Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2018, n. 11414
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In tema di indennità di maternità, il trattamento economico spettante alla lavoratrice va determinato nel "quantum" con esclusivo riferimento alla "retribuzione-parametro" di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2001, mentre il rinvio dell'art. 22 dello stesso decreto ai criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie va limitato ai soli istituti che disciplinano tale indennità, quali ad esempio quelli in tema di domanda amministrativa o regime prescrizionale.
Sul provvedimento
Testo completo
11414/1 8 11 MAG 2018 AULA 'B' T T I R I D E T Oggetto REPUBBLICA ITALIANA N E S E I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G.N. 704/2013 N O I Z A R Скот мили SEZIONE LAVORO T S I G E R E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T N Rep. E S E Dott. UMBERTO BERRINO Ud. 18/01/2018Presidente Consigliere PUDott. ROBERTO RIVERSO Dott. R MNO Consigliere Rel. Consigliere Dott. G ME Dott. D C Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 704-2013 proposto da: I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati L R e EMILIA FAVATA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega 2018 in atti;
215 ricorrente
contro
D'O A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell'avvocato P A, rappresentata e difesa dall'avvocato A S, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 927/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/10/2012 R.G. N. 529/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per la rimessione alla Corte Costituzionale in subordine accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PUGLISI LUCIA per delega Avvocato ROMEO LUCIANA;
udito l'Avvocato SCATIZZI ALBERTO. PROC. nr. 704/2013 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 25.9.2012- 21.10.2012 (nr. 927 del 2012), ha respinto il gravame dell'INAIL, in qualità di successore ex lege dell'IPSEMA, avverso le sentenze del Tribunale di Firenze dell'8.1.2009 (non definitiva) e del 25.3.2010 ( definitiva) che, in accoglimento della domanda proposta da ALESSANDRA D'ORAZIO, condannava l'Istituto al pagamento di € 12.047,09 a titolo di indennità di maternità.
2. La questione controversa riguardava la determinazione della base di calcolo dell'indennità di maternità dovuta alla lavoratrice ( assistente di volo) ed, in particolare, l'incidenza, per intero o al 50%, della voce retributiva cd. "indennità di volo".
3. La sentenza impugnata ha concluso nel senso della inclusione, per intero, dell'indennità di volo, sulla base della considerazione che l'art. 23 del TU nr. 151 del 2001 che disciplina la materia si limita a richiamare, ai fini della determinazione della retribuzione parametro, gli "stessi elementi" utilizzati per la quantificazione della indennità di malattia, ma nulla dice in ordine alla misura di detti elementi. La decisione -che richiama un precedente di questa Corte ( sentenza nr. 8469 del 2003)- aggiunge che il legislatore, nella parte in cui prevede che la retribuzione di riferimento, agli effetti della determinazione della misura dell'indennità di maternità, debba essere quella "media globale giornaliera del periodo quadrisettimanale о mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità” intende realizzare una particolare tutela economica della lavoratrice in maternità, sicché, anche da un punto di vista sistematico, la normativa deve essere interpretata nel senso di individuare il criterio del maggior mantenimento possibile del livello retributivo raggiunto ed immediatamente precedente al congedo.
4. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso l'INAIL, affidato ad un unico motivo;
ha resistito, con controricorso, ALESSANDRA D'ORAZIO. 3 PROC. nr. 704/2013 RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL deduce -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- violazione e falsa applicazione degli artt. 22, secondo comma, e 23, terzo comma, del D.lgs nr. 151 del 2001 nonché dell'art. 6 del D.lgs.