Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2021, n. 26280
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C V, nato a Piazza Armerina il 19/09/1944 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere F C;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale O M, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma declinava la cognizione in ordine all'incidente di esecuzione promosso da V C, collaboratore di giustizia, ammesso alla liberazione condizionale, con il quale il medesimo - dolendosi delle determinazioni assunte, al riguardo, dal Pubblico ministero incaricato dell'esecuzione medesima - chiedeva la rideterminazione in senso a sé favorevole, all'esito della concessa liberazione anticipata, del periodo di libertà vigilata da scontare, originariamente fissato in cinque anni. 2. C propone rituale ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. Con I primo motivo il ricorrente deduce la nullità del procedimento di sorveglianza, svoltosi in assenza del collaboratore di giustizia, domiciliato ex lege presso il Servizio centrale di protezione, che aveva espressamente chiesto di presenziare all'udienza e non vi era stato accompagnato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza della legge penale e vizio della motivazione relativamente al tenore della decisione adottata, asserendo che il giudice a qua si sarebbe ingiustificatamente astenuto dall'esercitare attribuzioni pacificamente ad esso spettanti.
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