Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/02/1961, n. 240
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La norma dell'art 3 del RDL 27 novembre 1933 n 1578 (la quale stabilisce, tra l'altro, l'incompatibilita dell'Esercizio della libera professione forense con ogni impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera ai assistenza legale, e dispone che gli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti e le amministrazioni pubbliche, possono esercitare la professione forense solamente per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera e sono all'uopo iscritti in un elenco speciale annesso all'albo) non puo ritenersi abrogata dal bando del governo militare alleato e dal dll 23 novembre 1944 n 369, che hanno soppresso l'ordinamento corporativo fascista. Deve altresi ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale della norma suddetta, dato che la stessa non viola affatto i diritti della personalita umana ne il principio della pari dignita sociale e dell'uguaglianza dei cittadini, sanciti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, e neppure viola, in alcun modo, i principi di liberta delle arti e delle scienze, di tutela del lavoro e di liberta dell'iniziativa economica privata, sanciti rispettivamente dai successivi artt 33, 35 e 41 della Costituzione medesima. ( Conf 1819/58 V anche 58/53).*
La norma contenuta nell'ultimo comma dell'art 43 del RD 22 gennaio 1934 n 37, al pari di numerose altre norme analoghe, relative alle deliberazioni di altri organi collegiali, si limita a stabilire che le deliberazioni dei consigli forensi sono prese a maggioranza di voti, ma non prescrive assolutamente che del numero dei voti riportati da ciascuna deliberazione sia fatta menzione nella deliberazione stessa.*
L'art 37 comma secondo della legge professionale forense (RDL 27 novembre 1933 n 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n 36) stabilisce che la cancellazione dell'avvocato o procuratore dall'albo, per incompatibilita o altri motivi, non puo essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni, e l'art 45 del relativo regolamento (RD 22 gennaio 1934 n 37), nel testo modificato dall'art 2 della legge 23 marzo 1940 n 284, dispone che all'uopo deve essere assegnato all'interessato un termine non minore di dieci giorni per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti contestatigli: nessuna norma dispone invece che il provvedimento di cancellazione debba seguire entro un dato termine dalla contestazione, senza di che questa perda la sua efficacia.*
La Competenza a provvedere, nei casi stabiliti dalla legge, alla cancellazione dai propri albi degli avvocati o procuratori in essi iscritti, spetta sempre, a norma dell'art 37 della legge professionale forense, ai consigli dell'ordine che degli albi stessi hanno la custodia , anche se i professionisti interessati sono contemporaneamente iscritti nell'albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal consiglio nazionale, al quale spetta invece stabilire quali effetti la cancellazione dall'albo circondariale debba esercitare sulla permanenza dell'iscrizione del professionista nello albo speciale.*
Come risulta dalla disposizione dell'art 37 n 1 della legge professionale forense, l'iscrizione nell'albo non attribuisce al professionista alcun diritto quesito a rimanervi iscritto, nel caso in cui si accerti il sopravvenuto verificarsi di una causa di incompatibilita. ( Conf 3350/54).*
Ne la legge professionale forense ne il relativo regolamento, ne alcun'altra norma prevedono che il potere di revisione degli albi, demandato ai consigli dell'ordine dall'art 16 comma secondo della legge professionale, debba essere esercitato dai consigli stessi su proposta di apposite commissioni. ( V 2074/60).*