Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2020, n. 10803

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2020, n. 10803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10803
Data del deposito : 5 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 9643-2018 proposto da: S M, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE PARIOLI

93, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentato e difeso dall'avvocato A P;

- ricorrente -

2019 contro 2110 C M C, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE TRASTEVERE

40, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C;S M, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE PARIOLI

93, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentato e difeso dall'avvocato A P;

- controricorrenti -

nonchè

contro

POSTE ITALIANE SPA

97103880585, LOMBARDI RICCARDO;

- intimati -

Nonché da:

POSTE ITALIANE SPA

97103880585, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

EUROPA

190, presso lo studio dell'avvocato C C, rappresentata e difesa dall'avvocato U T;
- ricorrente incidentale -

contro

S M;
- intimato- avverso la sentenza n. 2096/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2019 dal Consigliere Dott. M C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C S che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale motivi 1-2-5, assorbiti gli altri, rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato A P;
udito l'Avvocato M M;

FATTI DI CAUSA

Con citazione 10-3-2005 Massimo S, all'epoca dei fatti Agente Generale ma Assitalia per la Spezia, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Poste Italiane SpA per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto del comportamento dei dipendenti di alcuni Uffici Postali (di Sarzana e Calice al Cornoviglio), i quali, con il concorso di R L (all'epoca dei fatti subagente di ma Assitalia), avevano illegittimamente proceduto alla negoziazione ed al pagamento di taluni assegni. Nello specifico, per quanto ancora rileva, era accaduto che R L aveva compilato, all'insaputa dei clienti, false richieste di riscatto di alcune polizze, inducendo Massimo S ad emettere, in favore dei clienti, i corrispondenti assegni, muniti di clausola di non trasferibilità e tratti su c/c accesi dallo stesso S presso la Cassa di Risparmio di La Spezia;
il Lombardi aveva poi falsificato la firma dei clienti, e, con la complicità di alcuni dipendenti dei detti Uffici postali, aveva incassato gli assegni, per un importo complessivo (nel periodo luglio 2001/dicembre 2002) di euro 289.261,01;
una volta scoperta tale attività illecita, le Compagnie mandanti (ma Vita SpA e Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia SpA) avevano: 1) annullato le false operazioni di riscatto e ripristinato l'importo originariamente investito dai clienti, previo addebito al S delle somme corrispondenti ai riscatti;
2) cessato il rapporto agenziale con il S ed invitato quest'ultimo a rifondere i danni sofferti a causa degli illeciti commessi dal suo subagente;
3) definito il rapporto con il S in virtù di una transazione stipulata in data 30 maggio 2003;
con detto atto le parti avevano convenuto: a) di compensare i crediti del S, relativi alle sue provvigioni ed indennità, con i controcrediti vantati dalla Compagnia assicurativa a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai clienti truffati per ripristinare la originaria consistenza delle loro polizze (art. 6 contratto di transazione);
b) di definire i reciproci rapporti di dare ed avere, con l'eventuale pagamento del residuo, entro il 26 marzo 2004 (art. 7);
termine poi slittato, per la complessità della vicenda, all'ottobre 2008;
c) di definire le iniziative giudiziali da adottare nei confronti dei responsabili dell'illegittima negoziazione degli assegni (Banche e Poste Italiane) nel senso che "fino alla data del 26-3-04 tutte le azioni di recupero e/o rivalsa verso le Banche e le Poste per le attività poste in essere dai collaboratori del dott. S verranno esercitate dalle Imprese mandanti e dal dott. S a seconda dei rispettivi titoli di legittimazione" (art. 8). Su richiesta della convenuta Poste Italiane SpA, furono chiamati in causa R L (rimasto contumace) e M C C (dipendente, all'epoca dei fatti, di Poste Italiane SpA). Con sentenza 17533/2010, depositata il 25-8-2010, l'adito Tribunale di Roma respinse la domanda;
in particolare la domanda risarcitoria fu rigettata per carenza di legittimazione attiva del S, ritenendo il Tribunale che potendo quest'ultimo non poteva far valere diritti di credito di cui ma Assitalia era l'effettivo titolare;
tanto sul rilievo che era stata la detta Compagnia ad eseguire i pagamenti in favore dei clienti truffati e che non era stata fornita la prova del trasferimento al S dei diritti di rivalsa. Con sentenza 2096/2017 del 29-3-2017 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dal S. Nello specifico la Corte territoriale ha preliminarmente rigettato la sollevata eccezione di inammissibilità del gravame;
