Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2024, n. 3897
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In tema di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica, ove al concessionario sia stato attribuito il diritto di superficie su quest'ultima, la decadenza dello stesso per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria determina l'estinzione del suddetto diritto reale e, conseguentemente, dell'ipoteca eventualmente costituita dal concessionario medesimo su di esso.
Ove al concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica sia stato attribuito il diritto di superficie sulla stessa, deve escludersi che su quest'ultimo possa essere costituita un'ipoteca volontaria in favore di terzi, in quanto tale atto, facendo venir meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell'opera, sottrarrebbe quest'ultima alla sua destinazione pubblica; l'ente pubblico concedente può, tuttavia, in deroga al divieto generale, consentire espressamente l'iscrizione ipotecaria, previa valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico, sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 2582/2021 Numero sezionale 223/2024 Numero di raccolta generale 3897/2024 Data pubblicazione 12/02/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. F D S Presidente DIRITTO DI SUPERFICIE SU BENE PUBBLICO ESTINZIONE IPOTECA dott. P A P CO Consigliere dott. A TO Consigliere relatore dott. R R Consigliere Ud. 24/01/2024 P.U. dott. S S Consigliere R.G. n. 2582/2021 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 2582 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da COMUNE DI CATTOLICA (C.F.: 00343840401), in persona Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato A R (C.F.: RMR LSN 71B20 G479Y) -ricorrente - controricorrente al ricorso incidentale con- dizionato- nei confronti di PURPLE SPV S.r.l., società unipersonale (C.F.: 04846340265), rappresentata nel presente giudizio da CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. (C.F.: 06374460969), in persona del rappresentante per pro- cura E B rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati A A d M (C.F.: DMR LNS 68A05 F839F) e D A S B (C.F.: BNV DSN 75C10 F205Z) -controricorrente - ricorrente in via incidentale con- dizionata- nonché REV – GESTIONE CREDITI S.p.A. (C.F.: 13653361009), rappresentata nel giudizio di secondo grado da Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., successivamente Ric. n. 2582/2021 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2024 – Sentenza – Pagina 1 di 18 Numero registro generale 2582/2021 Numero sezionale 223/2024 Numero di raccolta generale 3897/2024 denominata Banca Tirrenica S.p.A. ed oggi fusa per in- Data pubblicazione 12/02/2024 corporazione in Unione di Banche Italiane S.p.A. (C.F.: 03053920165), in persona del legale rappresentante pro tempore GE.CO. PARK S.r.l. in liquidazione (C.F.: 03539560403), in persona del legale rappresentante pro tempore BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO S.p.A. (C.F.: 00367210515), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bolo- gna n. 1734/2020, pubblicata in data 22 giugno 2020;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 24 gennaio 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per l'accogli- mento sia del ricorso principale che del ricorso incidentale;
l'avvocato A R, per il Comune di Cattolica;
l'avvocato D A S B, per Cerved Cre- dit Management S.p.A.. Fatti di causa Il Comune di Cattolica ha agito in giudizio nei confronti di Ge.Co. Park S.r.l. e della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio per ottenere: a) la dichiarazione di estinzione del diritto di su- perficie costituito in favore della Ge.Co. Park S.r.l. su un'area sita nel territorio comunale, nell'ambito di un rapporto di con- cessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica (auto- stazione denominata “Bus Terminal”), a seguito della dichiara- zione di decadenza della concessionaria, per grave inadempi- mento ai suoi obblighi contrattuali;
b) l'accertamento della piena proprietà dell'area e dei fabbricati e manufatti ivi realiz- zati, in proprio favore, liberi da qualunque peso o diritto della concessionaria;
c) la dichiarazione di nullità o inefficacia Ric. n. 2582/2021 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2024 – Sentenza – Pagina 2 di 18 Numero registro generale 2582/2021 Numero sezionale 223/2024 Numero di raccolta generale 3897/2024 dell'atto con cui la Ge.Co. Park S.r.l. aveva costituito un'ipoteca Data pubblicazione 12/02/2024 volontaria sugli immobili realizzati, in favore della Banca Popo- lare dell'Etruria e del Lazio, a garanzia del credito derivante da un finanziamento;
