Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2023, n. 50320
Sentenza
10 novembre 2023
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10 novembre 2023
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Massime • 2
In tema di reati tributari, ha natura di confisca diretta quella disposta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, posto che tali somme costituiscono, comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte.
In tema di impugnazioni cautelari reali, è legittima la declaratoria, da parte del tribunale del riesame, di inammissibilità dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari reiettiva dell'istanza di dissequestro con cui sia dedotta la mancanza di motivazione sul "periculum in mora" nel caso in cui non sia stata previamente proposta la relativa eccezione al giudice di "prime cure", posto che la carenza motivazionale rende il provvedimento genetico viziato da nullità relativa, che, ove non tempestivamente dedotta con l'istanza di dissequestro, non può essere eccepita, per la prima volta, con l'appello reale.
Sul provvedimento
Testo completo
5 0320-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1183/2023 - Presidente - ALDO ACETO CC 10/11/2023- ALESSIO SCARCELLA - Relatore- R.G.N. 30821/2023 ANTONIO CORBO ALESSANDRO MARIA ANDRONIO MARIA TR MAGRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR CL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di VICENZA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore presente, Avv. GIAMPIERO MAFFI, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del Tribunale del riesame di Vicenza emessa in data 6 giugno 2023 veniva rigettato l'appello cautelare reale proposto nell'interesse della RE.NO.MA SRL, di cui è legale rappresentante RG UD, terzo interes- sato, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Vicenza il 27 aprile 2023, sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12-bis, D.lgs. n. 74 del 2000, quale profitto del reato di cui all'art. 2, D.lgs. n. 74 del 2000, contestato a tale EN ER quale amministratore, all'epoca dei fatti, della società RE.NO.MA S.r.I., oggetto del capo y) dell'imputazione provvisoria.
2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore, procuratore speciale, dedu- cendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo ed il secondo motivo, da illustrarsi congiunta- mente tenuto conto dell'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesa, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di manifesta illogicità della moti- vazione laddove la decisione riconduce le somme sequestrate sui conti correnti della società al profitto del reato tributario, nonché per aver i giudici qualificato il profitto dei reati tributari quale mancato decremento patrimoniale, giustificando inoltre il vincolo reale concretamente eseguito nei confronti di somme accreditate sui conti sociali a seguito di attività lecite dalla stessa compiute. In sintesi, la difesa del ricorrente rileva che le allegazioni documentali pro- dotte in sede di appello cautelare dimostravano in maniera evidente che al mo- mento del mutamento della proprietà della società, dal EN alla nuova ammini- stratrice RA, avvenuto il 1° luglio 2020, la società vantava saldi attivi per centinaia di euro, divenuti di migliaia di euro al momento del sequestro eseguito il 28.06.2021. Tali somme derivavano da accrediti a favore della società maturati a seguito di attività lecite poste in essere dalla medesima. Ad avviso della difesa, pertanto, tali somme non costituirebbero profitto del reato tributario, anzitutto, in ragione di un prevalente orientamento giurisprudenziale, di cui sarebbe espres- sione la sentenza n. 4976 del 21.10.2021 di questa Sezione, con la conseguenza che il profitto dei reati commessi dall'amministratore non sarebbe rimasto nella disponibilità della società, che aveva mutato non solo l'amministratore ma anche la proprietà in favore della sig.ra RA. Né il PM avrebbe dato prova che le somme rinvenute sui conti correnti sociali dopo il mutamento della compagine 2 societaria costituissero il profitto dei reati posti in essere dal precedente ammini- stratore. In secondo luogo, poi, che tali somme non costituiscano profitto del reato tributario contestato, discenderebbe dalla tipologia di illeciti commessi dall'ammi- nistratore stesso, atteso che le somme avvinte dal vincolo reale non potrebbero dirsi riconducibili nemmeno al profitto di alcuni reati posti in essere dall'ammini- stratore EN, in ragione della difficile determinazione del prezzo del reato di cui ai capi c) e r), ossia emissione di fatture per operazioni inesistenti.
