Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 26/10/2020, n. 23438
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Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 20950-2017 proposto da: P S, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato M G e F D T, che lo rappresentano e difendono;
- ricorrente -
contro 2020 FALLIMENTO PASCOLI NORDEST S.C.A.R.L. IN 1206 LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA VESCOVIO
21, presso lo studio dell'avvocato T M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R P;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 4568/2017 del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 02/08/2017 r.g.n. 570/2017. R.G. 20950/2017 Premesso che con decreto n. 4568/2017, depositato il 2 agosto 2017, il Tribunale di Treviso, decidendo in sede di opposizione ex art. 98 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ha respinto la domanda di ammissione al passivo del Fallimento della Pascoli Nord-Est Soc. coop. a r. I. per azioni in liquidazione proposta da S P, già dipendente della società dal 20 giugno 2011, per la somma di euro 3.195,80 a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati e non goduti nel corso del rapporto nonché per la somma di euro 7.366,34 a titolo di indebita trattenuta nella busta paga di ottobre 2016 per "recupero" ferie e permessi fruiti e non maturati;
- che a sostegno della propria decisione il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto l'onere della prova allo stesso spettante, non essendo rilevanti a tal fine, per difetto di indicazione degli anni di riferimento, i "fogli presenze" esclusivamente prodotti a contrasto delle risultanze delle buste paga, peraltro anche privi di data certa e come tali non opponibili alla curatela;
che, d'altra parte, il Piazza non aveva sollevato alcuna contestazione, dalla costituzione del rapporto fino alla sua risoluzione nel 2016, e ciò nonostante la sussistenza in capo al lavoratore dell'onere di contestare entro un anno eventuali errori contenuti nelle buste paga;
che le istanze istruttorie formulate dal ricorrente, per interrogatorio del fallito e per testi, come l'istanza di esibizione del Libro unico del lavoro e dei moduli di programmazione delle ferie, erano da considerarsi inammissibili;
- che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione ex art. 99, ultimo comma, del R.D. n. 267/1942, il Piazza, affidandosi a otto motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito con controricorso il Fallimento della società Pascoli Nord-Est;
rilevato che con il primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 111, comma settimo, Cost., dell'art. 99, comma 9, R.D. n. 267/1942, degli artt. 112, 115, 116, 187, 188, 244, 253, 420, 421 cod. proc. civ. e degli artt. 2712 e 2724 cod. civ., nonché deducendo il vizio di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. cív. per mancata ammissione della prova, il ricorrente censura il decreto impugnato: - per avere ritenuto irrilevante la documentazione prodotta e inammissibile la prova testimoniale, erroneamente valutando talune circostanze (in particolare, quelle di cui ai capitoli 11, 12 e 13) di contenuto negativo o da dimostrarsi necessariamente in via documentale e comunque omettendo di esercitare i propri poteri istruttori d'ufficio;
- per non avere considerato che la prestazione lavorativa può essere provata tramite deposizione testimoniale, anche tenuto conto della presenza, nel caso di specie, di un principio di prova per iscritto, costituito dai "fogli presenze";
- per non avere rilevato che il Fallimento, limitandosi alla contestazione della valenza probatoria dei "fogli presenze", non aveva, in realtà, contestato il fatto dai medesimi rappresentato e (con il cap. 13) espressamente e specificamente dedotto;
- per avere erroneamente attribuito rilevanza al difetto nei "fogli presenze" di data certa, potendo l'effettivo svolgimento della prestazione, nei giorni registrati in busta paga come giorni di ferie, essere provato con ogni mezzo;
- per non avere ammesso, oltre ai capitoli 11, 12 e 13, anche gli altri capitoli di prova dedotti, con motivazione non condivisibile là dove aveva considerato alcuni di contenuto valutativo e altri attinenti a circostanze negative o tali da richiedere una prova documentale;
- che con il secondo motivo, denunciando il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 111, comma 70, Cost., all'art. 115, comma 1°, cod. proc. civ. e all'art. 2697 cod. civ., il ricorrente censura il provvedimento impugnato per non avere considerato che con i capitoli 11, 12 e 13 egli aveva analiticamente indicato sia i periodi di ferie e i permessi fruiti, sia le giornate e gli orari di effettiva prestazione incompatibili con le assenze dal lavoro registrate in busta paga, e che tali fatti storici non avevano formato oggetto di alcuna contestazione da parte del Fallimento, come poteva chiaramente desumersi dalla memoria di costituzione dello stesso;
- che con il terzo motivo, deducendo la violazione dell'art. 111, comma 7 0, Cost., dell'art.116 cod. proc. civ. e degli artt. 2214, 2215 bis, 2709 e 2710 cod. civ., il ricorrente si duole del rilievo probatorio attribuito, in danno del dipendente, alle buste paga, sebbene esse possano fornire dimostrazione dei soli dati sfavorevoli