d) in subordine, la dichiarazione di estinzione dell'ipoteca sugli immobili realizzati, contestualmente all'estin- zione del diritto di superficie. La Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, nel contestare le do- mande dell'ente comunale, ha chiesto l'accertamento del tra- sferimento dell'ipoteca sulla somma di € 1.278.546,65, dal me- desimo ente riconosciuta alla concessionaria, quale indennità per le opere realizzate, ai sensi dell'art. 2816, comma 1, c.c.. Nel corso del giudizio è intervenuta REV – Gestione Crediti S.p.A., cessionaria del credito della banca convenuta garantito dall'ipoteca in contestazione, rappresentata dalla Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.. All'esito, il Tribunale di Rimini, in solo parziale accoglimento delle domande proposte dall'ente attore: a) ha dichiarato estinto il diritto di superficie costituito dal Comune di Cattolica in favore della Ge.Co. Park S.r.l.;
b) ha dichiarato il Comune di Cattolica pieno proprietario degli immobili realizzati dalla so- cietà concessionaria;
c) ha rigettato le altre domande del co- mune;
d) ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzio- nale avanzata dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio per l'accertamento del trasferimento dell'ipoteca sulle indennità do- vute dall'ente concedente alla concessionaria. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dal Comune di Cat- tolica, assorbito l'appello incidentale condizionato della REV – Gestione Crediti S.p.A. avente ad oggetto la domanda ricon- venzionale dichiarata inammissibile in primo grado. Ricorre il Comune di Cattolica, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso Purple SPV S.r.l. (rappresentata da Cerved Credit Management S.p.A.), già intervenuta nel giudizio Ric. n. 2582/2021 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2024 – Sentenza – Pagina 3 di 18 Numero registro generale 2582/2021 Numero sezionale 223/2024 di appello, quale successore a titolo particolare di REV – Ge- Numero di raccolta generale 3897/2024 stione Crediti S.p.A. nei diritti controversi, che propone a sua Data pubblicazione 12/02/2024 volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo. Il Comune di Cattolica resiste con controricorso al ricorso inci- dentale condizionato di Purple SPV S.r.l.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità del
contro
- ricorso e del ricorso incidentale condizionato di Purple SPV S.r.l. (rappresentata da Cerved Credit Management S.p.A.). In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell'art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell'art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il
contro
- ricorso) è inammissibile;
il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del le- gale rappresentante dell'ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall'atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell'ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte;
cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01;
Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 21803 del Ric. n. 2582/2021 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2024 – Sentenza – Pagina 4 di 18 Numero registro generale 2582/2021 Numero sezionale 223/2024 28/10/2016, Rv. 642963 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 16274 del Numero di raccolta generale 3897/2024 31/07/2015, Rv. 636620 – 01;
Sez. L, Sentenza n. 23786 del Data pubblicazione 12/02/2024 21/10/2013, Rv. 628512 – 01;
Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata;
Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01;
Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01). Nella specie, la controricorrente Purple SPV S.r.l. si è costituita nella presente fase del giudizio a mezzo della rappresentante e mandataria Cerved Credit Management S.p.A., la quale, a sua volta, risulta costituita in persona di E B, che si qualifica procuratrice speciale di tale ultima società e, in tale qualità, ha sottoscritto il mandato difensivo. Non risultano, però, prodotte (e neanche sono, del resto, indi- cate nell'elenco dei documenti allegati al controricorso, redatto in calce allo stesso): (a) né la procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. Giorgio Pertegato in data 25 gen- naio 2018 rep. 297185 racc. 30921, registrata a Pordenone il 30 gennaio 2018 al n. 1535 serie 1T, solo richiamata nel ri- corso, che si assume conferita dalla Purple SPV S.r.l. in favore della Cerved Credit Management S.p.A.;
(b) né la procura spe- ciale a rogito del Notaio Dott. Elio Bergamo in data 25 settem- bre 2020 rep. 22298 racc. 10843, che si assume conferita dalla Cerved Credit Management S.p.A. in favore di Emanuela Bra- mante. Il controricorso ed il ricorso incidentale condizionato della Pur- ple SPV S.r.l. (rappresentata da Cerved Credit Management S.p.A.) sono, pertanto, inammissibili. Ric. n. 2582/2021 – Sez.
3 - Ud. 24 gennaio 2024 – Sentenza – Pagina 5 di 18 Numero registro generale 2582/2021 Numero sezionale 223/2024 Numero di raccolta generale 3897/2024 2. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «Vio- Data pubblicazione 12/02/2024 lazione e falsa applicazione