2.2. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge per nullità assoluta del provvedimento genetico applicativo della misura cautelare reale del 7.06.2021, nonché del provvedimento impugnato per difetto di motiva- zione circa la sussistenza del periculum in mora. In sintesi, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per aver operato il- legittimamente il richiamo al decreto di sequestro preventivo con riferimento alla motivazione sul periculum in mora, nella specie mancante, nonostante quanto af- fermato dalle note Sezioni Unite Ellade. Nella specie, nel provvedimento genetico tale motivazione risulta del tutto omessa, limitandosi ad affermare il Gip presso il Tribunale di Vicenza che la motivazione sul periculum non fosse necessaria trat- tandosi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, in violazione del richiamato orientamento giurisprudenziale. L'ordinanza, pertanto, deve rite- nersi affetta da nullità, anche in ragione del fatto che, nel caso di specie, la persona giuridica non aveva posto in essere, a seguito del mutamento di proprietà, alcuna manovra elusiva atta ad occultare beni mobili ed immobili in danno dell'Erario. In quanto nullità assoluta ed insanabile rilevabile ex officio, illegittima sa- rebbe la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello operata dal giudice collegiale della cautela, trattandosi di patologia processuale rilevabile in ogni stato e grado del processo anche in difetto di eccezione difensiva.
3. L'Avv. Giampiero Maffi ha depositato telematicamente in data 30.08.2023 istanza di trattazione orale del ricorso, accolta con provvedimento del Presidente titolare di questa sezione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato in presenza, è infondato.
2. Va premesso, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che in data 7.06.2021, il Gip presso il Tribunale di Vicenza disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 della somma di euro 186.935,94 in via diretta a carico della società RE.NO.MA s.r.l., quale profitto del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestato a EN ER, il quale, all'epoca dei fatti, rivestiva la carica di amministratore della società. In particolare, secondo il capo y) dell'imputazione provvisoria, EN, in qualità di firmatario delle dichiarazioni fiscali presentate per la RE.NO.MA s.r.l. relativamente al periodo di imposta 2019, avrebbe indicato, nelle predette dichiarazioni annuali, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesi- stenti, così facendo derivare un'evasione d'imposta pari a complessivi 186.935,94 euro (nella specie 89.404,14 euro di IVA e 97.531,80 euro di IRES). In esecuzione del citato decreto di sequestro, in data 28.06.2021, la Guardia di Finanza di Vi- cenza procedeva al sequestro dei saldi attivi dei conti correnti riconducibili alla società RE.NO.MA s.r.l., oggi legalmente rappresentata dal sig. RG Clau- dio.
3. In data 17.11.2022, per il tramite del proprio legale, RG UD, quale legale rappresentante della RE.NO.MA s.r.l., presentava al Gip presso il Tri- bunale di Vicenza istanza di dissequestro, lamentando che le somme sottoposte a vincolo reale da parte della Guardia di Finanza sarebbero affluite sui conti correnti della società non in seguito agli illeciti contestati al EN, bensì in conseguenza dell'ordinaria e lecita attività di impresa svolta in seguito al cambio di proprietà e di amministrazione della stessa. In particolare, si rappresentava che, al momento del subentro di RA RI, amministratrice unica e proprietaria della società, avvenuto in data 1.7.2020, i saldi attivi sui conti correnti della società erano pari a 357 euro. In data 28.12.2021, subentrava quale nuovo proprietario ed ammini- stratore unico della società RG UD, con il quale si realizzava un netto miglioramento dei saldi attivi dei conti correnti sociali. Con ordinanza emessa in data 27.04.2023, il Gip presso il Tribunale di Vi- cenza rigettava l'istanza, evidenziando la natura fungibile del denaro in sequestro e sostenendo la riconducibilità delle predette somme al profitto del reato conte- stato, anche se confluite sui conti correnti della società dopo la commissione dell'il- lecito.
4. In data 6.05.2023, avverso tale provvedimento, veniva proposto atto di appello, con il quale si deducevano tre motivi di doglianza. Con il primo motivo, la difesa evidenziava l'assenza di qualsivoglia riconducibilità delle somme seque- strate sui conti correnti della società RE.NO.MA s.r.l. al profitto del reato di cui al 4 capo y) dell'imputazione provvisoria. Con il secondo motivo, si evidenziava l'illo- gicità risultante dal testo dell'ordinanza impugnata nella parte in cui qualifica da un lato, il profitto dei reati tributari quale mancato decremento patrimoniale e dall'altro giustifica il vincolo reale concretamente