Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/2022, n. 27612
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contribuente ma la diversa obbligazione restitutoria dei contributi pubblici, erogati dall'amministrazione ed indebitamente percepiti. Va, quindi, osservato in diritto che nel giudizio di cassazione la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma dà luogo ad r.g.n. 1422/2016 Cons. est. L T una decisione sul merito dell'azione (Cass. n. 5188/2015;Cass. n. 11813/2016). Questi principi sono stati confermati da una recente pronuncia (Cass. n. 21757/2021), seppure per diversa fattispecie non applicabile al caso in esame. Nel caso di specie, non solo le parti in causa non hanno rassegnato comuni conclusioni con una esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale dei diritti controversi e con richiesta di declaratoria della materia del contendere, ma la ricorrente incidentale - che ha introdotto la questione a mezzo dei suoi difensori ed ha rammentato che la definizione agevolata ex art.6 del d.l. n.193/2016 conv. in legge n.225/2016 prevedeva l'impegno del dichiarante a rinunciare ai giudizi pendenti - ha poi puntualizzato che non intendeva rinunciare agli atti del giudizio promosso con il ricorso incidentale condizionato, con il che va escluso che possa ravvisarsi la sua rinuncia espressa o tacita. Per tale ragione, e considerato che i Ministeri ricorrenti hanno - anche in memoria - concluso per l'accoglimento del ricorso principale, nonostante la notifica dei documenti idonei a dimostrare l'avvenuto pagamento della somma di cui alla istanza di condono, non può dirsi che risulti acquisito che non sussiste più contestazione tra le parti sui diritti sostanziali dedotti - consistenti nella ricorrenza o meno del diritto dell'amministrazione di procedere con l'iscrizione a ruolo nei confronti del garante, a seguito della revoca dell'agevolazione - e che sia venuto meno l'interesse ad agire (Cass. n. 19845/2019). Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, non può ravvisarsi la rinuncia agli atti del giudizio da parte di Generali e non ricorre un r.g.n. 1422/2016 Cons. est. Lauro Tricorni sopravvenuto difetto di interesse ad agire in considerazione dell'oggetto del giudizio.
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