al riguardo ha evidenziato: 1) che, a fronte di sentenza di primo grado depositata il 25-8-2010, l'appellante aveva consegnato in data 26-10-2011 (e quindi entro i termini per l'impugnazione) l'atto di gravame all'Ufficiale Giudiziario per la notifica a Poste Italiane ed a M C C;
detta notifica non si era perfezionata per irreperibilità, a causa del trasferimento (da Roma, via del Corso, a Roma Piazza del Popolo) dello studio professionale dei procuratori costituiti di Poste Italiane SpA e M C C;
trasferimento comunicato all'albo degli avvocati quasi un anno prima della notifica);
2) che la nuova notifica si era perfezionata al nuovo indirizzo ben oltre il termine lungo per impugnare;
3) che la prima notifica doveva ritenersi nulla e non inesistente (essendo stati posti in essere gli elementi costitutivi essenziali della notifica, e cioè l'attività di trasmissione svolta da soggetto qualificato e la fase di consegna in senso lato), sicchè della stessa avrebbe potuto legittimamente esserne ordinato il rinnovo;
irrilevante era, pertanto, l'esame dell'eccezione sull'inscindibilità delle cause e sulla correttezza dell'ordine di integrazione del contradditorio disposto ex art. 331 cpc dalla Corte (la notifica dell'atto di appello a R L era avvenuta ritualmente e tempestivamente in data 29-10-2011). Nel merito, poi, la Corte territoriale ha confermato il difetto di legittimazione attiva del S ad azionare i diritti di rivalsa per le somme addebitategli da ma Assitalia e connesse alle illegittime operazioni di incasso realizzate dal sub agente infedele;
al riguardo ha evidenziato: 1) che gli assegni in questione erano sì stati emessi e sottoscritti dal S, ma su conto intestato a quest'ultimo quale Agente Generale di ma Assitalia, sicchè occorreva sempre fare riferimento al sottostante rapporto di Agenzia ed al tenore della transazione del 30-5-2003;
2) che nella detta transazione non si leggeva affatto che la rivalsa sarebbe stata azionata dall'Ina Assitalia o dal S "a seconda di chi avesse emesso gli assegni non trasferibili illegittimamente negoziati" (in tal caso non vi sarebbe stato alcun problema), essendo invece stato pattuito che, sino al 26-3-2004, le parti avrebbero potuto agire entrambe per la rivalsa ma il relativo incasso di quanto recuperato sarebbe andato a beneficio solo delle imprese mandanti e poi computato in sede di determinazione dei saldi finali;
significativamente al riguardo le parti avevano precisato che, al termine fissato del 25-4-2004, effettuate le verifiche ed i pagamenti, "le imprese mandanti cederanno al S i loro diritti di rivalsa verso Poste ed istituti di credito ... per l'importo totale allo stesso addebitato ed il dr S intraprenderà e/o proseguirà le eventuali opportune azioni a proprie spese" (art. 8 contratto di transazione);
la rivalsa era, quindi, concretamente limitata all'importo totale addebitato al S e quantificabile solo all'esito dell'operazione contabile di rendicontazione necessaria per chiudere il rapporto di agenzia;
il S, pertanto, prima della chiusura dei conti e della dichiarazione formale di surroga da parte delle imprese mandanti, non poteva agire sulla base della transazione;
3) la chiusura della complessa procedura di accertamento contabile tra il S e le Compagnie mandanti nonché l'addebito al S delle somme oggetto di illecito incasso e la surrogazione per il recupero emergevano solo dalle dichiarazioni rese da ma Assitalia in data 13-10-2008;
documenti quest'ultimi tuttavia formatisi già ne 2008 (quando era ancora pendente il giudizio di primo grado), e quindi, ai sensi dell'art. 345 cpc (come modificato dall'art. 54, comma 1 lett. ob) del d.l. 83/2012, conv. in L. 134/2012), tardivamente depositati solo in appello, quando invece potevano, ex art. 184 bis e 153, comma 2, cpc, essere versati già in primo grado;
4) con le dichiarazioni di surroga del Sone nelle azioni di recupero gli assicurati truffati avevano soltanto dato atto di avere composto la questione con la Compagnia assicuratrice ma non avevano chiarito il soggetto (il Sone o la Compagnia assicuratrice) che aveva sostenuto gli oneri di tale composizione (elemento questo indispensabile per l'azione di rivalsa);
solo con le missive del 13-10-2008 (tardivamente -come detto-prodotte) poteva comprendersi come l'operazione tra i clienti truffati e la Compagnia fosse consistita nell'annullamento dell'irregolare liquidazione (falso riscatto della polizza) con addebito della relativa somma al S. Avverso detta sentenza Massimo S propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato anche da successiva memoria. Poste Italiane SpA resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a due motivi. M C C resiste con controricorso.
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