Cass. civ., sez. II, sentenza 12/09/2003, n. 13425
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Cernoru di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: contratto prelicu l Dott. M SE Presidente R.G.N. 16276/00 Dott. G NNO Rel. Consigliere 18147/00 27311 25 Dott. V C - Consigliere on. Dott. O SNO gliere Rep. 3512 34 Dott. F P F Consigliere Ud. 25/02/03 ha pronunciato la seguente 117 SENTENZA sul ricorso proposto da: M RMARIA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato R G, che lo difende unitamente 盡 all'avvocato F T, giusta delega in atti; ricorrente - т и contro в и LIQUIDAZIONE, in persona del suo LODIMMOBILI SRL IN д LEONELLA NARDO, elettivamente domiciliataliquidatore in ROMA PZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato S S, difesa dall'avvocato - 2003 F F C, giusta delega in atti;B 320 controricorrente -1- nonchè contro M G M; - intimate. e sul 2° ricorso n° 18147/00 proposto da: M G M, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato P P, che la difende unitamente agli avvocati ERCOLI, PIERANTONIO ERCOLI, giusta delega COSTANTINO in atti; controricorrente e ricorrente incidentale contro M R MARIA, LODIMMOBILI SRL IN LIQ. in persona del liquidatore pro tempore NARDO LEONELLA; - intimati avverso la sentenza n. 1336/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 25/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Giandonato т а NAPOLETANO; в и udito 1'Avvocato GRADARA Rita, difensore del ч ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale, rigetto ricorso incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per rigetto entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Giorgiomaria M, con atto di citazione notificato il 24 novembre 1989, convenne innanzi al M e laTribunale di Lodi R Lodimmobili S.r.l., con sede in Lodi, per sentirli condannare, in via solidale od alternativa, previa convalida del sequestro conservativo concesso dal ઃ Presidente dello stesso Tribunale ante causam, a restituir largle somma di £. 20.000.000, oltre accessori, che aveva versata in acconto sul prezzo di un immobile in virtù di contratto preliminare. Espose l'attore che: l'immobile era stato promesso in vendita dalla Lodimmobili S.r.l., rappresentata dal M R, quale amministratore unico, a tale A S, la quale aveva versato un acconto di £. 18.000.000;come s risultava da una postilla in calce alla scrittura т е privata relativa al contratto, in data 16 ottobre в 1984 il preliminare era stato risolto e la somma и versata in acconto era stata restituita alla ч promissaria acquirente;da altra postilla in pari data risultava che la somma restituita alla Sala esso attore al M era stata versata da quest'ultimo consegnata R e all'avente diritto;a tale dazione esso attore si 3 era indotto, essendo subentrato nel contratto conclusosi tra la Lodimmobili S.r.l. e la Sala; sennonché, nonostante il tempo trascorso, la Lodimmobili S.r.l. non aveva provveduto a perfezionare il contratto od a restituirgli la somma versata in acconto. Nella resistenza dei convenuti, ciascuno dei quali opponeva di non essere obbligato alla restituzione della somma, essendo tenuto l'altro, l'adito tribunale ritenne che obbligata fosse la Lodimmobili S.r.l., che condannò alla restituzione, convalidando il sequestro conservativo eseguito nei suoi confronti. La Lodimmobili S.r.l. propose appello con atto notificato ad entrambi i M ed il M Giorgiomaria svolte subordinato appello incidentale tardivo nei confronti del M R. 忠 ит La Corte d'Appello di Milano, con sentenza resa ив in data 25 maggio 1999, in riforma della decisione ч impugnata, mentre ha rigettata la domanda proposta nei confronti della Lodimmobili S.r.l., ha accolto quella proposta nei confronti del M R, condannando costui a restituire all'appellante incidentale, Giorgiomaria M, la somma di £. 20.000.000 con gli accessori;ha rigettato, poi la domanda di convalida del sequestro conservativo eseguito in danno della società convenuta. Premesso che la statuizione della sentenza impugnata escludente l'esistenza della cessione del contratto preliminare per mancanza della necessaria forma scritta ad substantiam era passata in cosa ingiudicata, il giudice d'appello ha osservato, primo luogo, che l'esclusione dell'addotto rapporto contrattuale tra il M Giorgiomaria e Lodimmobili S.r.l. rendeva irrilevante la questione della limitazione dei poteri dell'amministratore unico della suddetta società, R M, il quale, secondo la delibera assembleare del 23 novembre 1983, non avrebbe potuto compiere atti di cessione di immobili. т и L'inesistenza dell'addotta cessione del в contratto ed il rilievo che la somma versata и dall'attore non era mai entrata nelle casse della ч società, dal momento che l'assegno di £. 