Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/10/2019, n. 24608

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/10/2019, n. 24608
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24608
Data del deposito : 2 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

196/33 in quanto: disposto d'ufficio ORDINANZA O a richiesta di parte U imposto dalla legge sul ricorso 12932-2018 proposto da: V. E. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CAIO MARIO

13, presso lo studio dell'avvocato S C, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

N.K. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BANCO DI SANTO SPIRITO

48, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI, rappresentata e difesa dall'avvocato L B;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4878/2016 del TRIBUNALE di città italiana Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere G B;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale I Z, il quale chiede il rigetto del ricorso e la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

RILEVATO CHE

1. Le parti forniscono una versione almeno parzialmente difforme dei fatti rilevanti per il giudizio. Espone la controricorrente, sig.ra I N.K. L che, in data 1 dicembre 2013, ha contratto matrimonio in Italia, con il sig. V.E. . Il 5 dicembre 2015 i coniugi si sono recati in altro stato membro UE avendo deciso che N.K. avrebbe terminato in città la difficile gravidanza in corso e avrebbe partorito altro dove stato UE avrebbe potuto essere assistita dai suoi genitori Il 3 febbraio 2016 è nata V.V.N. che ha acquisito alla italiana e di altro nascita la doppia cittadinanza, stato membro UE, essendo stata ia sua nascita dichiarata presso l'Ufficiale dello Stato Civile nel Comune di città italiana dove i coniugi avevano Ric. 2018 n. 12932 sez. SU - ud. 26-02-2019 -2- altro fissato la residenza al momento del matrimonio, e in stato nel UE Comune di città altro stato UE . Nei mesi da febbraio a giugno 2016 il sig. V.E. si era recato tre volte ad città altro stato UE a trovare la moglie e la bambina. Ma dopo poco tempo sarebbero insorti insanabili contrasti fra i coniugi perché, secondo quanto riferisce la sig.ra N.K. , il marito avrebbe voluto programmare una nuova gravidanza questa volta non medicalmente assistita (nonostante il sig. V.E. fosse omissis . Al rifiuto della N.K. V.E. avrebbe minacciato non solo una azione giudiziale per sottrazione di minore in caso di non immediato rientro in Italia e una condotta ostativa a qualsiasi espatrio della N.K.

2. Il 20 luglio 2016 il V.E. ha depositato presso il città Tribunale di italiana ricorso per separazione esponendo una diversa versione dei fatti consistente in sostanza nel rifiuto unilaterale e immotivato della N.K. di rientrare in Italia dopo il parto e chiedendo la dichiarazione di addebito della separazione nonché l'affidamento in via esclusiva della figlia con l'adozione degli opportuni provvedimenti per il suo rientro in Italia e il divieto di espatrio senza l'autorizzazione del padre.

3. Con comparsa depositata il 31 ottobre 2016 si è costituita in giudizio la sig.ra N.K. e, in base alla versione dei fatti sopra riportata nel punto 1, ha chiesto a sua volta la Ric. 2018 n. 12932 sez. SU - ud. 26-02-2019 -3- dichiarazione di addebito della separazione a carico del marito e l'affido in via esclusiva della figlia.

4. Il 7 novembre 2016 il Presidente del Tribunale di città italiana ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e dichiarato non luogo a provvedere sulle domande relative alla minore che è nata e ha sempre risieduto in altro Stato dell'Unione Europea.

5. Con ricorso del 28 novembre 2016 V.E. ha proposto reclamo avverso la dichiarazione di non luogo a provvedere e avverso i successivi provvedimenti confermativi e ha rilevato che tale dichiarazione era viziata per il fatto che la N.K. non aveva eccepito alcun difetto di giurisdizione per ciò che concerne i richiesti provvedimenti relativ alla figlia. Ha ritenuto in ogni caso che doveva contrariamente affermarsi la giurisdizione del giudice italiano in quanto la bambina è cittadina italiana e residente anagraficamente in Italia dalla nascita.

6. Si è costituita la I N.K. [che ha contestato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano affermando che l'unico criterio per la determinazione della giurisdizione è quello della residenza abituale del minore. città 7. La Corte di appello di italiana con provvedimento dell'Il gennaio 2017 ha rigettato il reclamo aderendo alla prospettazione della N.K. sulla base del disposto dell'art. 8 del Reg.to UE n. 2201/2003 (cd. Bruxelles 2 bis). Ric. 2018 n. 12932 sez. SU - ud. 26-02-2019 -4- 8. Con provvedimento del 20/23 gennaio 2017 il Presidente del Tribunale di città italiana richiamando la giurisprudenza della CGUE (sentenza Mercredi 22.12.2010 c.497/10 §§ 54-56) e successivamente, per implicito, il giudice istruttore (con ordinanza istruttoria del 23 marzo 2018) hanno ribadito la correttezza del diniego a provvedere sulle domande relative alla minore. città altro 9. Il Tribunale di , adito dal sig. per ottenere il stato V.E. UE rientro in Italia della figlia, all'esito della pronuncia 8.6.2017 della C.G.U.E., sulla questione dell'interpretazione dell'art. 11 § 1 del regolamento Brxl II bis, con sentenza del 14 dicembre 2017, ha accertato che non ricorre né l'ipotesi del trasferimento illecito né quella dell'illecito trattenimento del minore ai sensi dell'art. 11 del regolamento. 10. V.E. ha proposto, quindi, regolamento di giurisdizione ex art. 41 c. 1 c.p.c. ovvero ricorso ex art. 360 c. 2 nn.
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