- ricorrente -
contro 2020 FALLIMENTO PASCOLI NORDEST S.C.A.R.L. IN 1206 LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA VESCOVIO
21, presso lo studio dell'avvocato T M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R P;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 4568/2017 del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 02/08/2017 r.g.n. 570/2017. R.G. 20950/2017 Premesso che con decreto n. 4568/2017, depositato il 2 agosto 2017, il Tribunale di Treviso, decidendo in sede di opposizione ex art. 98 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ha respinto la domanda di ammissione al passivo del Fallimento della Pascoli Nord-Est Soc. coop. a r. I. per azioni in liquidazione proposta da S P, già dipendente della società dal 20 giugno 2011, per la somma di euro 3.195,80 a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati e non goduti nel corso del rapporto nonché per la somma di euro 7.366,34 a titolo di indebita trattenuta nella busta paga di ottobre 2016 per "recupero" ferie e permessi fruiti e non maturati;
- che a sostegno della propria decisione il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto l'onere della prova allo stesso spettante, non essendo rilevanti a tal fine, per difetto di indicazione degli anni di riferimento, i "fogli presenze" esclusivamente prodotti a contrasto delle risultanze delle buste paga, peraltro anche privi di data certa e come tali non opponibili alla curatela;
che, d'altra parte, il Piazza non aveva sollevato alcuna contestazione, dalla costituzione del rapporto fino alla sua risoluzione nel 2016, e ciò nonostante la sussistenza in capo al lavoratore dell'onere di contestare entro un anno eventuali errori contenuti nelle buste paga;
che le istanze istruttorie formulate dal ricorrente, per interrogatorio del fallito e per testi, come l'istanza di esibizione del Libro unico del lavoro e dei moduli di programmazione delle ferie, erano da considerarsi inammissibili;
- che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione ex art. 99, ultimo comma, del R.D. n. 267/1942, il Piazza, affidandosi a otto motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito con controricorso il Fallimento della società Pascoli Nord-Est;
rilevato che con il primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 111, comma settimo, Cost., dell'art. 99, comma 9, R.D. n. 267/1942, degli artt. 112, 115, 116, 187, 188, 244, 253, 420, 421 cod. proc. civ. e degli artt. 2712 e 2724 cod. civ., nonché deducendo il vizio di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. cív. per mancata ammissione della prova, il ricorrente censura il decreto impugnato: - per avere ritenuto irrilevante la documentazione prodotta e inammissibile la prova testimoniale, erroneamente valutando talune circostanze (in particolare, quelle di cui ai capitoli 11, 12 e 13) di contenuto negativo o da dimostrarsi necessariamente in via documentale e comunque omettendo di esercitare i propri poteri istruttori d'ufficio;
- per non avere considerato che la prestazione lavorativa può essere provata tramite deposizione testimoniale, anche tenuto conto della presenza, nel caso di specie, di un principio di prova per iscritto, costituito dai "fogli presenze";
- per non avere rilevato che il Fallimento, limitandosi alla contestazione della valenza probatoria dei "fogli presenze", non aveva, in realtà, contestato il fatto dai medesimi rappresentato e (con il cap. 13) espressamente e specificamente dedotto;
- per avere erroneamente attribuito rilevanza al difetto nei "fogli presenze" di data certa, potendo l'effettivo svolgimento della prestazione, nei giorni registrati in busta paga come giorni di ferie, essere provato con ogni mezzo;
- per non avere ammesso, oltre ai capitoli 11, 12 e 13, anche gli altri capitoli di prova dedotti, con motivazione non condivisibile là dove aveva considerato alcuni di contenuto valutativo e altri attinenti a circostanze negative o tali da richiedere una prova documentale;
- che con il secondo motivo, denunciando il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 111, comma 70, Cost., all'art. 115, comma 1°, cod. proc. civ. e all'art. 2697 cod. civ., il ricorrente censura il provvedimento impugnato per non avere considerato che con i capitoli 11, 12 e 13 egli aveva analiticamente indicato sia i periodi di ferie e i permessi fruiti, sia le giornate e gli orari di effettiva prestazione incompatibili con le assenze dal lavoro registrate in busta paga, e che tali fatti storici non avevano formato oggetto di alcuna contestazione da parte del Fallimento, come poteva chiaramente desumersi dalla memoria di costituzione dello stesso;
- che con il terzo motivo, deducendo la violazione dell'art. 111, comma 7 0, Cost., dell'art.116 cod. proc. civ. e degli artt. 2214, 2215 bis, 2709 e 2710 cod. civ., il ricorrente si duole del rilievo probatorio attribuito, in danno del dipendente, alle buste paga, sebbene esse possano fornire dimostrazione dei soli dati sfavorevoli
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