20.000.000 era stato emesso dall'attore a favore di R M e da quest'ultimo riscosso, ad avviso della corte di merito inducevano a ritenere, da un canto, che si versasse in tema di ripetizione d'indebito e, dall'altro, che obbligato a 5 I restituire la somma fosse il M R, a nulla rilevando che in tesi la restituzione alla Sala dell'acconto con danaro del M Giorgiomaria avesse avvantaggiato la società. Peraltro, neppure l'acconto versato dalla Sala era entrato nelle casse sociali, risultando documentalmente riscosso a proprio vantaggio dal M R. Quanto all'ammissibilità dell'appello Mtardivo proposto dal incidentale Giorgiomaria, il giudice d'appello, respingendo l'eccezione sollevata dal M R, ha ritenuto che a rendere ammissibile il gravame, facendo sorgere l'interesse all'impugnazione incidentale, fosse stata l'impugnazione principale proposta dalla società, poiché, altrimenti, il т и M Giorgiomaria, avendo proposto una domanda di в condanna anche alternativa, di fronte alla condanna и di uno dei due convenuti (la Lodimmobili S.r.l.) д non avrebbe avuto interesse ad impugnare in via autonoma la sentenza. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il M R, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il M 6 Giorgiomaria, che, a sua volta, propone ricorso facendo propri i motivi secondo e incidentale, terzo del ricorso principale e svolgendo un ulteriore motivo, relativo al regolamento delle spese di lite. resiste con Al ricorso incidentale controricorso la Lodimmobili S.r.l. Vi ilmemorie difensive persono ricorrente principale e per la controricorrente Lodimmobili S.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., i due ricorsi, essendo stati proposti verso una stessa sentenza, devono essere riuniti. Col primo motivo il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione т falsa applicazione dell'art. 334 cod. proc. civ. и nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria в и motivazione, adducendo che la Corte d'Appello, nel ч ritenere ammissibile l'appello incidentale tardivo svolto dal M Giorgiomaria, ha trascurato di considerare che, nella specie, tra le due cause (quella che vedeva convenuta la Lodimmobili S.r.l. e quella che vedeva come convenuto esso ricorrente) non sussisteva il nesso della inscindibilità, richiesto come necessario per poter reintrodurre in giudizio parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale. Soggiunge il ricorrente che di tanto lo stesso appellante incidentale era così consapevole che ritenne di proporre nei suoi confronti anche una domanda di garanzia, peraltro inammissibile ai civ., proprio alsensi dell'art. 345 cod. proc. fine di "legare" tra loro le due cause. condivisa, poiché, La censura non può essere come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte, tra le due cause ravvisabile il nesso di reciproca dipendenza, essendo stata, la domanda, proposta anche in via alternativa nei confronti di due soggetti ed essendo sorta, tra i due convenuti, contestazione т и circa l'individuazione del soggetto effettivamente в и tal obbligato alla restituzione della somma. In litisconsorzio caso ricorre un'ipotesi di ч se, come nel necessario, con la conseguenza che, S la caso in esame (l'appellante principale Lodimmobili S.r.l. ha ancora contestato di essere obbligata alla restituzione, insistendo nell'indicare come obbligato l'altro convenuto, il M R), in appello venga ancora in 8 rilievo la necessità di individuare tra i più convenuti l'obbligato, ricorre la necessità di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331, co. 1°, cod. proc. civ. e la parte chiamata ad integrare il contraddittorio può proporre, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., impugnazione incidentale anche tardiva (cfr. Cass., 27 ottobre 1995, n. 1190;Cass., 21 gennaio 1989, n. 365; Cass., 7 febbraio 2000, n. 1322). Giova, peraltro, evidenziare che nella specie l'appello principale era stato notificato, oltre che al M