Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 02865
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TONINELLI GIOVANNI FRANCESCO nato a ORZINUOVI il 30/06/1953 avverso l'ordinanza del 04/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere A A;sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione del profilo confiscabile;rigetto nel resto. udito il difensore, AVV. PISAPIA TOMASO ANTONIO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. G F T ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 04/03/2022 del Tribunale di Milano che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare del PM, ha disposto il sequestro preventivo delle somme di denaro nella diretta disponibilità delle società «Toninelli Fratelli Società Agricola SS» e «Lucra96 S.r.l.» fino alla concorrenza dell'importo di euro 949.040,00, corrispondente al profitto del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., e, in subordine, in caso di incapienza delle predette società, dei beni mobili ed immobili in disponibilità, tra gli altri, dell'odierno ricorrente per un valore equivalente a detto profitto. 1.1.Con il primo motivo deduce l'insussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. osservando, in estrema sintesi, che i sottoprodotti di origine animale non possono essere sempre ed automaticamente considerati rifiuti ove soddisfino, come nel caso dì specie, ì requisiti stabiliti dall'art. 184-bis, d.lgs. n. 152 del 2006. I SOA-3, infatti, erano destinati ad essere utilizzati presso i biodigestori della società «Toninelli Fratelli Società Agricola SS», come pacificamente riconosciuto dallo stesso PM, società autorizzata allo spandimento del digestato (circostanza immotivatamente smentita dall'ordinanza impugnata). I SOA-3 trattati - afferma - risultano indiscutibilmente idonei alla produzione di biogas conformemente agli artt. 10 e 14, Reg. CE n. 1069/2009, ed erano sostanze delle quali i produttori non intendevano disfarsi. Alla stessa conclusione si perviene - afferma - alla luce del chiaro dettato dell'art. 52-bis, d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, che esclude il digestato dal novero dei rifiuti (in quanto sottoprodotto). 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 321, cod. proc. pen., 240, 452-quaterdecies, comma quinto, cod. pen., in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti sotto il profilo dell'errata (ed immotivata) affermazione per la quale l'intero digestato sarebbe da considerare rifiuto e non la parte eventualmente inquinata da materiali non consentiti. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies, cod. pen. 1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 240, 452-quaterdecies. 640-bis cod. pen., in merito alla quantificazione del profitto confiscabile. 1.5.Con il quinto motivo deduce l'assenza di autonomia di giudizio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 3.1.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite Io specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, B, Rv. 226710 - 01;si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, P, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, B;tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01;Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01;Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01;Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 3.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.;Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01);motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01;Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01;Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01;Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01;Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, la motivazione che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01;nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 3.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011;Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.;Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.;Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.).
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