Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2019, n. 18860
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze nel procedimento nei confronti di 1. P F, nato a Capannori il 04/09/1940 2. S F, nato a Pisa il 14/09/1963 3. D B A, nato in Lussemburgo il 13/02/1975 4. D B A M, nato in Lussemburgo il 04/05/1943 5. R B M F, nata in Lussemburgo il 13/11/1949 6. H J M, nato in Lussemburgo il 28/09/1958 7. D R, nato in Francia il 19/12/1965 8. A V F A, nato in Lussemburgo il 20/05/1963 9. R R A, nato in Francia il 15/11/1966 10. G L M, nato a Roma il 25/12/1976 avverso la sentenza del 11/05/2018 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere C C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata uditi per l'imputato P l'avv. S G e l'avv. E M udito per l'imputato S l'avv. C D B udito per l'imputato G l'avv. F B udito per gli imputati D B, R B, H, D, A e R l'avv. G B
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'Il maggio 2018 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del 14 luglio 2016 del Tribunale di Lucca, ha assolto tutti gli imputati di cui in epigrafe, perché i fatti loro ascritti non sussistono, dai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aventi ad oggetto la mancata presentazione delle dichiarazioni Ires per le annate da 2007 a 2010 quanto alla sa Mistra Financiere, nonché per l'annata 2007 in relazione alla sa Grecale ed alla sa Navy Financiere, società aventi sede in Lussemburgo ma, in tesi, con sede effettiva in Viareggio.
2. Avverso la predetta decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, articolando unico complesso motivo di impugnazione.
2.1. In particolare il ricorrente, allegando vizio motivazionale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ha osservato che la sentenza impugnata si fondava su due presupposti errati, atteso che le società lussemburghesi non erano state costituite in epoca remota bensì contestuale alle contestate operazioni di risistemazione aziendale, mentre erano stati parimenti trascurati gli elementi che abbondantemente illustravano come le decisioni aziendali erano assunte in Italia, laddove gli amministratori lussemburghesi erano solamente delle teste di paglia e dei meri esecutori. Siffatti elementi non erano stati considerati dalla Corte territoriale, neppure per esserne contestata la valenza probatoria.
3.
udita la relazione svolta dal consigliere C C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata uditi per l'imputato P l'avv. S G e l'avv. E M udito per l'imputato S l'avv. C D B udito per l'imputato G l'avv. F B udito per gli imputati D B, R B, H, D, A e R l'avv. G B
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'Il maggio 2018 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del 14 luglio 2016 del Tribunale di Lucca, ha assolto tutti gli imputati di cui in epigrafe, perché i fatti loro ascritti non sussistono, dai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aventi ad oggetto la mancata presentazione delle dichiarazioni Ires per le annate da 2007 a 2010 quanto alla sa Mistra Financiere, nonché per l'annata 2007 in relazione alla sa Grecale ed alla sa Navy Financiere, società aventi sede in Lussemburgo ma, in tesi, con sede effettiva in Viareggio.
2. Avverso la predetta decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, articolando unico complesso motivo di impugnazione.
2.1. In particolare il ricorrente, allegando vizio motivazionale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ha osservato che la sentenza impugnata si fondava su due presupposti errati, atteso che le società lussemburghesi non erano state costituite in epoca remota bensì contestuale alle contestate operazioni di risistemazione aziendale, mentre erano stati parimenti trascurati gli elementi che abbondantemente illustravano come le decisioni aziendali erano assunte in Italia, laddove gli amministratori lussemburghesi erano solamente delle teste di paglia e dei meri esecutori. Siffatti elementi non erano stati considerati dalla Corte territoriale, neppure per esserne contestata la valenza probatoria.
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