Giorgiomaria, anche all'altro convenuto in primo grado il M R sicché il contraddittorio doveva ritenersi già integro ed all'atto notificato dall'appellato M Giorgiomaria all'altro appellato M т и R dev'essere attribuito il significato в di notifica della riproposizione in appello della и domanda in via alternativa, ritenuta evidentemente ч necessaria in considerazione dell'iniziale contumacia del M R, anziché la qualifica di appello incidentale. Le considerazioni svolte, evidenziando la rituale riproposizione della domanda di condanna in via alternativa, rendono irrilevante la questione posta dalla proposizione in appello della domanda evidentemente in via alternativa, ritenuta. dell'iniziale in _ considerazione necessaria contumacia del M R, anziché la qualifica di appelle incidentale. Le considerazioni svolte, evidenziande la rituale riproposizione della domanda di condanna in via alternative rendono irrilevante la questione posta dalla proposizione eventuale in appello di una domanda di garanzia, avendo, la stessa, natura subordinata. Col secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2742 cod. civ. nonché contraddittorietà nella motivazione, osservando che, sul presupposto, irrilevante, che il passaggio di danaro da Giorgiomaria M ad A S, tramite la Lodimmobili S.r.l., era stato eseguito attraverso il conto corrente personale dell'amministratore e non quello della società, la Corte d'Appello ha obbligato allaerroneamente ritenuto che restituzione fosse in proprio l'amministratore e non la società, in nome della quale egli aveva agito. Peraltro, soggiunge il ricorrente, poiché la 10 causa della dazione della somma da Giorgiomaria M ad esso ricorrente era costituita dal versamento dell'acconto prezzo per l'acquisto dell'immobile di proprietà della S.r.1. patrimoniale normativamente dotata di autonomia perfetta era proprio in considerazione di ciò che la somma medesima era stata utilizzata per l'estinzione di un debito della società. Il motivo fatto proprio dal ricorrente incidentale, il quale aggiunge che, poiché tutte le operazioni compiute da R M, sia con riferimento al contratto preliminare concluso con la Sala sia con riferimento alla risoluzione di tale contratto sia con riferimento alla cessione dello stesso a favore di esso ricorrente, erano т state compiute in nome e per conto della и Lodimmobili S.r.l., obbligata alla restituzione щ и della somma versata da esso ricorrente doveva essere ritenuta la società, a nulla rilevando ч l'eventuale circostanza che la somma versata dalla Sala non fosse stata riversata dal M R nelle casse sociali. Tale circostanza, invero, costituiva un'irregolarità nel funzionamento del rapporto interno tra l'amministratore e la società, 11 certamente non opponibile alla Sala, che al M R aveva pagato quale amministratore della società. D'altro canto, rileva il ricorrente incidentale, poiché non v'è dubbio che la società abbia ratificata la risoluzione del contratto : concluso con la Sala ed, in conseguenza, anche la restituzione dell'acconto dalla stessa versato, essa era stata liberata del debito verso la promissaria acquirente grazie al versamento operato da esso ricorrente, cessionario del contratto. Col terzo motivo il ricorrente principale lamenta violazione о falsa applicazione dell'art. 2487 cod. civ., con riferimento agli artt. 2384 e 1388 stesso codice nonché per contraddittorietà della motivazione, denunciando che erroneamente la т sentenza impugnata ritiene che gli effetti di un у ть atto compiuto dall'amministratore in nome e per conto della società non debbano ricadere sulla medesima società. E ciò tanto più si rivela erroneo quando si consideri che è la stessa sentenza a ritenere irrilevante la questione circa i limiti dei poteri negoziali dell'amministratore. La relativa motivazione, sottolinea il ricorrente, è comunque carente. 