procedimento a garanzia della posizione processuale della ricorrente che desidera affermare ed azionare il proprio diritto di difendersi - 2 - (Y
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio per le ragioni di seguito indicate.
2. Va premesso che la ricorrente è stata arrestata dalla polizia giudiziaria in Italia il 2 aprile 2020 in quanto destinataria di un mandato di arresto europeo emesso il 27 marzo 2020 dall' Autorità Giudiziaria di Costanza. Il presente procedimento è,