Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 10030
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gioielli d'Italia s.r.l. nel procedimento a carico di 1. C S, nato a Lecce il 30/01/1950 2. D S A, nato a Lecce il 13/06/1975 avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del Giudice di pace di Gallipoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata e trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Lecce;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 6 marzo 2018 il Tribunale del riesame di Lecce, giudicando in sede di rinvio, annullava il decreto, emesso in fase di indagini preliminari dal locale Giudice di Pace, di sequestro preventivo di alcuni appartamenti siti in Gallipoli, in relazione al reato di occupazione abusiva di edifici (art. 633 cod. pen.), ascritto a S C e ad A D S, di cui il giudice di rinvio non ravvisava tuttavia la configurabilità. Con lo stesso provvedimento detto Tribunale, sussistendo contestazione sulla proprietà degli immobili, rinviava la decisione della controversia al giudice civile, a norma dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen., disponendo che rimanesse fermo intanto il sequestro;
senza peraltro avvedersi che, nelle more, il vincolo era venuto meno per iniziativa del Pubblico Ministero e i beni erano stati restituiti alla società intestataria, Gioielli d'Italia a r.l.
2. Dato atto di ciò, la Sesta Sezione penale di questa Corte, dinanzi alla quale avevano interposto ricorso la società stessa e i due indagati, con sentenza n. 51794/18 considerava esaurita la tematica cautelare, qualificava direttamente le impugnazioni proposte in incidente di esecuzione (rispettivamente finalizzato al mantenimento o al ripristino della disponibilità dei beni) e investiva della
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata e trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Lecce;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 6 marzo 2018 il Tribunale del riesame di Lecce, giudicando in sede di rinvio, annullava il decreto, emesso in fase di indagini preliminari dal locale Giudice di Pace, di sequestro preventivo di alcuni appartamenti siti in Gallipoli, in relazione al reato di occupazione abusiva di edifici (art. 633 cod. pen.), ascritto a S C e ad A D S, di cui il giudice di rinvio non ravvisava tuttavia la configurabilità. Con lo stesso provvedimento detto Tribunale, sussistendo contestazione sulla proprietà degli immobili, rinviava la decisione della controversia al giudice civile, a norma dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen., disponendo che rimanesse fermo intanto il sequestro;
senza peraltro avvedersi che, nelle more, il vincolo era venuto meno per iniziativa del Pubblico Ministero e i beni erano stati restituiti alla società intestataria, Gioielli d'Italia a r.l.
2. Dato atto di ciò, la Sesta Sezione penale di questa Corte, dinanzi alla quale avevano interposto ricorso la società stessa e i due indagati, con sentenza n. 51794/18 considerava esaurita la tematica cautelare, qualificava direttamente le impugnazioni proposte in incidente di esecuzione (rispettivamente finalizzato al mantenimento o al ripristino della disponibilità dei beni) e investiva della
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