12 Il ricorrente incidentale fa proprio anche tale motivo, che considera un'integrazione della censura da lui svolta col precedente motivo. Le censure sono infondate. Correttamente la Corte d'Appello, al fine di escludere l'obbligo di restituzione in capo alla Lodimmobili S.r.l. per porlo esclusivamente a carico del M R, ha valorizzato due circostanze decisive: l'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra la società ed il solvens, M Giorgiomaria, e dazione a favore del M R, non già a favore della società, della somma versata dal M Giorgiomaria. Tali circostanze, imponendo di escludere la pretesa cessione del preliminare a favore del M Giorgiomaria ed evidenziando che la somma di . т е cui si chiedeva la restituzione si era risolta in в profitto personale del M R, da un и canto privavano della causa la dazione eseguita dal ч solvens, dall'altro facevano sorgere l'obbligo di restituzione a carico dell'accipiens, M R, a favore del quale la dazione era stata effettuata, come, con accertamento di fatto, che si sottrae alla censura, peraltro generica, svolta dai ricorrenti, ha ritenuto il giudice di 13 appello. data dalla La correttezza della soluzione sentenza impugnata è confermata dal rilievo che, essendosi anche il primo pagamento quello di £. - 18.000.000 eseguito dalla promissaria acquirente, A S risolto in personale profitto il Mdell'amministratore unico della società - (anche su tale punto la motivazione R - data dalla corte di merito, sufficiente e corretta, è immune da censure), la restituzione alla Sala della somma versata non può ritenersi operata a vantaggio della società, bensì del M R, che aveva fatto proprio l'acconto di £. 18.000.000. Le considerazioni svolte consentono di escludere il denunciato vizio di contraddittorietà . della motivazione, poiché la Corte d'Appello ha т е ritenuto irrilevante la questione dell'eccesso di в potere commesso dall'amministratore unico al fine и di rimarcare coerentemente che l'inesistenza della ч pretesa cessione del preliminare consentiva di ritenere superfluo accertare se quel negozio fosse efficace nei confronti della società, essendo un fuor d'opera discutere dell'efficacia di un negozio mai venuto ad esistenza. 14 Arbitraria deve, conseguentemente, ritenersi la conclusione che i ricorrenti sembrano voler trarre, irrilevanza di detta secondo cui la ritenuta che la cessione del questione confermerebbe contratto fu conclusa in nome e per conto della società. Del pari, deve considerarsi infondata la censura con la quale si denuncia la violazione del principio di autonomia patrimoniale delle società di capitali, poiché l'esclusione della conclusione della pretesa cessione in rappresentanza della Lodimmobili S.r.l. impediva il sorgere di qualsiasi responsabilità patrimoniale della società verso il causa della mancata restituzione solvens a dell'indebito. Col terzo motivo del ricorso incidentale si т и denuncia violazione e falsa applicazione degli в artt. 90 e 91 cod. proc. civ. nonché dell'art. 75 и disp. att. stesso codice e dei principi che Ч regolano la liquidazione delle spese processuali; si denuncia, altresì, omessa ○ carente motivazione al riguardo. Adduce il M Giorgiomaria che: a) nel liquidare le spese processuali erroneamente, poste a carico del M R, la 15 sentenza impugnata ne ha ridotto a metà l'importo sul rilievo, implicito, che l'altra metà doveva ritenersi larelativa al giudizio contro Lodimmobili S.r.l., non avendo considerato che la causa contro i due convenuti era sostanzialmente unica e che l'attore, se è totalmente soccombente nei confronti di uno dei convenuti (nella specie, la Lodimmobili S.r.l., a favore della quale le spese di lite non sono state ridotte alla metà), è del pari totalmente vincitore nei confronti dell'altro convenuto;b) peraltro, quanto liquidato per ciascuno dei due gradi di merito a favore di esso ricorrente risulta anche inferiore alla metà di quanto esposto con le relative note-spese;il che, mancando una motivazione, farebbe propendere per un errore materiale. d т и Le censure risultano inammissibili, perché: a) в quanto alla prima, deve osservarsi che sottopone a и critica l'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e nella specie ч pienamente giustificato dal rilievo che le difese del ricorrente erano state svolte nei confronti di due convenuti, uno dei quali era risultato assolto dalla pretesa;b) quanto alla seconda, in difetto della denuncia di violazione dei minimi tariffari, 16 deve ritenersi che il giudice d'appello, nell'esercizio del potere concessogli dell'art. 92, civ., abbia implicitamente co. 1°, cod. proc. ridotto le spese elencate nelle note depositate dal ricorrente. Conclusivamente, entrambi i ricorsi vanno respinti e, pertanto, i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrente Lodimmobili S.r.l. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.