Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/01/2021, n. 00280

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/01/2021, n. 00280
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00280
Data del deposito : 12 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da: ITALFONDIARIO s.p.a., società con unico socio, quale procuratrice di CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A. (già CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA) in persona del I.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. F P del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, viale dei Parioli n. 74, come da procura a margine dell'atto;
-ricorrente- RG 6490/2017- g.est. m.ferro Pag. 1

Contro

TIRRENIA DI NAVIGAZIONE s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari p.t., rappresentata e difesa dagli avv. F M e A C, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
-controricorrente- per la cassazione del decreto Trib. Roma 3 febbraio 2017, n. 35/2017, cron. n. 547/2017, in R.G. n. 7108/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020 dal Presidente relatore dott. M F F D C Rilevato che:

1. ITALFONDIARIO s.p.a., quale procuratrice di CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A. (già CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA s.p.a.)[BANCA] impugna il decreto Trib. Roma 3 febbraio 2017, n. 35/2017, cron. n. 547/2017, in R.G. n. 7108/2014 che ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo della Tirrenia di Navigazione s.p.a. in a. str., proposta avverso la decisione del giudice delegato di inammissibilità della insinuazione, per l'importo di 12.259.635,03 euro, perché ultratardiva e non altrimenti giustificata;

2. ha premesso il tribunale che la domanda era stata proposta oltre un anno dalla declaratoria di esecutorietà dello stato passivo, con ritardo imputabile alla banca che, per quanto non avvisata ai sensi dell'art.92 I.f., in altro modo aveva avuto contezza della procedura e dello stato di insolvenza della società, circostanza riferibile al settembre 2010;
secondo il decreto, il commissario aveva fornito la prova che la banca non poteva invocare una condotta non dolosa né colposa, in virtù di documenti da cui emergeva che una lettera del 20 settembre 2010, RG 6490/2017- g.est. m.ferro solo genericamente contestata, menzionava pregresse comunicazioni dell'organo concorsuale con la banca;
era così provato che il commissario aveva avvisato tutte le banche dell'intervenuta procedura, inviando copia della sentenza dichiarativa dell'insolvenza, aprendo proprio presso la banca ricorrente un conto nella citata qualità e discutendo con la banca di un possibile finanziamento in prededuzione, né infine avendo pregio - data l'importanza della insolvenza in questione - la distinzione di competenze interne alla banca circa la ricezione della corrispondenza;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi